Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

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 Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos

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PATRIZIA



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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Ven Set 18, 2009 1:44 pm

Cara Iales,
Ho inviato il mio numero all amministratore de forum chiedendogli di fare la cortesia di trasmetterlo alla tua attenzione privatamente.

Il mio caso differisce in parte dal tua solo nel fatto che io ho tutti i requisiti legali per ottenere il riconoscimento della sentenza di adozione et il dossier che il mio avvocato ha transmesso al giudice del Tribunale dei Minore é completo anche in rapporto agli elementi richiesti dalla Convenzione dell Aja.

Il ricorso é stato introdotto in Italia nel mese di Luglio ma solo da pochi giorni ho avuto l informazione de l attribuzione del dossier a un giudice preciso.

Come ho già indicato nei precedenti messaggi, il problema nel mio caso si pone a livello dei tempi indeterminati della procedura...

Nel frattempo, mi trovo nella tua stessa situazione.

Il mio bambino é piccolo e fragile e non ho intenzione di affidarlo a nessuno in mia assenza. Cosa fare se devo necessariamente viaggiare o se - ipotesi possibile visto che viviamo in un paese instabile - si verificassero casi estremi come un evacuazione degli italiani, una eventualità che si é verificata almeno tre volte negli ultimi dieci anni...

Non sono situazioni da prendere alla leggera.

Per questo, come te, sto facendo il necessario per prendere un passaporto individuale congolese a mio figlio per poterlo far viaggiare almeno accompagnato dal padre, se la necessità si ponesse.

Quando ho letto il tuo messaggio sul rifiuto anche de visto turistico non mi sono meravigliata perché conosco "l ambiance " che regna al consolato italiano a kinshasa e se io e te siamo cotrette a cercare delle risposte su questo forum, significa che entrambe non abbiamo ricevuto nessuna indicazione a kinshasa, per non dire dei consigli e indicazioni errate...

A questo proposito vorrei chiedere al Dott. Scolaro di corregermi se necessario quando sostengo che nel caso di adozioni di membri della famiglia fino al sesto grado, si delinea un caso di eccezione in materia di adozione con delle derogazioni applicabili.

Sono certa che gli esperti del forum potranno esplicitare le referenze legali di questa eccezione per permetterti di valutare se l eccezione puo' esserti di aiuto per la procedura di adozione a livello delle autorità italiane.

Per quanto riguarda il rifiuto del visto turistico francamente niente lo giustifica.

Posso chiederti se tu disponi di una sentenza di adozione del Tribunale di pace et se hai già fatto legalizzare localmente - al Ministero degli affari esteri congolese - la detta sentenza?

Questo é un passo necessario per chiedere la legalizzazione della sentenza dall ambasciata dopo averla fatta tradurre da un traduttore autorizzato dallo stesso consolato.

Prima di rientrare in Italia é necessario che tu faccia tutto questo e ti procuri un certificato di nascita della piccola dove risulta il riferimento a te e tuo marito come genitori e dove si faccia riferimento all sentenza di adozione.

Come ultimo aspetto chiediamo consiglio agli esperti del forum sulle azioni legali da effettuare concretamente in caso di rifiuto del visto turistico del figlio adottivo di coniuge di cittadino ue.

Saluti cordiali

Patrizia
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Guido Baccoli
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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Ven Set 18, 2009 1:51 pm

Amedeo ha scritto:
Mi permetto una piccola considerazione al fine di tentare di dare ulteriore chiarezza alla questione.

La persona con doppia nazionalità può far valere la sua nazionalità congolese in Congo, ma non in Italia, e quella italiana in Italia, ma non in Congo. Nel momento in cui entra nel consolato italiano (o in Italia) egli è soggetto alle leggi italiane e non può far valere le leggi congolesi con la "scusa" della doppia nazionalità.
Altro conto sarebbe stato se avesse avuto la sola nazionalità congolese.
Un saluto,


Scusami Amedeo, consentimi, ma non mi trovo asslotuamente d'accordo. Il tuo discorso di ''comodità'' della cittadinanza italiana congolese, sarebbe valido se l'azione giudiziale e la sentenza fosse condotta in Italia, ma nel caso specifico è condotta in Congo per cui ciò che vale è la legge congolese almeno riguardo la filiazione (se tale la legge congolese la reputa e definisce) e quindi il diritto di ottenimento del visto per ricongiungimento familiare, citazione intervento Dr Scolaro che sposo in pieno
Citazione:
Anche un'ipotesi, alternativa, di prevedere che il coniuge, una volta rientrato in Italia e ottenuta la carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione europea (art. 10 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e succ. modif.), richieda, a titolo individuale, il ricongiungimento familiare dell'adottata appare poco sostenibile, dato che gli adottati non rientrano tra le categorie di persone per cui l'istituto sia applicabile. Anche se si arrivasse a questo, magari per il fatto che la legge locale qualifichi l'adottata quale "figlia", si tratterebbe solo di un ricongiungimento "uni-laterale", operante, cioè, in relazione al coniuge straniero (e non operante nei riguardi di entrambi i coniugi), che consentirebbe, al più, il rilascio del visto per l'ingresso in Italia, mentre rimarrebbe aperta la questione - sostanziale - del riconoscimento della sentenza estera di adozione da parte di entrambi i coniugi.
non lo è invece per l'acquisizione della cittadinanza italiana per l'adottato e nemmeno per il riconoscimento dell'adozione nei confronti della signora che dovrà seguire le strade del riconoscimento giudiziale del riconoscimento dell'adozione straniera, in quanto purtroppo non ha compiuto i due anni di residenza in Congo; cit precedente intervento del Dr Scolaro da me in antecedenza già citato e cfr art 4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione.
Un salutone

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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Sab Set 19, 2009 2:06 am

Il fatto che i figli adottivi siano equiparati ai figli merita un piccolo approfondimento nel senso che ciò vale se entrambi i genitori adottivi siano cittadini di altro Stato.
Mentre, qualora uno dei genitori adottivi sia cittadino italiano si rende necessario, anche ai fini dell'ingresso (e, quindi prima, del rilascio del visto), che siano state osservate le procedure e le modalità della L. 4/5/1983, n. 184 in materia di adozioni internazionali, inclusa l'autorizzazione da parte della C.A.I. (Commissione per le adozioni internazionali) all'ingresso in Italia del minore adottato all'estero.
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lales



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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Sab Set 19, 2009 4:12 am

Buongiorno,

Sono molto grata per le informazioni davvero importanti che sto avendo. Vorrei capire meglio l'ultimo intervento: seppure il codice della famiglia congolese stabilisca che tramite l'adozione l'adottato diventa a tutti gli effetti figlio dell'adottando, questo non sarebbe valido per mio marito congolese perché io sono italiana? Quindi in qualche modo una sentenza delle stato congolese perderebbe la sua efficacia nei confronti di un cittadino congolese perché pronunciata anche nei confronti di una cittadina straniera? Cioé secondo lei, l'Italia puo non riconoscere la validità di questa sentenza come il Consolato sostiene? Grazie
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PATRIZIA



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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Sab Set 19, 2009 6:14 am

Dott. Scolaro,

Grazie per il suo intervento.

Credo che comunque sia necessario di precisare che per esempio nel caso dell adozione via art.36 della legge 184 - riconsocimento di sentenza estera per cittadino citaliano residente da più di due anni, non c'é intervento della CAI e d' altronde questo é stato messo in evidenza già in precedenza.
In caso di procedura in corso davanti al Tribunale dei minori per riconoscimento di sentenza estera da parte di cittadina italiana avente i requisiti previsti dalla legge - residenza aire da più di due anni , matrimonio celebrato da più di 10 e iscritto allo stato civile italiano, et in conformità con i requisiti della Convenzion dell Aja, é ancora necessaria l autorizzazione della CAI per ottenere un visto in attesa della finalizzazione della procedura?

Grazie per la gentile risposta.
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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Sab Set 19, 2009 6:55 am

Iales = nella situazione rappresentata, probabilmente non è del tutto corretto dire che la sentenza estera perda di efficacia nei confronti del cittadino dello Stato interessato; sarebbe più corretto dire che non ha efficacia per l'ordinamento giuridico italiano e, conseguentemente, non può essere fatta valere, a queste condizioni e nella specifica situazione, avanti ad autorità italiane.
In altre parole, non si può parlare di perdita di efficacia rispetto ad un ordinamento, ma semmai di non efficacia rispetto ad altro (nel caso, quella in cui si vorrebbe farla valere).
Lasciando con ciò impregiudicato il fatto che, a determinate condizioni e con date procedure, possa aversi efficacia anche in quest'ultimo.


Patrizia = E' vero che nell'ipotesi dell'art. 36, comma 4 L. 4 maggio 1983, n. 184 il riconoscimento avviene "ex post", cioè senza intervento più o meno preventivo della C.A.I. (Commissione per le adozioni internazionali); per altro, va tenuto rpesente come, sul tema, vi fossero due situazioni concorrenti, in una delle quali era assente una delle condizioni di applicazione di tale norma, cioè la residenza all'estero da almeno due anni.
Quando tale disposizione operi, la procedura di riconoscimento del provvedimento di adozione emesso all'estero potrebbe anche essere richiesta rimanendo i genitori adottivi (ed il figlio) all'estero, per cui se l'adottato debba fare ingresso in Italia (prima del riconoscimento della sentenza emessa all'estero e prima del completamento dei procedimenti considerati, anche, dall'art. 34 L. 4 maggio 1983, n. 184), necessita di visto d'ingresso e, avvenuto l'ingresso, richiedere il rilascio del prescritto permesso di soggiorno.
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PATRIZIA



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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Sab Set 19, 2009 7:24 am

Grazie per la risposta, Dott. Scolaro.

Noi non chiediamo alcun permesso di soggiorno -perché residiamo e continueremo a risiedere in RD Congo- ma semplicement un visto turistico per i viaggi in zona schengen prima della conslusion della procedura di riconoscimento - di cui i tempi non sono definiti.

Se ho ben capito, nel mio caso, niente puo' opporsi al rilascio di un visto turistico del bambino accompagnato dal genitore congolese oppure é ancora necessario l intervento della CAI?

Bisogna anche tenere presente che ho cercato di contattare la CAI via il suo sito ma da più di tre mesi non ho ricevuta alcuna risposta.
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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Sab Set 19, 2009 11:02 am

In caso di soggiorno breve (cioè di durata non superiore a 90 giorni) per uno dei seguenti motivi: visite, affari, turismo, studio (il riferimento è alla L. 28 maggio 2007, n. 68), occorre unicamente il visto d'ingresso e (pressoché, null'altro).
Il "pressoché" significa che - in tali ipotesi - deve essere ricordato come non sia necessario richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno, ma occorra acquisire il timmbro d'ingresso da parte dell'autorita' di frontiera italiana oppure, qualora l'ingresso nella c.d. "area Schegen" avvenga in altro Stato parimenti parte della "area Schengen", occorre rendere una c.d. "dichiarazione di presenza" alla questura, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, oppure si possa utilizzare come titolo legittimante il soggiorno la copia della scheda di registrazione alberghiera (se si sia ospiti di una struttura alberghiera, ovvio).
In queste ipotesi e se il soggiorno breve sia per uno dei motivi sopra indicati, non si vede per quale motivo l'autorita' dioplomatica o consolare italiana possa negare il rilascio di un visto (per uno di tali motivi), specie considerando come il fatto che l'adottato/a in Congo possa "visitare" (ed è, appunto, uno dei motivi considerati dalla legge già indicata) la famiglia della madre adottiva o, anche considerando transitoriamente ancora non efficace l'adozione congolese per l'Italia, la famiglia della moglie del genitore (congolese) che l'ha adottata.
E' importante rircordare come il soggiorno breve non possa essere oggetto di rinnovo, proroga o simili (ma vi possono essere più soggiorni brevi, se si lasci la c.d. "area Schengen", ciascuno dei quali va considerato autonomamente, purchnel corso di validità temporale del visto ottenuto).
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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Sab Set 19, 2009 12:57 pm

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Il fatto che i figli adottivi siano equiparati ai figli merita un piccolo approfondimento nel senso che ciò vale se entrambi i genitori adottivi siano cittadini di altro Stato.
Mentre, qualora uno dei genitori adottivi sia cittadino italiano si rende necessario, anche ai fini dell'ingresso (e, quindi prima, del rilascio del visto), che siano state osservate le procedure e le modalità della L. 4/5/1983, n. 184 in materia di adozioni internazionali, inclusa l'autorizzazione da parte della C.A.I. (Commissione per le adozioni internazionali) all'ingresso in Italia del minore adottato all'estero.

Con la premessa che ogni caso è a se stante ed andrebbe approfondito nei dettagli e che la materia riconoscimento di adozione all'estero (non di diritto al visto che mi pare si stia legando impropriamente almeno in questo caso) è molto controversa persino in dottrina e giurisprudenza e senza voler creare delle false illusioni all'utente, vorrei precisare anch'io un fattore che non è stato preso in assoluta considerazione (almeno mi pare) da Amedeo e nemmeno dal Dr. Scolaro che comunque e a prescindere, in questa materia ritengo la persona più ferrata.

Continuo personalmente a dire che sul visto non ci sono assolutamente questi problemi per due residenti all'estero (forse e comunque a mio parere non sarebbe diverso se residessero in Italia) in quanto ai sensi della 30/2007 è ricongiungibile anche il figlio (anche naturale) che appartenga anche e solamente al coniuge di cittadino italiano anche extracomunitario; sarebbe paradossale come è la materia dell'adozione, che l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del padre anche congolese di origine, possa e debba interferire negativamente nei confronti del padre adottante un minore di cittadinanza congolose, residente in Congo così come d'altra parte (cittadino congolese -italiano residente in Congo) lo è il padre. Dal diritto al visto per turismo multientrata c1 c3 o c5 non mi muovo di un mm fino a che non mi si portano argomentazioni legali, giurisprudenziale più pesanti delle mie e che non violino il diritto e la protezione del fanciullo al diritto ad una famiglia e all'unità familiare e quella della riforma internazionale del diritto privato Dlgs 218/95, quindi al Dlgs 30/2007.

Tornando invece al riconoscimento della sentenza estera di adozione, mi pare che non si stiano prendendo in considerazione due diritti che intervengono in materia, quello superiore e prioritario del diritto del fanciullo ad avere una famiglia e all'unitpa familiare e quello dettato dagli artt. 38 e 40 della 218/95.
Il primo che detta: 1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo. Leggendo con attenzione si detta un principio iniziale della validità e quindi dell'applicabilità del diritto nazionale dell'adottante al quale ed in alternativa secondaria (lo si intende bene per la congiunzione ''o'' - ''oppure'', che rendono a mio avviso chiara l'intenzione del legislatore di dare alternativa e non prevalenza alle successive alternative di applicazione del diritto (italiano o straniero), non mi sembra lasci molti dubbi nel caso del marito del nostro utente quale padre riconsociuto anche dalla legislazione italiana. Così non è, seppure paradossalmente e per i motivi già ampiamenti descritti, della mancanza della qualità di residente almeno due anni all'estero, per la signora cittadini italiana; quindi la sentenza è valida in Italia per il padre, ma potrebbe non esserlo per la madre, e come tale deve essere riconosciuto e rilasciato prontamente il visto;
Il secondo (art. 40), che detta:
Giurisdizione in materia di adozione.
1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:

a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;

b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.

2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.
e mi fermo a questo punto molto critico che ha disputato polemiche e discussioni molto contrastanti sulla riconoscibilità del divorzio all'estero di due cittadini italiani, residenti in Italia e sposati in Italia, che solo io contro tutti (incluso il Dr. Scolaro in passato ) sostenevo assolutamnte valido per la derogabilità (art 4) della giurisdizione regolata appunto anche dall'art. 3, poi finalmente confermata dalla Cassazione nel 2006 proprio in un caso di divorzio, mentre in precedenza non erano sentenze riguardanti la ''famiglia'' e il relativo diritto italiano). Come nel divorzio si vuole escludere la possibilità di derogare al Tribunale straniero l'adozione e sua validità in Italia della sentenza di un minore cittadino del Paese il cui Tribunale ha sentenziato e a mio parere valido, ma rimane come lo era per il divorzio prima della liberatoria (per me) sentenza del 2006 di Cassazione, per il momento solo un mio parere.

Comunque il tribunale dei minori italiano non sarebbe stato competente e sicuramente avrebbe sentenziato proprio la sua incompetenza, in caso di richiesta di adozione di un minore cittadino extracomunitario residenete all'estero e seppure considerando la cittadinanza italiana degli adottandi, neppure loro sono residenti in Italia e su questo abbiamo giurisprudenza in merito. Per cui se il tribunale italiano era comunque incompetente a sentenziare, come si può dire che anche la sentenza estera non sia riconoscibile in Italia? Vorrebbe dire che per l'Italia non ci sarebbe modo legale di addottare un minore alle condizioni che il minore sia cittadino e residente in Congo e i genitori siano cittadini italiani residenti all'estero? Da qui la conclusione del mio parere già sopra espresso.

A tutto questo, sempre in materia di validità di sentenza estera di adozione, da molti anni oltre quella della legge comune di cittadinanza etc., è stata introdotta una nuova condizione che è il Criterio della localizzazione prevalente e per il quale cito per intera, Dottrina Rossi 2002 nel successivo intervento, mentre qui riporto solo la premessa:
Prima della L. 218 del 1995, i rapporti fra coniugi erano regolati, all'interno delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile del 1942, dagli artt. 18 e 19, concernenti, rispettivamente, la legge applicabile ai rapporti personali e quella applicabile ai rapporti patrimoniali, e che trovavano un completamento nell'art. 17, norma generale sullo stato e capacità delle persone.
Più specificamente, i rapporti personali erano regolati dall'ultima legge nazionale comune e, in mancanza, dalla legge nazionale del marito al tempo del matrimonio.

il ''prima'' della 218/95 quindi criterio non più valido dal 1995 è per argomentare e sostenere ancor di più la mia conclusione e parere personale anche e soprattutto con il Dr Scolaro, che non si può decidere secondo la normativa nazionale italiana almeno e direi sicuramente, riguardo il diritto al visto, ma nemmeno riguardo il riconoscimento dell'adozione nella sua totalità e prendendo in esame solo il caso della nostra utente residente all'estero con marito congolese italiano il cui unico ''punto neo'' è la questione dei due anni di residenza AIRE a mio avviso superabile in giudizio.

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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Sab Set 19, 2009 1:06 pm

LA DICIPLINA INTERNAZIONALPRIVATISTICA DEI RAPPORTI FRA CONIUGI: I PARADOSSI DEL CRITERIO DELLA "LOCALIZZAZIONE PREVALENTE"
Familia 2002, 1, 161

LUCIA SERENA ROSSI

Sommario: 1. Premessa. - 2. La disciplina dei rapporti personali tra coniugi. - 3. L'abbandono del criterio della residenza. - 4. Il diritto applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi. - 5. Localizzazione prevalente della vita matrimoniale e "rinvio oltre". - 6. Localizzazione prevalente: un criterio senza alternative?

1. Premessa.Prima della L. 218 del 1995, i rapporti fra coniugi erano regolati, all'interno delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile del 1942, dagli artt. 18 e 19, concernenti, rispettivamente, la legge applicabile ai rapporti personali e quella applicabile ai rapporti patrimoniali, e che trovavano un completamento nell'art. 17, norma generale sullo stato e capacità delle persone.
Più specificamente, i rapporti personali erano regolati dall'ultima legge nazionale comune e, in mancanza, dalla legge nazionale del marito al tempo del matrimonio. Quest'ultimo criterio veniva giustificato in nome dell'esigenza dell'unità della famiglia, che postulava all'epoca anche l'unicità della legge applicabile a tutti i rapporti a questa collegati. I rapporti patrimoniali erano regolati ancora dalla legge nazionale comune o da quella del marito al tempo della celebrazione del matrimonio, ma l'art. 19 preleggi prevedeva, al 2° comma, che i coniugi potessero stabilire delle convenzioni in base ad una nuova legge eventuale che divenisse loro comune. In mancanza di una decisione in tale senso, la successiva acquisizione di una comune cittadinanza era irrilevante.
Detti criteri, pur lasciati indenni dalla riforma del diritto di famiglia avvenuta con L. 1151 del 1975, si sono inevitabilmente e finalmente scontrati con il vaglio di costituzionalità, che ha indicato la preminenza del valore della parità fra i coniugi rispetto a quello dell'unità della famiglia. La Consulta, con le sentenze nn. 71 e 487 del 1987 (336), ha infatti superato la "neutralità" del diritto internazionale privato, cioè quella concezione secondo la quale tale diritto, in quanto costituito non da norme concrete, ma da norme astratte volte a designare degli ordinamenti competenti, di per sé non sarebbe stato passibile di un giudizio di costituzionalità. La Corte è giunta innanzitutto alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 preleggi, per incompatibilità con gli artt. 3 (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e 29, 2° comma (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi), Cost.
Tale decisione ha determinato per lungo tempo una lacuna, che i singoli esponenti della dottrina e la giurisprudenza suggerivano di colmare in maniera diversa, applicando la lex fori, o richiamando la legge del luogo di celebrazione del matrimonio. Nessun aiuto poteva venire dalla Convenzione dell' Aja del 1978 sui regimi matrimoniali perché questa non era e non è ancora entrata in vigore.
Il progetto della Commissione ministeriale di riforma del diritto internazionale privato, all'art. 27, 2° comma, prevedeva come legge applicabile, dopo quella nazionale comune, quella della comune residenza dei coniugi e solo in mancanza di questa conferiva al giudice il compito di ricercare la localizzazione prevalente della vita matrimoniale. Il riferimento intermedio alla residenza è venuto a mancare nel progetto definitivo, mentre un criterio per molti aspetti simile è stato poi utilizzato dall'articolo 38 (337) della L. 218 del 1995 in materia di adozione.
2. La disciplina dei rapporti personali tra coniugi. I rapporti personali fra coniugi, come è noto, comprendono al loro interno le questioni di stato, coabitazione, assistenza, diritto al nome e anche la capacità (benché quest'ultima questione debba poi fare il conto, quando viene disciplinata negativamente, con il criterio dell'ordine pubblico (338)).
L'art. 29 della L. 218/95 prevede ancora come primo criterio di collegamento la legge nazionale comune, ma innova inserendo, come secondo criterio per il caso di mancanza di nazionalità comune tra i coniugi, la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Il criterio di collegamento della comune nazionalità dei coniugi in realtà era già presente nelle preleggi (in queste veniva data però rilevanza anche ad un'eventuale ultima cittadinanza comune non più esistente al momento in esame), ma è fonte comunque di novità a causa del suo inserimento nella complessiva legge di riforma, la quale in particolare prevede al suo art. 13 sia il rinvio oltre, sia il rinvio indietro (339). Dunque questa legge nazionale comune può, a sua volta, rinviare ad altra legge, nel caso in cui vengano soddisfatte le condizioni previste dall'art.13 stesso.
Così, se la legge della comune nazionalità prevede il criterio della residenza come legge applicabile ai rapporti fra coniugi e i soggetti in questione sono cittadini stranieri residenti in Italia, si potrebbe finire con l'applicare la legge italiana, poiché il rinvio indietro (dunque alla legge italiana) è sempre possibile. Più specificamente, passando a casi concreti, si avrebbe rinvio indietro nel caso di coniugi di nazionalità svizzera, ma domiciliati in Italia, poiché la legge svizzera richiamata segue in via principale, al suo art. 48, il criterio del domicilio comune (340).
Un esempio di rinvio oltre può invece essere fornito dal caso di due coniugi svizzeri che fossero domiciliati nel Regno Unito, ai quali si applicherebbe, secondo le previsioni della loro legge nazionale, la legge inglese. Ciò sarebbe però possibile solo se questi avessero nel Regno Unito il "domicile" inglese (nozione alquanto diversa dal nostro criterio di domicilio), condizione in mancanza della quale il rinvio oltre non potrebbe dirsi accettato.
Con riferimento al criterio della cittadinanza comune, possono poi sorgere questioni riguardo alla necessità di tenere conto del momento in cui va verificata la sussistenza di tale requisito. La legge nazionale potrebbe infatti non essere più comune al momento in cui si pone la questione: in tal caso dovrebbe subentrare il criterio successivo previsto dallo stesso articolo e dunque quello della legge della localizzazione prevalente.
Naturalmente, se c'è stata una cittadinanza comune, anche in caso non sia più tale al momento della questione, questa potrebbe costituire comunque un indice per ricostruire la localizzazione prevalente della vita matrimoniale, che entra in gioco quando i coniugi hanno diversa cittadinanza o più cittadinanze comuni.
Il criterio della localizzazione prevalente, nell'intenzione del legislatore, dovrebbe consentire un adattamento della legge applicabile ai mutamenti della situazione di fatto (341), portando a cercare il luogo che presenta il collegamento più stretto con la vita matrimoniale. Rispetto al criterio del "collegamento più stretto", previsto dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e utilizzato dalla stessa L. 218/95 in materia di cittadinanza e di ordinamenti plurilegislativi, il criterio della localizzazione prevalente sembra però connotato da un requisito "abitativo". Inoltre, a differenza del primo, esso non è residuale rispetto alla legge scelta dalle parti e non è sorretto da alcuna presunzione. Un'ulteriore differenza, rispetto al criterio del "collegamento più stretto", è che la localizzazione viene individuata non già in relazione alle persone tra le quali esiste il rapporto coniugale, ma in relazione al più ampio fenomeno della vita matrimoniale.
Il criterio della "prevalente localizzazione della vita matrimoniale" è utilizzato anche per l'adozione (artt. 38 e 39), ma in tal caso è del tutto residuale rispetto ad una serie di altri criteri (cittadinanza comune, residenza comune e, nel caso dell'art. 38, lex fori). Per quel che riguarda i rapporti fra coniugi, L. 218/95 ha invece abbandonato il riferimento alla residenza, che pure era previsto nel progetto di riforma (342). Esso risulta residuale soltanto rispetto al criterio della cittadinanza comune dei coniugi. Di conseguenza, nel caso in cui l'applicazione della legge nazionale comune risultasse contraria all'ordine pubblico, (ad esempio perché questa prevede l'incapacità della moglie), dal momento che, in base all'art. 16 della legge di riforma, il ricorso alla legge italiana è concepito come una extrema ratio nel sistema di riforma del diritto internazionale privato (343), si dovrebbe applicare la legge individuata in base al criterio della localizzazione prevalente.
3. L'abbandono del criterio della residenza. Una parte della dottrina ha accolto con favore l'abbandono del criterio della residenza che figurava nel progetto originario della Commissione ministeriale di riforma del diritto internazionale, in quanto elimina la necessità di ricercare la residenza familiare o quella personale, superando così le ambiguità correlate alla scelta dell'una o dell'altra. Tuttavia occorre tener presente che il criterio della localizzazione prevalente può, in certi casi, dar luogo ad alcuni problemi, a causa della sua indeterminatezza (ed indeterminabilità).
Va in primo luogo osservato che, anche se la L. 218/95 non ha seguito il progetto di riforma, si potrebbe sostenere che, quando vi sia una residenza comune, l'interprete finirà comunque per identificare in quella legge di residenza comune anche la localizzazione prevalente del matrimonio (344). Tuttavia il riferimento alla residenza comune costituisce solo un indice, e non una presunzione: non essendo possibile una identificazione automatica dei due criteri, il giudice non può essere esentato dal ricercare quale sia effettivamente la localizzazione prevalente. Inoltre è comunque necessario stabilire cosa si intende per residenza: perché conduca o possa condurre alla localizzazione prevalente dovrebbe trattarsi evidentemente di una residenza effettiva; non si può tralasciare il fatto che la ricerca della residenza effettiva può essere anche più difficile di quella familiare o di quella personale, che vengono fissate in anticipo.
Dunque, a mio avviso, sarebbe stato meglio conservare il criterio della residenza che era presente nel primitivo progetto di riforma, magari precisando a quale tipo di residenza ci si riferisse, anche perché questo criterio avrebbe consentito un margine di scelta o, quanto meno, di conoscibilità a priori della legge applicabile da parte degli stessi coniugi. Il criterio della residenza comune, o, a certe condizioni, della residenza di un solo coniuge è poi previsto in mancanza di cittadinanza comune anche dal regolamento comunitario sulla giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia matrimoniale, approvato il 29 maggio 2000, entrato in vigore il 1° marzo 2001 (345).
Secondo la relazione che accompagna la legge di riforma, per stabilire la localizzazione prevalente si deve tenere comparativamente conto della natura e della durata delle diverse localizzazioni, tramite una sorta di valutazione aritmetica. Se il termine "localizzazione" sembra richiamare un concetto obbiettivo, quello di "vita matrimoniale" è invece sufficientemente ampio da poter giustificare diverse interpretazioni. Gli affetti sono incorporei e non è certo facile "localizzarli"; dunque sarà necessario inseguire i luoghi in cui essi si manifestano.
Il giudice si troverà così ad avere un'enorme discrezionalità su questo punto, anche se il ruolo degli avvocati sarà importante per dimostrare che i fatti conducono, a seconda degli interessi delle parti che rappresentano, ad una localizzazione piuttosto che ad un'altra.
L'eventuale difficoltà per i coniugi di scegliere una legge applicabile ai propri rapporti personali, l'indeterminatezza della legge applicabile conseguente al criterio della localizzazione prevalente e la discrezionalità del giudice possono far sì che nemmeno gli stessi coniugi sappiano quale sia la legge applicabile ad essi.
Immaginiamo ad esempio due sposi, uno dei quali risieda in Italia e l'altro in Inghilterra; abbiano un figlio in comune, il quale a un certo momento va a studiare in un collegio svizzero, perciò i genitori decidono che il luogo migliore dove incontrarsi sia la Svizzera, ogni weekend, per andare a trovare il figlio. Dunque, in questo caso, un giudice potrebbe giungere alla conclusione che la localizzazione prevalente della vita matrimoniale di tale coppia in quel momento sia in Svizzera. Se però quel figlio trova il collegio svizzero troppo difficile e magari si iscrive a un collegio in Francia, ecco che la localizzazione prevalente, in base a circostanze del tutto casuali, potrebbe mutare. È difficile che i coniugi riescano ad acquisire la percezione che dal concatenarsi casuale di quei diversi eventi può derivare una mutazione della legge applicabile ai loro rapporti personali.
Il criterio della localizzazione prevalente, inoltre, è un criterio mobile, che può cambiare nel tempo. I regimi matrimoniali invece, per loro natura, non esauriscono la loro efficacia in un tempo limitato. Possono esservi delle situazioni in cui è comunque difficile stabilire quando la localizzazione prevalente è cambiata, cioè quando, nel nostro esempio ipotetico, i genitori hanno cominciato ad andare in Svizzera tutti i fine settimana, anziché una volta al mese. Potrà dunque sorgere anche un problema ad identificare il momento preciso in cui il mutamento della localizzazione prevalente ha comportato anche il mutamento della legge applicabile (346).
Un'altra situazione, a mio avviso paradossale, si ha per l'applicazione del criterio della localizzazione prevalente al diritto al nome Per il diritto al nome, infatti, l'art. 24 della legge di riforma rinvia alla legge del rapporto di famiglia sottostante(347), dunque il diritto di potere avvalersi del cognome dell'altro coniuge in aggiunta o in sostituzione al proprio è sottoposto alla stessa legge del rapporto, ossia a quella di nazionalità comune o a quella del luogo di prevalente localizzazione.
Perciò, a seconda di dove è localizzata prevalentemente la vita matrimoniale, il coniuge potrebbe avere diritto ad utilizzare un nome diverso. Se, come si vedrà oltre, a ciò si aggiunge la possibilità che per la determinazione della legge applicabile giochi un rinvio oltre, la situazione appare così confusa da provocare "crisi di identità". Molto meglio sarebbe stato dunque ricondurre il diritto al nome alla legge del momento di celebrazione del matrimonio.
Va detto, comunque, che l'utilizzazione del criterio della localizzazione della vita matrimoniale potrebbe essere esclusa in base alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva con L. 19 novembre 1984, n. 950, entrata in vigore il 1° gennaio 1990. Tale Convenzione richiama infatti il diritto nazionale per la disciplina del diritto al nome: pertanto il rapporto familiare dal quale quel diritto deriva deve essere valutato sulla base della legge nazionale o delle norme di diritto internazionale privato dello Stato al quale appartiene la persona del cui nome si tratta (348).
4. Il diritto applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi. Veniamo adesso ai rapporti patrimoniali, a quelle regole che disciplinano la titolarità e l'amministrazione dei beni sulla base di regimi convenzionali o legali (349). Prima della riforma, per effetto dell'art. 19 preleggi, la legge non era modificabile nel tempo: si trattava di un criterio fisso (legge del marito al momento della celebrazione del matrimonio), temperato da una possibilità di scelta da attuarsi mediante convenzioni, possibilità che però era limitata, sia perché riguardava solo convenzioni e non regimi legali attinenti ai rapporti, sia perché tali convenzioni dovevano essere stipulate sulla base di una nuova legge nazionale comune. Dunque, se i coniugi non stabilivano nessuna convenzione, la successiva acquisizione di una comune cittadinanza era irrilevante e rimaneva applicabile la legge del marito al momento della celebrazione del matrimonio.
L'art. 30 della L. 218 prevede che i coniugi possano convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dello Stato in cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede; in mancanza di scelta, qualora non vi sia una comune nazionalità, si applica la legge della prevalente localizzazione della vita matrimoniale.
Il regime patrimoniale subisce pertanto una modifica ogni volta che i coniugi acquistano una nuova cittadinanza comune o trasferiscano in uno Stato diverso la propria vita matrimoniale (350). Un argomento contro tale modifica potrebbe ricavarsi da un confronto con l'art. 46 della L. 218/95, che per le successioni a causa di morte specifica che la scelta della legge del luogo di residenza da parte del de cuius non ha effetto se questi, al momento della morte, non risiedeva in quello Stato. Si potrebbe infatti sostenere a contrario che, poiché analoga specificazione non è fatta per l'art. 30, se c'è un cambiamento di residenza questo non si ripercuote automaticamente sulla disciplina dei rapporti patrimoniali: saranno i coniugi stessi, eventualmente, a decidere di intervenire per adeguare la propria precedente scelta ai mutamenti intervenuti (351).
Naturalmente la scelta della legge applicabile appare quanto mai opportuna, poiché può dare stabilità nel tempo alla disciplina(352). Essa inoltre evita il rinvio oltre e il rinvio indietro, poiché l'art. 13 della legge di riforma sottrae alla propria disciplina i casi in cui la legge applicabile sia stata scelta dalle parti.
Secondo alcuni (353) la scelta può essere fatta anche prima del matrimonio, il quale in questo caso avrebbe il ruolo di una sorta di condizione sospensiva, naturalmente con il limite che la legge scelta sia quella nazionale o di residenza anche di un solo coniuge.
Per la scelta delle parti, secondo quanto affermato dall'art. 30, è richiesta la forma scritta, come unico requisito di validità formale. I requisiti di validità sostanziale, sono invece regolati dalla legge scelta dai coniugi oppure dalla legge del luogo di stipulazione: quindi questi varranno per la validità del consenso, per il rispetto alle norme imperative, ecc. Per la capacità di compiere questa scelta, se è una capacità speciale, si applicherà la legge regolatrice del rapporto, quindi la legge prevista dall'articolo sui rapporti personali, che può ricondurre alla localizzazione prevalente e a tutte le incertezze che ne conseguono.
Se i coniugi scelgono l'ordinamento italiano, o se a questo si giunge per il tramite dell'art. 30, essi possono comunque operare una scelta privatistica della legge applicabile, sulla base delle previsioni dell'art. 161 c.c. Tale articolo, in quanto norma sostanziale, deve essere rispettato e perciò i coniugi non potranno pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano regolati da una legge cui non sono sottoposti, ma dovranno in particolare precisarne in modo concreto il contenuto.
L'art. 30 presta un'attenzione particolare alla tutela dei terzi. Come risulta ormai chiaro, i rischi per i terzi in buona fede aumentano notevolmente: se infatti il criterio della localizzazione può dar luogo a difficoltà di individuazione da parte degli stessi coniugi, figuriamoci quali problemi può suscitare per i terzi, e ciò ancor più nei casi in cui, come si vedrà nel paragrafo successivo, operi il rinvio oltre. Un correttivo è previsto dal 2° comma dell'art. 30, in base al quale, se il regime del rapporto patrimoniale tra coniugi è regolato da una legge straniera, questa è opponibile ai terzi solo se essi ne abbiano avuto conoscenza o l'abbiano ignorato per loro colpa (l'onere della prova di ciò ricade sui coniugi).
Altri dubbi possono sorgere rispetto agli obblighi patrimoniali inerenti la solidarietà familiare: secondo alcuni essi rientrerebbero nell'art. 29 (354), secondo altri nell'art. 30, cioè nei rapporti patrimoniali (355). Quest'ultima soluzione, poiché lascia una certo margine di scelta ai coniugi stessi, potrebbe appunto essere una norma preferibile rispetto all'art. 29. Le obbligazioni alimentari sono regolamentate dall'art. 45 della L. 218/95, che rinvia in ogni caso alla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973.
Relativamente ai beni immobili, il regime è opponibile limitatamente ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità obbligatorie per la legge dello Stato in cui i beni si trovano: naturalmente questa previsione si applica sia se il regime è scelto, sia se risulta dalla localizzazione prevalente. Per i diritti reali sui beni immobili, l'opponibilità si ha solo se sono state rispettate le forme di pubblicità della lex rei sitae(356). Nel caso in cui i beni si trovino in Italia, sorge un problema perché per il nostro diritto (art. 163 c.c.), oltre che nei registri immobiliari, le convenzioni matrimoniali devono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio, se si vuole che queste abbiano effetto rispetto ai terzi, ma questa annotazione è possibile solo se un coniuge è italiano o se il matrimonio è stato celebrato in Italia. Per tale ragione la dottrina (357) invoca un intervento del legislatore, che dovrebbe prevedere la trascrivibilità in Italia dei matrimoni celebrati all'estero fra stranieri. Addirittura vi è chi ha ipotizzato una violazione delle norme comunitarie là dove i due coniugi siano cittadini di altro Stato membro: in tale caso si è infatti riscontrata una discriminazione sulla base della nazionalità, perché i coniugi di altro Stato comunitario sarebbero posti, almeno secondo alcuni (358), in una condizione di svantaggio rispetto agli italiani.
I rapporti patrimoniali tra separati (che venivano ricondotti all'art. 19 preleggi) ora si discute se rientrino, per favorire la continuità della regolamentazione, nell'art. 30 o se debbano essere riportati all'art. 31. La prima soluzione consentirebbe di attenuare il criterio della localizzazione prevalente con la possibilità di scelta di una legge, ove vi sia accordo fra le parti in tal senso.
5. Localizzazione prevalente della vita matrimoniale e "rinvio oltre". L'accertamento della localizzazione prevalente viene ulteriormente complicato, in maniera addirittura paradossale, dall'art. 13 della legge di riforma, che ammette, senza escludere la materia dei rapporti fra coniugi, il rinvio oltre o il rinvio indietro.
Ammettere il rinvio ad altro ordinamento fa sì che il criterio di collegamento utilizzato, anziché individuare l'ordinamento competente in senso sostanziale, dunque, anziché rinviare al diritto interno di quello Stato (come avveniva prima della riforma), rinvia in realtà al diritto internazionale privato dell'ordinamento identificato. Secondo la previsione dell'art. 13, tale rinvio, per poter operare rendendo poi applicabile la legge interna dello Stato in questione, deve essere accettato, ossia il secondo ordinamento di rinvio deve prevedere lo stesso criterio di collegamento per la medesima fattispecie.
Dunque, se quell'ordinamento a cui la nostra legge rinvia, in quanto si considera che la vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata in quel luogo, a sua volta sfortunatamente rinvia ad un altro ordinamento, e se quest'ultimo accetta (cioè se prevede lo stesso criterio e dunque rende applicabile il proprio diritto sostanziale), la legge applicabile sarà quella del secondo ordinamento, nel quale la fattispecie in esame potrebbe essere solo sporadicamente "localizzata". Tralascio poi le conseguenze di un "rinvio a catena", cioè ad ulteriori ordinamenti, che sarebbe possibile, secondo parte della dottrina (359), in caso di rinvio oltre non accettato.
In tali ipotesi, seppure forse estreme e difficili a verificarsi, il giocare congiunto di queste disposizioni rende profondamente contraddittoria la costruzione complessiva della L. 218/95 per quel che riguarda la disciplina dei rapporti fra coniugi.
I coniugi, tornando all'esempio precedente, potrebbero ignorare del tutto che l'applicazione della legge svizzera potrebbe causare il rinvio oltre e che dunque la loro vita matrimoniale potrebbe non essere nemmeno prevalentemente localizzata in Svizzera, ma magari in Inghilterra.
Certo, si può sostenere che, siccome i criteri di collegamento sono pochi e sono più o meno sempre gli stessi (cittadinanza, residenza, ecc.), alla fine ci sarà sempre un collegamento tra queste situazioni e la legge che risulterà applicabile. Va però sottolineato che, se è vero che la ratio della riforma era quella di trovare la legge che presenta il collegamento più stretto, si sarebbe dovuto impedire, in questa ipotesi, il rinvio ad altro ordinamento (360).
Come si è visto, l'applicazione del rinvio oltre e del rinvio indietro può risultare esclusa solo per i rapporti patrimoniali fra coniugi, nel caso in cui essi abbiano scelto la legge applicabile. L'art. 13, 3° comma, esclude infatti dal proprio campo di applicazione "i casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base di una scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate".
Ci si può chiedere se l'esclusione dell'art. 13, 3° comma, non possa essere interpretata in senso estensivo e dunque riferirsi a tutti i rapporti patrimoniali, anche nel caso in cui i coniugi non abbiano scelto la legge applicabile. A tale conclusione si potrebbe arrivare argomentando che anche la non-scelta, in presenza di criteri alternativi, pone in essere un'accettazione della legge applicabile da questi ultimi designata.
Nonostante i suoi evidenti vantaggi sotto il profilo della coerenza rispetto al criterio della localizzazione prevalente, tale interpretazione incontra due ostacoli. Innanzitutto essa si scontra con la necessità, sancita dall'art. 30, che la scelta della legge avvenga in forma scritta e dunque sarebbe difficile ammettere una scelta tacita. Inoltre una tale interpretazione finirebbe con lo svuotare l'art. 13 di gran parte del suo contenuto, perché consentirebbe di precludere il rinvio oltre non solo a tutta la materia dei rapporti patrimoniali fra coniugi, ma anche a quella delle successioni e delle donazioni, in cui è prevista una possibilità di scelta della legge di residenza, in alternativa al criterio della nazionalità.
6. Localizzazione prevalente: un criterio senza alternative?Tutti i problemi che si sono sin qui illustrati attengono alla fase "fisiologica" del rapporto matrimoniale, ma è evidente che essi sono destinati ad aumentare nei casi in cui si passi ad un'eventuale fase "patologica" dello stesso. L'art. 31 della legge di riforma estende infatti anche alle ipotesi di divorzio e separazione personale, in mancanza di legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, il criterio della localizzazione prevalente della vita matrimoniale.
Se, come normalmente avviene in tali casi, la vita matrimoniale non esiste più, la ricerca è dunque rivolta ad un bilancio complessivo di momenti passati. In tale ipotesi è inoltre assai probabile che i coniugi si trovino su posizioni contrapposte e mirino ad affermare diverse interpretazioni di quanto è avvenuto, rendendo tale bilancio ancora più arduo.
In conclusione, la riforma doveva trovare dei criteri equidistanti (361) fra i coniugi, dei criteri che fossero genderly correct. Perciò si è scelto di privilegiare il criterio della localizzazione prevalente che sicuramente è un criterio presenta aspetti comuni con altri criteri accolti dalla L. 218/95. Si tratta di una " proper law", che però, come abbiamo visto, potrebbe far sorgere problemi di vario tipo.
Ci si può chiedere allora: quali altri criteri erano ipotizzabili? Sarebbe stato possibile trovare soluzioni alternative o quanto meno complementari rispetto a quelle alle quali è giunto il legislatore della riforma per i rapporti fra coniugi?
Come si è detto, un primo criterio avrebbe potuto essere quello della residenza: il Tribunale di Torino in quella ordinanza di rimessione che ha portato poi alla sentenza n. 71/87 della Corte costituzionale, individuava, come ipotesi alternative alla legge nazionale del marito, la legge del domicilio e quella della residenza. Anche il progetto della riforma, come si è visto, affiancava alla localizzazione prevalente il criterio della residenza comune.
Altre soluzioni si ricavano dall'esame delle norme di diversi ordinamenti europei. La legge tedesca prevede, per i rapporti personali, come primo criterio la cittadinanza comune, come secondo criterio la residenza, ma con una possibilità di scelta. I coniugi possono scegliere la legge dello Stato di cui uno solo è cittadino se hanno nazionalità diversa da quella del Paese di residenza. Per i rapporti patrimoniali, invece, vige un regime ancora più aperto all'autonomia della volontà delle parti: potendo i coniugi scegliere la legge dello Stato di cui almeno uno dei due è cittadino o in cui risiede o la legge del luogo ove si trovano i beni (362). La legge svizzera invece prevede come primo criterio il domicilio e come secondo criterio quello del collegamento più stretto fra i vari domicili.
Come si vede, queste leggi ancorano i rapporti fra coniugi a criteri di più facile accertamento e in certi casi prevedono delle soluzioni che attribuiscono alla scelta discrezionale dei coniugi un ruolo molto più ampio di quello che lascia loro la legge italiana. Ma, se si dovesse individuare, per i rapporti tra coniugi, la " better law", la legge migliore, quale legge potrebbe mai essere più adatta di quella scelta dai coniugi stessi? Maggiore è la ampiezza della scelta lasciata ai coniugi, migliore, a mio avviso, è la soluzione, anche per l'aderenza stessa al caso concreto, salvo naturalmente il divieto di stabilire leggi in frode ai diritti dei terzi.
Dunque in considerazione di quanto sopra, là dove sia possibile, si cercherà di comprimere, in via interpretativa, il criterio della localizzazione prevalente (363). Ciò può essere fatto in diversi modi. Si può innanzitutto, come si è già detto, qualificare, in caso di dubbio una fattispecie come attinente ai rapporti patrimoniali fra coniugi, anziché a quelli personali.
Si può inoltre cercare di espandere il più possibile l'accertamento del requisito della cittadinanza comune. Se i coniugi hanno più di una cittadinanza in comune, sembrerebbe non potersi applicare la legge di una di queste, ma quella della localizzazione prevalente. Secondo alcuni autori (364), infatti, l'art. 29 è una norma speciale rispetto all'art. 19 e dunque se i coniugi hanno più cittadinanze si dovrebbe, in ogni caso, applicare il criterio della localizzazione prevalente.
Un contemperamento fra l'art. 29 e l'art. 19 consentirebbe invece di limitare l'applicazione del criterio della localizzazione prevalente a vantaggio di quello della cittadinanza comune. L'art. 19 della L. 218/95, in caso di doppia cittadinanza, prevede l'operare del criterio del collegamento più stretto o l'applicabilità della legge italiana se una delle due cittadinanze è italiana. Questo articolo, è riferito ad un solo soggetto, mentre qui evidentemente i soggetti sono due, perciò bisognerà operare una valutazione disgiunta della cittadinanza degli stessi. Secondo parte della dottrina (365), tale operazione porterebbe ad applicare l'art. 19, e quindi la legge italiana, se una delle cittadinanze comuni sia quella italiana; se questi, invece, avessero in comune una legge straniera e un solo coniuge avesse la cittadinanza italiana, la legge nazionale italiana non prevarrebbe e si dovrebbe applicare quella straniera comune. Se poi avessero in comune più cittadinanze straniere, fra queste si dovrebbe scegliere quella che presenta un collegamento più stretto.
Un terzo espediente consiste nel ritenere che la legge dei rapporti patrimoniali, ove scelta dalle parti, possa contribuire alla individuazione della localizzazione prevalente. A mio avviso sarebbe auspicabile che il giudice tenesse conto del fatto che i coniugi hanno manifestato una loro volontà e che dunque questa può essere perlomeno considerata un indice, che può contribuire in maniera sostanziale alla individuazione della localizzazione prevalente, criterio che dovrebbe condurre ad un unico luogo, sia per i rapporti personali, che per quelli patrimoniali. Proprio perché si parla di vita matrimoniale intesa in senso complessivo, non avrebbe senso localizzarla in luoghi diversi per i rapporti patrimoniali e per i rapporti personali.
A seguito della riforma del diritto internazionale privato, con l'abbandono della legge del padre/marito, si è persa l'unitarietà della disciplina della famiglia, che oggi viene regolata da diverse leggi a seconda che si tratti di rapporti personali tra coniugi, di rapporti patrimoniali tra coniugi, di rapporti tra genitori e figli (che sono retti dalla legge nazionale del figlio), di rapporti tra adottante e adottato (per i quali la legge della localizzazione prevalente è subordinata alla mancanza di una cittadinanza comune degli adottanti oppure di una residenza comune di questi). Il criterio della localizzazione prevalente, per la sua indeterminatezza e mobilità, nonostante sia un criterio comune a molti di tali rapporti, difficilmente consentirà di recuperare una unitarietà della disciplina.


(336) La Corte costituzionale si era già pronunciata sulla legittimità di tale articolo, con sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, nella quale si era astenuta dall'entrare nel merito a causa di una non sufficiente motivazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo. Sul tema v. per tutti P. Mengozzi, La riforma del diritto internazionale privato italiano, 1997, p. 28 ss. e la bibliografia ivi citata.

(337) Al 1° comma di tale articolo, in materia di presupposti, costituzione e revoca dell'adozione, si richiama infatti la legge nazionale degli adottanti se comune, o in mancanza la legge dello Stato nel quale entrambi gli adottanti siano residenti, oppure quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata al momento dell'adozione. I medesimi criteri vengono utilizzati anche al successivo art. 39 sui rapporti fra adottato e famiglia adottiva.

(338) L'eventuale previsione di incapacità della donna maritata comporta l'inapplicabilità della legge straniera in esame per incompatibilità con l'ordine pubblico, come richiamato da G. Conetti, Art. 29 (Rapporti personali tra coniugi) in Riforma del sistema di diritto internazionale privato, Commentario a cura di S. Bariatti, in Nuove leggi civili comm., 1996, p. 1173.
Più in generale, nel caso di norme straniere che prevedano un regime discriminatorio ai danni della donna, queste saranno necessariamente disapplicate a favore della legge richiamata tramite il criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale, o, secondo parte della dottrina, ( R. Clerici, Rapporti personali tra coniugi, in Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Milano, 1996) a favore della legge italiana in quanto lex fori, sulla base dell'art. 16, 2° comma, giustificando ciò sulla base del fatto che le due disposizioni contenute nell'art. 29 non possono essere identificate come "una medesima ipotesi normativa (...) in virtù della loro diversa sfera di applicazione soggettiva". In realtà, attraverso il combinato disposto delle norme sulla giurisdizione, tali due soluzioni finiranno spesso col convergere a causa di una coincidenza fra lex fori e legge del luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale.

(339) Le disposizioni sulla legge in generale premesse al c.c. del 1942, precludevano infatti esplicitamente, all'art. 30, la possibilità di tener conto dell'eventuale rinvio che la legge straniera richiamata facesse ad un'altra legge.

(340) Nel caso in cui non esista un domicilio comune, il giudice dovrà procedere alla ricerca del collegamento più stretto (art. 48, 2° comma) per stabilire quale legge scegliere di applicare fra quelle dei due domicili dei coniugi. Sul punto v.T. Ballarino, Diritto internazionale privato, Padova, 1999, p. 415 ss.

(341) Sull'elasticità di tale criterio e sulla sua idoneità "alla ricerca di una localizzazione reale ( rectius: effettiva) della fattispecie e non virtuale con conseguente individuazione della vera proper law", vedi L. Garofalo, I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, 2, Torino, 1997, p. 167 e ss.

(342) In tale progetto di articolato, redatto dalla Commissione per la riforma, l'art. 27, 2° comma, prevedeva, prima del criterio di localizzazione che aveva un ruolo meramente supplettivo, il richiamo del diritto del Paese nel quale entrambi i coniugi risiedono. Per alcuni accenni sull'esclusione di tale criterio dal testo definitivo vedi R. Clerici, op. cit., p. 154.

(343) U. Villani, I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato, in Giust. civ., 1996, p. 445 ss.

(344) Vedi al riguardo T. Ballarino, op. cit., p. 420, secondo il quale "se i coniugi hanno una residenza comune, non si può dubitare che la vita matrimoniale possa essere prevalentemente localizzata in quel luogo".

(345) V. comunicato stampa 8832/00 (183) III.

(346) Per tutti i rapporti precedenti alla L. 218/95, se sono esauriti, tale legge non si applicherà. Ciò anche se l'art. 72 della L. 218/75 non può essere utilizzato in quanto si riferisce solo a processi che sono già in corso all'entrata in vigore della L. 218/95.

(347) Mentre la regola generale è quella per la quale i diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, viene prevista un'eccezione per i "diritti che derivano da un rapporto di famiglia", i quali sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

(348) Per un'analisi delle convenzioni che regolano tale materia v. A. Di Blase, Art. 24, in Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995, n. 218, Commentario, in Riv. dir. int. priv. proc., 1995, p. 1026 ss. e Id., voce Nome (dir. int. priv.), in Enc. giur. Treccani, Aggiornamento, VII, Roma, 1999; M. Baruffi, Art. 24 (diritti della personalità), in Nuove leggi civili comm., 1996, p. 1104 ss.

(349) Sul tema dei rapporti patrimoniali, v. anche Garofalo, I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, cit.; F. Salerno Cardillo, Regime patrimoniale fra coniugi nel diritto internazionale privato italiano: sintesi della normativa dei principali paesi europei, Milano, 1998; I. Viarengo, Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato, Padova, 1996, U. Villani, cit., p. 445 ss.

(350) Per un'analisi di questi aspetti vedi R. Clerici, Rapporti patrimoniali fra coniugi, in Commentario del nuovo diritto internazionale privato, cit., p. 159.

(351) Ci si chiede, nel caso di cambiamento del regime matrimoniale in senso stretto, ad esempio da separazione a comunione, quale sia la sorte dei beni acquistati in precedenza. Il cambiamento non dovrebbe fare retroagire la disciplina, come si ricava dell'art. 11 preleggi e dalla Convenzione dell'Aja del 1973 che prevede una sorta di irretroattività e intangibilità dei rapporti che siano maturati sotto il precedente regime. Sui problemi che si pongono rispetto ai diritti acquisiti, v. F. Zabban, I rapporti patrimoniali fra coniugi e la riforma del diritto internazionale privato, in Comitato regionale notarile lombardo a cura di Zabban; La riforma del diritto internazionale privato, Milano, 1996, p. 109 ss.

(352) La valorizzazione della volontà delle parti era stata proposta anche dall' Institut de Droit International, come soluzione per ovviare agli inconvenienti dovuti all'inconciliabilità fra le posizioni dei Paesi che regolano i rapporti patrimoniali fra coniugi sulla base del criterio della cittadinanza e di quelli che li regolano sulla base di un criterio di tipo domiciliare (domicilio o residenza). Sul recepimento dei suggerimenti dell' Institut de Droit International all'interno della L. 218/95, vedi P. Mengozzi, La riforma del diritto internazionale privato italiano, cit., p. 33 ss.

(353) Sulla necessità di applicare l'art. 30 anche alle convenzioni prematrimoniali che prevedano la scelta di un futuro regime patrimoniale, vedi R. Clerici, Rapporti patrimoniali fra coniugi, cit., p. 164.

(354) Secondo R. Clerici, Rapporti personali tra coniugi, cit., " L'inquadramento di tali doveri nella norma in esame deriva dal superiore interesse dei bisogni della famiglia al quale essi ineriscono" e ciò si giustifica anche grazie all'abbandono della tradizionale distinzione secondo la quale i rapporti personali comprendono "qualsiasi situazione giuridica di carattere non patrimoniale che contribuisca a definire la posizione di un coniuge rispetto all'altro".

(355) U. Villani, op. cit.

(356) Per altri richiami all'applicazione della lex rei sitae, vedi gli artt. 51, 2° comma e 55 della L. 218/95 che in tema rispettivamente di acquisto e perdita di diritti reali e di pubblicità degli atti relativi ai diritti reali, prevedono la regolazione di tali materie per il tramite della legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.

(357) Vedi al riguardo R. Clerici, Rapporti patrimoniali fra coniugi, cit., p. 166-167, dove si suggerisce di far derivare l'opponibilità del regime patrimoniale dalla mera trascrizione di questo nei registri immobiliari, nel caso di coniugi stranieri residenti in Italia ma sposati all'estero, che decidano di stipulare convenzioni sulla base del diritto italiano.

(358) U. Villani, op. cit.

(359) Sul tema v. in particolare N. Boschiero, Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Torino, 1996, p. 184 ss.

(360) Parte della dottrina ritiene che, anche se non è prevista un'espressa limitazione per questo caso specifico, il rinvio oltre non possa operare nel caso si applichi il criterio della localizzazione prevalente, poiché in caso contrario verrebbe frustrato lo scopo di tale criterio che vuole far applicare alla fattispecie la legge più adatta. Sul punto vedi G. Conetti, Rapporti personali fra coniugi, cit ., p. 1175 e P. Picone, La teoria generale dei diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia, in La riforma del diritto internazionale privato italiano, Convegno SIDI, 11-12 aprile 1996, Napoli, 1997. Secondo quest'ultimo la presenza di casi di esplicita esclusione del rinvio (art. 13, 2° comma) non esclude la possibilità di ricostruirne altri in via interpretativa. Nel caso del criterio della prevalente localizzazione, la diretta rilevanza della normativa materiale, invece di quella di conflitto, non esclude che di tale ultima si possa tener conto "come elemento da utilizzare per la determinazione materiale diretta della legge applicabile, soprattutto al fine di valutare se tale legge voglia o meno essere dal suo punto di vista applicata".

(361) Così R. Luzzatto, Matrimonio, separazione, divorzio, in Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale a cura di F. Pocar, T. Treves, R. Clerici, P. De Cesari, F. Trombetta-Panigadi, Milano, 1999, p. 8.

(362) Vedi al riguardo E. Jayme, Le norme tedesche sul diritto di famiglia: un confronto, in La riforma del diritto internazionale privato italiano, Convegno SIDI, cit., p. 147.

(363) In senso contrario alla restrizione del principio di prevalente localizzazione vedi P. Picone, La teoria generale del diritto internazionale privato, cit., p. 101, il quale addirittura prospetta la possibilità per il giudice di sfruttare i propri poteri ex art. 14, 2° comma (conoscenza della legge straniera), in modo da incidere sulla mancata prova della legge richiamata tramite il primo criterio di collegamento, ossia quella nazionale ed eventualmente quella di rinvio, procedendo direttamente a designare come legge applicabile quella della prevalente localizzazione in quanto più idonea.

(364) U. Villani, I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato, in Giust. civ., 1996, p. 445 ss. Sul tema dei rapporti patrimoniali v. anche F. Salerno Cardillo, Regime patrimoniale fra coniugi nel diritto internazionale privato italiano: sintesi della normativa dei principali paesi europei, cit. e I. Viarengo, Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato, cit.

(365) Cfr. G. Conetti, Rapporti personali fra coniugi, cit ., p. 1175.

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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Sab Set 19, 2009 1:08 pm

Spero che tutto ciò possa essere d'utilità alle nostre due utenti per le quali si sta facendo eccezione al regolamento della pribizione di una consulenza continuativa in linea. A lei Dr Scolaro la parola.
Ovviamente anche ad Amedeo le sue osservazioni

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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Dom Set 20, 2009 9:28 pm

A maggior supporto della mia affermazione al diritto al visto ricordo anche che il Dlgs. 08/01/2007 N. 5, all'art. 29, comma 2 detta: Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
Quindi con buona pace dell'Ambasciata, mi pare che almeno per quanto riguarda il visto al minore, non ci siano dubbi sulla sua impossibilità ad essere negato, in quanto basta che siano affidati o suttoposti a tutela anche se non riconosciuta l'adozione, e a prescindere da cittadinanze di ''comodo'' o prevalenti.

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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Lun Set 21, 2009 6:54 am

Posso chiedere se é correttamente eccepibile "l 'ordine pubblico" come motivo di rifiuto tanto del visto turistico che del ricongiungimento familiare di bambino adottato secondo la legislazione estera?
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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Lun Set 21, 2009 10:13 am

In nessun modo è possibile ricorrere alla motivazione di rifiuto con l'ordine pubblico che ha, almeno per quanto riguarda la famiglia e l'unità familiare e comunque in generale per la libera circolazione dei cittadini UE e suoi familiari o assimilati (minori adottato, affidati o sottoposti a tutela), una definizione specifica della giurisprudenza e della Dottrina, molto ristretta a determinati casi che devono in pratica essere realmente un pericolo per la società. Nel caso che stiamo trattando è assolutamente fuori luogo ed escluso.

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MessaggioOggetto: coppia mista che adotta nel paese di origine di uno dei coniugi.   Gio Ott 01, 2009 3:51 am

Ciao a tutti e grazie mille per l'oportunità di chiedere un consiglio in questo forum.

Io sono portoghese e mio marito è italiano. Siamo sposati da 6 anni ed il nostro matrimonio è riconosciuto in Italia. Abitiamo a Lisbona da diversi anni, anche se mio marito, che torna in Italia regolarmente (ogni 3 mesi), non ha chiesto la residenza qui, ma soltanto il domicilio, come previsto dalla legge per i cittadini europei.

Vogliamo adottare un bambino qui in Portogallo e abbiamo già preparato tutti i documenti che qui ci chiedono. Qui in Portogallo, quello che stiamo per fare non è un'adozione internazionale, bensí un'adozione nazionale, nella quale uno dei candidati è straniero. Sembra che questo non sia assolutamente un problema, ci hanno chiesto solo il certificato penale italiano di mio marito e un certificato di legislazione che indichi i requisiti italiani per l'adozione.

Abbiamo visto, però, che la legge italiana riguardo all'adozione internazione (che è quello che, dal punto di vista dell'Italia, stiamo per fare) esige che, dopo che abbiamo seguito la legge portoghese, chiediamo la trascrizione/riconoscimento (è lo stesso?) in Italia dell'adozione, potendo seguire due strade:

1) utilizzare l'articolo 36, comma 4 della legge n. 476/1998, e mio marito si fa la residenza qui per 2 anni. In questo caso il riconoscimento sarebbe quasi automatico.

2) utilizzando gli articoli 6 e 30 della n.184/1983, e mio marido rimane residente in Italia. In questo caso bisognerebbe chiedere l'idoneità (solo di mio marito? di noi due?) nel Tribunale di Minorenni in Italia.

Ma tutto questo non prevede le coppie miste. Allora mi vengono in mente diverse domande:

1) Io sarò considerata come madre del bambino in Italia, anche prima della trascrizione/riconoscimento, quando ci andiamo per le vacanze?

2) E mio marito?

3) E visto che, per il fatto che io non sia italiana, noi non siamo una "coppia di cittadini italiani", né residenti (tutti e due) in Italia né all'estero, com'è è che possiamo chiedere il riconoscimento dell'adozione in Italia (sia utilizando l'articolo 36, comma 4 della legge n. 476/1998, sia gli articoli 6 e 30 della n.184/1983), la cui legge sembra prevedere solo i casi di cittadini italiani, oppure cittadini residenti in Italia?

4) La trascrizione/riconoscimento dell'adozione è obbligatorio? In pratica, a cosa serve, e quali sono le conseguenze di non averlo?

Per ultimo, volevo aggiungere che ho trovato in internet il riferimento ad una convenzione del SSI con la CAI del Novembre 2001 che prevede lo svolgimento di casi particolari di adozione, fra cui quello di coppie miste che adottano nel paese di origine di uno dei coniugi.Esiste ancora questa convenzione? Che cosa determina?

Insomma, come dovrei procedere?

Grazie,

J.R.
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