LA DICIPLINA INTERNAZIONALPRIVATISTICA DEI RAPPORTI FRA CONIUGI: I PARADOSSI DEL CRITERIO DELLA "LOCALIZZAZIONE PREVALENTE"Familia 2002, 1, 161
LUCIA SERENA ROSSI
Sommario
: 1. Premessa. - 2. La disciplina dei rapporti personali tra coniugi. - 3. L'abbandono del criterio della residenza. - 4. Il diritto applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi. - 5. Localizzazione prevalente della vita matrimoniale e "rinvio oltre". - 6. Localizzazione prevalente: un criterio senza alternative?
1.
Premessa.Prima della L. 218 del 1995, i rapporti fra coniugi erano regolati, all'interno delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile del 1942, dagli artt. 18 e 19, concernenti, rispettivamente, la legge applicabile ai rapporti personali e quella applicabile ai rapporti patrimoniali, e che trovavano un completamento nell'art. 17, norma generale sullo stato e capacità delle persone.
Più specificamente, i rapporti personali erano regolati dall'ultima legge nazionale comune e, in mancanza, dalla legge nazionale del marito al tempo del matrimonio. Quest'ultimo criterio veniva giustificato in nome dell'esigenza dell'unità della famiglia, che postulava all'epoca anche l'unicità della legge applicabile a tutti i rapporti a questa collegati. I rapporti patrimoniali erano regolati ancora dalla legge nazionale comune o da quella del marito al tempo della celebrazione del matrimonio, ma l'art. 19 preleggi prevedeva, al 2° comma, che i coniugi potessero stabilire delle convenzioni in base ad una nuova legge eventuale che divenisse loro comune. In mancanza di una decisione in tale senso, la successiva acquisizione di una comune cittadinanza era irrilevante.
Detti criteri, pur lasciati indenni dalla riforma del diritto di famiglia avvenuta con L. 1151 del 1975, si sono inevitabilmente e finalmente scontrati con il vaglio di costituzionalità, che ha indicato la preminenza del valore della parità fra i coniugi rispetto a quello dell'unità della famiglia. La Consulta, con le sentenze nn. 71 e 487 del 1987
(336), ha infatti superato la "neutralità" del diritto internazionale privato, cioè quella concezione secondo la quale tale diritto, in quanto costituito non da norme concrete, ma da norme astratte volte a designare degli ordinamenti competenti, di per sé non sarebbe stato passibile di un giudizio di costituzionalità. La Corte è giunta innanzitutto alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 preleggi, per incompatibilità con gli artt. 3 (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e 29, 2° comma (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi), Cost.
Tale decisione ha determinato per lungo tempo una lacuna, che i singoli esponenti della dottrina e la giurisprudenza suggerivano di colmare in maniera diversa, applicando la
lex fori, o richiamando la legge del luogo di celebrazione del matrimonio. Nessun aiuto poteva venire dalla Convenzione dell' Aja del 1978 sui regimi matrimoniali perché questa non era e non è ancora entrata in vigore.
Il progetto della Commissione ministeriale di riforma del diritto internazionale privato, all'art. 27, 2° comma, prevedeva come legge applicabile, dopo quella nazionale comune, quella della comune residenza dei coniugi e solo in mancanza di questa conferiva al giudice il compito di ricercare la localizzazione prevalente della vita matrimoniale. Il riferimento intermedio alla residenza è venuto a mancare nel progetto definitivo, mentre un criterio per molti aspetti simile è stato poi utilizzato dall'articolo 38
(337) della L. 218 del 1995 in materia di adozione.
2.
La disciplina dei rapporti personali tra coniugi. I rapporti personali fra coniugi, come è noto, comprendono al loro interno le questioni di stato, coabitazione, assistenza, diritto al nome e anche la capacità (benché quest'ultima questione debba poi fare il conto, quando viene disciplinata negativamente, con il criterio dell'ordine pubblico
(338)).
L'art. 29 della L. 218/95 prevede ancora come primo criterio di collegamento la legge nazionale comune, ma innova inserendo, come secondo criterio per il caso di mancanza di nazionalità comune tra i coniugi, la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Il criterio di collegamento della comune nazionalità dei coniugi in realtà era già presente nelle preleggi (in queste veniva data però rilevanza anche ad un'eventuale ultima cittadinanza comune non più esistente al momento in esame), ma è fonte comunque di novità a causa del suo inserimento nella complessiva legge di riforma, la quale in particolare prevede al suo art. 13 sia il rinvio oltre, sia il rinvio indietro
(339). Dunque questa legge nazionale comune può, a sua volta, rinviare ad altra legge, nel caso in cui vengano soddisfatte le condizioni previste dall'art.13 stesso.
Così, se la legge della comune nazionalità prevede il criterio della residenza come legge applicabile ai rapporti fra coniugi e i soggetti in questione sono cittadini stranieri residenti in Italia, si potrebbe finire con l'applicare la legge italiana, poiché il rinvio indietro (dunque alla legge italiana) è sempre possibile. Più specificamente, passando a casi concreti, si avrebbe rinvio indietro nel caso di coniugi di nazionalità svizzera, ma domiciliati in Italia, poiché la legge svizzera richiamata segue in via principale, al suo art. 48, il criterio del domicilio comune
(340).
Un esempio di rinvio oltre può invece essere fornito dal caso di due coniugi svizzeri che fossero domiciliati nel Regno Unito, ai quali si applicherebbe, secondo le previsioni della loro legge nazionale, la legge inglese. Ciò sarebbe però possibile solo se questi avessero nel Regno Unito il "domicile" inglese (nozione alquanto diversa dal nostro criterio di domicilio), condizione in mancanza della quale il rinvio oltre non potrebbe dirsi accettato.
Con riferimento al criterio della cittadinanza comune, possono poi sorgere questioni riguardo alla necessità di tenere conto del momento in cui va verificata la sussistenza di tale requisito. La legge nazionale potrebbe infatti non essere più comune al momento in cui si pone la questione: in tal caso dovrebbe subentrare il criterio successivo previsto dallo stesso articolo e dunque quello della legge della localizzazione prevalente.
Naturalmente, se c'è stata una cittadinanza comune, anche in caso non sia più tale al momento della questione, questa potrebbe costituire comunque un indice per ricostruire la localizzazione prevalente della vita matrimoniale, che entra in gioco quando i coniugi hanno diversa cittadinanza o più cittadinanze comuni.
Il criterio della localizzazione prevalente, nell'intenzione del legislatore, dovrebbe consentire un adattamento della legge applicabile ai mutamenti della situazione di fatto
(341), portando a cercare il luogo che presenta il collegamento più stretto con la vita matrimoniale. Rispetto al criterio del "collegamento più stretto", previsto dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e utilizzato dalla stessa L. 218/95 in materia di cittadinanza e di ordinamenti plurilegislativi, il criterio della localizzazione prevalente sembra però connotato da un requisito "abitativo". Inoltre, a differenza del primo, esso non è residuale rispetto alla legge scelta dalle parti e non è sorretto da alcuna presunzione. Un'ulteriore differenza, rispetto al criterio del "collegamento più stretto", è che la localizzazione viene individuata non già in relazione alle persone tra le quali esiste il rapporto coniugale, ma in relazione al più ampio fenomeno della vita matrimoniale.
Il criterio della "prevalente localizzazione della vita matrimoniale" è utilizzato anche per l'adozione (artt. 38 e 39), ma in tal caso è del tutto residuale rispetto ad una serie di altri criteri (cittadinanza comune, residenza comune e, nel caso dell'art. 38,
lex fori). Per quel che riguarda i rapporti fra coniugi, L. 218/95 ha invece abbandonato il riferimento alla residenza, che pure era previsto nel progetto di riforma
(342). Esso risulta residuale soltanto rispetto al criterio della cittadinanza comune dei coniugi. Di conseguenza, nel caso in cui l'applicazione della legge nazionale comune risultasse contraria all'ordine pubblico, (ad esempio perché questa prevede l'incapacità della moglie), dal momento che, in base all'art. 16 della legge di riforma, il ricorso alla legge italiana è concepito come una
extrema ratio nel sistema di riforma del diritto internazionale privato
(343), si dovrebbe applicare la legge individuata in base al criterio della localizzazione prevalente.
3.
L'abbandono del criterio della residenza. Una parte della dottrina ha accolto con favore l'abbandono del criterio della residenza che figurava nel progetto originario della Commissione ministeriale di riforma del diritto internazionale, in quanto elimina la necessità di ricercare la residenza familiare o quella personale, superando così le ambiguità correlate alla scelta dell'una o dell'altra. Tuttavia occorre tener presente che il criterio della localizzazione prevalente può, in certi casi, dar luogo ad alcuni problemi, a causa della sua indeterminatezza (ed indeterminabilità).
Va in primo luogo osservato che, anche se la L. 218/95 non ha seguito il progetto di riforma, si potrebbe sostenere che, quando vi sia una residenza comune, l'interprete finirà comunque per identificare in quella legge di residenza comune anche la localizzazione prevalente del matrimonio
(344). Tuttavia il riferimento alla residenza comune costituisce solo un indice, e non una presunzione: non essendo possibile una identificazione automatica dei due criteri, il giudice non può essere esentato dal ricercare quale sia effettivamente la localizzazione prevalente. Inoltre è comunque necessario stabilire cosa si intende per residenza: perché conduca o possa condurre alla localizzazione prevalente dovrebbe trattarsi evidentemente di una residenza effettiva; non si può tralasciare il fatto che la ricerca della residenza effettiva può essere anche più difficile di quella familiare o di quella personale, che vengono fissate in anticipo.
Dunque, a mio avviso, sarebbe stato meglio conservare il criterio della residenza che era presente nel primitivo progetto di riforma, magari precisando a quale tipo di residenza ci si riferisse, anche perché questo criterio avrebbe consentito un margine di scelta o, quanto meno, di conoscibilità
a priori della legge applicabile da parte degli stessi coniugi. Il criterio della residenza comune, o, a certe condizioni, della residenza di un solo coniuge è poi previsto in mancanza di cittadinanza comune anche dal regolamento comunitario sulla giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia matrimoniale, approvato il 29 maggio 2000, entrato in vigore il 1° marzo 2001
(345).
Secondo la relazione che accompagna la legge di riforma, per stabilire la localizzazione prevalente si deve tenere comparativamente conto della natura e della durata delle diverse localizzazioni, tramite una sorta di valutazione aritmetica. Se il termine "localizzazione" sembra richiamare un concetto obbiettivo, quello di "vita matrimoniale" è invece sufficientemente ampio da poter giustificare diverse interpretazioni. Gli affetti sono incorporei e non è certo facile "localizzarli"; dunque sarà necessario inseguire i luoghi in cui essi si manifestano.
Il giudice si troverà così ad avere un'enorme discrezionalità su questo punto, anche se il ruolo degli avvocati sarà importante per dimostrare che i fatti conducono, a seconda degli interessi delle parti che rappresentano, ad una localizzazione piuttosto che ad un'altra.
L'eventuale difficoltà per i coniugi di scegliere una legge applicabile ai propri rapporti personali, l'indeterminatezza della legge applicabile conseguente al criterio della localizzazione prevalente e la discrezionalità del giudice possono far sì che nemmeno gli stessi coniugi sappiano quale sia la legge applicabile ad essi.
Immaginiamo ad esempio due sposi, uno dei quali risieda in Italia e l'altro in Inghilterra; abbiano un figlio in comune, il quale a un certo momento va a studiare in un collegio svizzero, perciò i genitori decidono che il luogo migliore dove incontrarsi sia la Svizzera, ogni
weekend, per andare a trovare il figlio. Dunque, in questo caso, un giudice potrebbe giungere alla conclusione che la localizzazione prevalente della vita matrimoniale di tale coppia in quel momento sia in Svizzera. Se però quel figlio trova il collegio svizzero troppo difficile e magari si iscrive a un collegio in Francia, ecco che la localizzazione prevalente, in base a circostanze del tutto casuali, potrebbe mutare. È difficile che i coniugi riescano ad acquisire la percezione che dal concatenarsi casuale di quei diversi eventi può derivare una mutazione della legge applicabile ai loro rapporti personali.
Il criterio della localizzazione prevalente, inoltre, è un criterio mobile, che può cambiare nel tempo. I regimi matrimoniali invece, per loro natura, non esauriscono la loro efficacia in un tempo limitato. Possono esservi delle situazioni in cui è comunque difficile stabilire quando la localizzazione prevalente è cambiata, cioè quando, nel nostro esempio ipotetico, i genitori hanno cominciato ad andare in Svizzera tutti i fine settimana, anziché una volta al mese. Potrà dunque sorgere anche un problema ad identificare il momento preciso in cui il mutamento della localizzazione prevalente ha comportato anche il mutamento della legge applicabile
(346).
Un'altra situazione, a mio avviso paradossale, si ha per l'applicazione del criterio della localizzazione prevalente al diritto al nome Per il diritto al nome, infatti, l'art. 24 della legge di riforma rinvia alla legge del rapporto di famiglia sottostante
(347), dunque il diritto di potere avvalersi del cognome dell'altro coniuge in aggiunta o in sostituzione al proprio è sottoposto alla stessa legge del rapporto, ossia a quella di nazionalità comune o a quella del luogo di prevalente localizzazione.
Perciò, a seconda di dove è localizzata prevalentemente la vita matrimoniale, il coniuge potrebbe avere diritto ad utilizzare un nome diverso. Se, come si vedrà oltre, a ciò si aggiunge la possibilità che per la determinazione della legge applicabile giochi un rinvio oltre, la situazione appare così confusa da provocare "crisi di identità". Molto meglio sarebbe stato dunque ricondurre il diritto al nome alla legge del momento di celebrazione del matrimonio.
Va detto, comunque, che l'utilizzazione del criterio della localizzazione della vita matrimoniale potrebbe essere esclusa in base alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva con L. 19 novembre 1984, n. 950, entrata in vigore il 1° gennaio 1990. Tale Convenzione richiama infatti il diritto nazionale per la disciplina del diritto al nome: pertanto il rapporto familiare dal quale quel diritto deriva deve essere valutato sulla base della legge nazionale o delle norme di diritto internazionale privato dello Stato al quale appartiene la persona del cui nome si tratta
(348).
4.
Il diritto applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi. Veniamo adesso ai rapporti patrimoniali, a quelle regole che disciplinano la titolarità e l'amministrazione dei beni sulla base di regimi convenzionali o legali
(349). Prima della riforma, per effetto dell'art. 19 preleggi, la legge non era modificabile nel tempo: si trattava di un criterio fisso (legge del marito al momento della celebrazione del matrimonio), temperato da una possibilità di scelta da attuarsi mediante convenzioni, possibilità che però era limitata, sia perché riguardava solo convenzioni e non regimi legali attinenti ai rapporti, sia perché tali convenzioni dovevano essere stipulate sulla base di una nuova legge nazionale comune. Dunque, se i coniugi non stabilivano nessuna convenzione, la successiva acquisizione di una comune cittadinanza era irrilevante e rimaneva applicabile la legge del marito al momento della celebrazione del matrimonio.
L'art. 30 della L. 218 prevede che i coniugi possano convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dello Stato in cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede; in mancanza di scelta, qualora non vi sia una comune nazionalità, si applica la legge della prevalente localizzazione della vita matrimoniale.
Il regime patrimoniale subisce pertanto una modifica ogni volta che i coniugi acquistano una nuova cittadinanza comune o trasferiscano in uno Stato diverso la propria vita matrimoniale
(350). Un argomento contro tale modifica potrebbe ricavarsi da un confronto con l'art. 46 della L. 218/95, che per le successioni a causa di morte specifica che la scelta della legge del luogo di residenza da parte del
de cuius non ha effetto se questi, al momento della morte, non risiedeva in quello Stato. Si potrebbe infatti sostenere
a contrario che, poiché analoga specificazione non è fatta per l'art. 30, se c'è un cambiamento di residenza questo non si ripercuote automaticamente sulla disciplina dei rapporti patrimoniali: saranno i coniugi stessi, eventualmente, a decidere di intervenire per adeguare la propria precedente scelta ai mutamenti intervenuti
(351).
Naturalmente la scelta della legge applicabile appare quanto mai opportuna, poiché può dare stabilità nel tempo alla disciplina
(352). Essa inoltre evita il rinvio oltre e il rinvio indietro, poiché l'art. 13 della legge di riforma sottrae alla propria disciplina i casi in cui la legge applicabile sia stata scelta dalle parti.
Secondo alcuni
(353) la scelta può essere fatta anche prima del matrimonio, il quale in questo caso avrebbe il ruolo di una sorta di condizione sospensiva, naturalmente con il limite che la legge scelta sia quella nazionale o di residenza anche di un solo coniuge.
Per la scelta delle parti, secondo quanto affermato dall'art. 30, è richiesta la forma scritta, come unico requisito di validità formale. I requisiti di validità sostanziale, sono invece regolati dalla legge scelta dai coniugi oppure dalla legge del luogo di stipulazione: quindi questi varranno per la validità del consenso, per il rispetto alle norme imperative, ecc. Per la capacità di compiere questa scelta, se è una capacità speciale, si applicherà la legge regolatrice del rapporto, quindi la legge prevista dall'articolo sui rapporti personali, che può ricondurre alla localizzazione prevalente e a tutte le incertezze che ne conseguono.
Se i coniugi scelgono l'ordinamento italiano, o se a questo si giunge per il tramite dell'art. 30, essi possono comunque operare una scelta privatistica della legge applicabile, sulla base delle previsioni dell'art. 161 c.c. Tale articolo, in quanto norma sostanziale, deve essere rispettato e perciò i coniugi non potranno pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano regolati da una legge cui non sono sottoposti, ma dovranno in particolare precisarne in modo concreto il contenuto.
L'art. 30 presta un'attenzione particolare alla tutela dei terzi. Come risulta ormai chiaro, i rischi per i terzi in buona fede aumentano notevolmente: se infatti il criterio della localizzazione può dar luogo a difficoltà di individuazione da parte degli stessi coniugi, figuriamoci quali problemi può suscitare per i terzi, e ciò ancor più nei casi in cui, come si vedrà nel paragrafo successivo, operi il rinvio oltre. Un correttivo è previsto dal 2° comma dell'art. 30, in base al quale, se il regime del rapporto patrimoniale tra coniugi è regolato da una legge straniera, questa è opponibile ai terzi solo se essi ne abbiano avuto conoscenza o l'abbiano ignorato per loro colpa (l'onere della prova di ciò ricade sui coniugi).
Altri dubbi possono sorgere rispetto agli obblighi patrimoniali inerenti la solidarietà familiare: secondo alcuni essi rientrerebbero nell'art. 29
(354), secondo altri nell'art. 30, cioè nei rapporti patrimoniali
(355). Quest'ultima soluzione, poiché lascia una certo margine di scelta ai coniugi stessi, potrebbe appunto essere una norma preferibile rispetto all'art. 29. Le obbligazioni alimentari sono regolamentate dall'art. 45 della L. 218/95, che rinvia in ogni caso alla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973.
Relativamente ai beni immobili, il regime è opponibile limitatamente ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità obbligatorie per la legge dello Stato in cui i beni si trovano: naturalmente questa previsione si applica sia se il regime è scelto, sia se risulta dalla localizzazione prevalente. Per i diritti reali sui beni immobili, l'opponibilità si ha solo se sono state rispettate le forme di pubblicità della
lex rei sitae(356). Nel caso in cui i beni si trovino in Italia, sorge un problema perché per il nostro diritto (art. 163 c.c.), oltre che nei registri immobiliari, le convenzioni matrimoniali devono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio, se si vuole che queste abbiano effetto rispetto ai terzi, ma questa annotazione è possibile solo se un coniuge è italiano o se il matrimonio è stato celebrato in Italia. Per tale ragione la dottrina
(357) invoca un intervento del legislatore, che dovrebbe prevedere la trascrivibilità in Italia dei matrimoni celebrati all'estero fra stranieri. Addirittura vi è chi ha ipotizzato una violazione delle norme comunitarie là dove i due coniugi siano cittadini di altro Stato membro: in tale caso si è infatti riscontrata una discriminazione sulla base della nazionalità, perché i coniugi di altro Stato comunitario sarebbero posti, almeno secondo alcuni
(358), in una condizione di svantaggio rispetto agli italiani.
I rapporti patrimoniali tra separati (che venivano ricondotti all'art. 19 preleggi) ora si discute se rientrino, per favorire la continuità della regolamentazione, nell'art. 30 o se debbano essere riportati all'art. 31. La prima soluzione consentirebbe di attenuare il criterio della localizzazione prevalente con la possibilità di scelta di una legge, ove vi sia accordo fra le parti in tal senso.
5.
Localizzazione prevalente della vita matrimoniale e "rinvio oltre". L'accertamento della localizzazione prevalente viene ulteriormente complicato, in maniera addirittura paradossale, dall'art. 13 della legge di riforma, che ammette, senza escludere la materia dei rapporti fra coniugi, il rinvio oltre o il rinvio indietro.
Ammettere il rinvio ad altro ordinamento fa sì che il criterio di collegamento utilizzato, anziché individuare l'ordinamento competente in senso sostanziale, dunque, anziché rinviare al diritto interno di quello Stato (come avveniva prima della riforma), rinvia in realtà al diritto internazionale privato dell'ordinamento identificato. Secondo la previsione dell'art. 13, tale rinvio, per poter operare rendendo poi applicabile la legge interna dello Stato in questione, deve essere accettato, ossia il secondo ordinamento di rinvio deve prevedere lo stesso criterio di collegamento per la medesima fattispecie.
Dunque, se quell'ordinamento a cui la nostra legge rinvia, in quanto si considera che la vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata in quel luogo, a sua volta sfortunatamente rinvia ad un altro ordinamento, e se quest'ultimo accetta (cioè se prevede lo stesso criterio e dunque rende applicabile il proprio diritto sostanziale), la legge applicabile sarà quella del secondo ordinamento, nel quale la fattispecie in esame potrebbe essere solo sporadicamente "localizzata". Tralascio poi le conseguenze di un "rinvio a catena", cioè ad ulteriori ordinamenti, che sarebbe possibile, secondo parte della dottrina
(359), in caso di rinvio oltre non accettato.
In tali ipotesi, seppure forse estreme e difficili a verificarsi, il giocare congiunto di queste disposizioni rende profondamente contraddittoria la costruzione complessiva della L. 218/95 per quel che riguarda la disciplina dei rapporti fra coniugi.
I coniugi, tornando all'esempio precedente, potrebbero ignorare del tutto che l'applicazione della legge svizzera potrebbe causare il rinvio oltre e che dunque la loro vita matrimoniale potrebbe non essere nemmeno prevalentemente localizzata in Svizzera, ma magari in Inghilterra.
Certo, si può sostenere che, siccome i criteri di collegamento sono pochi e sono più o meno sempre gli stessi (cittadinanza, residenza, ecc.), alla fine ci sarà sempre un collegamento tra queste situazioni e la legge che risulterà applicabile. Va però sottolineato che, se è vero che la
ratio della riforma era quella di trovare la legge che presenta il collegamento più stretto, si sarebbe dovuto impedire, in questa ipotesi, il rinvio ad altro ordinamento
(360).
Come si è visto, l'applicazione del rinvio oltre e del rinvio indietro può risultare esclusa solo per i rapporti patrimoniali fra coniugi, nel caso in cui essi abbiano scelto la legge applicabile. L'art. 13, 3° comma, esclude infatti dal proprio campo di applicazione "i casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base di una scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate".
Ci si può chiedere se l'esclusione dell'art. 13, 3° comma, non possa essere interpretata in senso estensivo e dunque riferirsi a tutti i rapporti patrimoniali, anche nel caso in cui i coniugi non abbiano scelto la legge applicabile. A tale conclusione si potrebbe arrivare argomentando che anche la non-scelta, in presenza di criteri alternativi, pone in essere un'accettazione della legge applicabile da questi ultimi designata.
Nonostante i suoi evidenti vantaggi sotto il profilo della coerenza rispetto al criterio della localizzazione prevalente, tale interpretazione incontra due ostacoli. Innanzitutto essa si scontra con la necessità, sancita dall'art. 30, che la scelta della legge avvenga in forma scritta e dunque sarebbe difficile ammettere una scelta tacita. Inoltre una tale interpretazione finirebbe con lo svuotare l'art. 13 di gran parte del suo contenuto, perché consentirebbe di precludere il rinvio oltre non solo a tutta la materia dei rapporti patrimoniali fra coniugi, ma anche a quella delle successioni e delle donazioni, in cui è prevista una possibilità di scelta della legge di residenza, in alternativa al criterio della nazionalità.
6.
Localizzazione prevalente: un criterio senza alternative?Tutti i problemi che si sono sin qui illustrati attengono alla fase "fisiologica" del rapporto matrimoniale, ma è evidente che essi sono destinati ad aumentare nei casi in cui si passi ad un'eventuale fase "patologica" dello stesso. L'art. 31 della legge di riforma estende infatti anche alle ipotesi di divorzio e separazione personale, in mancanza di legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, il criterio della localizzazione prevalente della vita matrimoniale.
Se, come normalmente avviene in tali casi, la vita matrimoniale non esiste più, la ricerca è dunque rivolta ad un bilancio complessivo di momenti passati. In tale ipotesi è inoltre assai probabile che i coniugi si trovino su posizioni contrapposte e mirino ad affermare diverse interpretazioni di quanto è avvenuto, rendendo tale bilancio ancora più arduo.
In conclusione, la riforma doveva trovare dei criteri equidistanti
(361) fra i coniugi, dei criteri che fossero
genderly correct. Perciò si è scelto di privilegiare il criterio della localizzazione prevalente che sicuramente è un criterio presenta aspetti comuni con altri criteri accolti dalla L. 218/95. Si tratta di una "
proper law", che però, come abbiamo visto, potrebbe far sorgere problemi di vario tipo.
Ci si può chiedere allora: quali altri criteri erano ipotizzabili? Sarebbe stato possibile trovare soluzioni alternative o quanto meno complementari rispetto a quelle alle quali è giunto il legislatore della riforma per i rapporti fra coniugi?
Come si è detto, un primo criterio avrebbe potuto essere quello della residenza: il Tribunale di Torino in quella ordinanza di rimessione che ha portato poi alla sentenza n. 71/87 della Corte costituzionale, individuava, come ipotesi alternative alla legge nazionale del marito, la legge del domicilio e quella della residenza. Anche il progetto della riforma, come si è visto, affiancava alla localizzazione prevalente il criterio della residenza comune.
Altre soluzioni si ricavano dall'esame delle norme di diversi ordinamenti europei. La legge tedesca prevede, per i rapporti personali, come primo criterio la cittadinanza comune, come secondo criterio la residenza, ma con una possibilità di scelta. I coniugi possono scegliere la legge dello Stato di cui uno solo è cittadino se hanno nazionalità diversa da quella del Paese di residenza. Per i rapporti patrimoniali, invece, vige un regime ancora più aperto all'autonomia della volontà delle parti: potendo i coniugi scegliere la legge dello Stato di cui almeno uno dei due è cittadino o in cui risiede o la legge del luogo ove si trovano i beni
(362). La legge svizzera invece prevede come primo criterio il domicilio e come secondo criterio quello del collegamento più stretto fra i vari domicili.
Come si vede, queste leggi ancorano i rapporti fra coniugi a criteri di più facile accertamento e in certi casi prevedono delle soluzioni che attribuiscono alla scelta discrezionale dei coniugi un ruolo molto più ampio di quello che lascia loro la legge italiana. Ma, se si dovesse individuare, per i rapporti tra coniugi, la "
better law", la legge migliore, quale legge potrebbe mai essere più adatta di quella scelta dai coniugi stessi? Maggiore è la ampiezza della scelta lasciata ai coniugi, migliore, a mio avviso, è la soluzione, anche per l'aderenza stessa al caso concreto, salvo naturalmente il divieto di stabilire leggi in frode ai diritti dei terzi.
Dunque in considerazione di quanto sopra, là dove sia possibile, si cercherà di comprimere, in via interpretativa, il criterio della localizzazione prevalente
(363). Ciò può essere fatto in diversi modi. Si può innanzitutto, come si è già detto, qualificare, in caso di dubbio una fattispecie come attinente ai rapporti patrimoniali fra coniugi, anziché a quelli personali.
Si può inoltre cercare di espandere il più possibile l'accertamento del requisito della cittadinanza comune. Se i coniugi hanno più di una cittadinanza in comune, sembrerebbe non potersi applicare la legge di una di queste, ma quella della localizzazione prevalente. Secondo alcuni autori
(364), infatti, l'art. 29 è una norma speciale rispetto all'art. 19 e dunque se i coniugi hanno più cittadinanze si dovrebbe, in ogni caso, applicare il criterio della localizzazione prevalente.
Un contemperamento fra l'art. 29 e l'art. 19 consentirebbe invece di limitare l'applicazione del criterio della localizzazione prevalente a vantaggio di quello della cittadinanza comune. L'art. 19 della L. 218/95, in caso di doppia cittadinanza, prevede l'operare del criterio del collegamento più stretto o l'applicabilità della legge italiana se una delle due cittadinanze è italiana. Questo articolo, è riferito ad un solo soggetto, mentre qui evidentemente i soggetti sono due, perciò bisognerà operare una valutazione disgiunta della cittadinanza degli stessi. Secondo parte della dottrina
(365), tale operazione porterebbe ad applicare l'art. 19, e quindi la legge italiana, se una delle cittadinanze comuni sia quella italiana; se questi, invece, avessero in comune una legge straniera e un solo coniuge avesse la cittadinanza italiana, la legge nazionale italiana non prevarrebbe e si dovrebbe applicare quella straniera comune. Se poi avessero in comune più cittadinanze straniere, fra queste si dovrebbe scegliere quella che presenta un collegamento più stretto.
Un terzo espediente consiste nel ritenere che la legge dei rapporti patrimoniali, ove scelta dalle parti, possa contribuire alla individuazione della localizzazione prevalente. A mio avviso sarebbe auspicabile che il giudice tenesse conto del fatto che i coniugi hanno manifestato una loro volontà e che dunque questa può essere perlomeno considerata un indice, che può contribuire in maniera sostanziale alla individuazione della localizzazione prevalente, criterio che dovrebbe condurre ad un unico luogo, sia per i rapporti personali, che per quelli patrimoniali. Proprio perché si parla di vita matrimoniale intesa in senso complessivo, non avrebbe senso localizzarla in luoghi diversi per i rapporti patrimoniali e per i rapporti personali.
A seguito della riforma del diritto internazionale privato, con l'abbandono della legge del padre/marito, si è persa l'unitarietà della disciplina della famiglia, che oggi viene regolata da diverse leggi a seconda che si tratti di rapporti personali tra coniugi, di rapporti patrimoniali tra coniugi, di rapporti tra genitori e figli (che sono retti dalla legge nazionale del figlio), di rapporti tra adottante e adottato (per i quali la legge della localizzazione prevalente è subordinata alla mancanza di una cittadinanza comune degli adottanti oppure di una residenza comune di questi). Il criterio della localizzazione prevalente, per la sua indeterminatezza e mobilità, nonostante sia un criterio comune a molti di tali rapporti, difficilmente consentirà di recuperare una unitarietà della disciplina.
(336) La Corte costituzionale si era già pronunciata sulla legittimità di tale articolo, con sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, nella quale si era astenuta dall'entrare nel merito a causa di una non sufficiente motivazione della rilevanza della questione nel giudizio
a quo. Sul tema v. per tutti P. Mengozzi,
La riforma del diritto internazionale privato italiano, 1997, p. 28 ss. e la bibliografia ivi citata.
(337) Al 1° comma di tale articolo, in materia di presupposti, costituzione e revoca dell'adozione, si richiama infatti la legge nazionale degli adottanti se comune, o in mancanza la legge dello Stato nel quale entrambi gli adottanti siano residenti, oppure quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata al momento dell'adozione. I medesimi criteri vengono utilizzati anche al successivo art. 39 sui rapporti fra adottato e famiglia adottiva.
(338) L'eventuale previsione di incapacità della donna maritata comporta l'inapplicabilità della legge straniera in esame per incompatibilità con l'ordine pubblico, come richiamato da G. Conetti,
Art. 29 (Rapporti personali tra coniugi) in
Riforma del sistema di diritto internazionale privato, Commentario a cura di S. Bariatti, in
Nuove leggi civili comm., 1996, p. 1173.
Più in generale, nel caso di norme straniere che prevedano un regime discriminatorio ai danni della donna, queste saranno necessariamente disapplicate a favore della legge richiamata tramite il criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale, o, secondo parte della dottrina, ( R. Clerici,
Rapporti personali tra coniugi, in
Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Milano, 1996) a favore della legge italiana in quanto
lex fori, sulla base dell'art. 16, 2° comma, giustificando ciò sulla base del fatto che le due disposizioni contenute nell'art. 29 non possono essere identificate come "una medesima ipotesi normativa (...) in virtù della loro diversa sfera di applicazione soggettiva". In realtà, attraverso il combinato disposto delle norme sulla giurisdizione, tali due soluzioni finiranno spesso col convergere a causa di una coincidenza fra
lex fori e legge del luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale.
(339) Le disposizioni sulla legge in generale premesse al c.c. del 1942, precludevano infatti esplicitamente, all'art. 30, la possibilità di tener conto dell'eventuale rinvio che la legge straniera richiamata facesse ad un'altra legge.
(340) Nel caso in cui non esista un domicilio comune, il giudice dovrà procedere alla ricerca del collegamento più stretto (art. 48, 2° comma) per stabilire quale legge scegliere di applicare fra quelle dei due domicili dei coniugi. Sul punto v.T. Ballarino,
Diritto internazionale privato, Padova, 1999, p. 415 ss.
(341) Sull'elasticità di tale criterio e sulla sua idoneità "alla ricerca di una localizzazione reale (
rectius: effettiva) della fattispecie e non virtuale con conseguente individuazione della vera
proper law", vedi L. Garofalo,
I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, 2, Torino, 1997, p. 167 e ss.
(342) In tale progetto di articolato, redatto dalla Commissione per la riforma, l'art. 27, 2° comma, prevedeva, prima del criterio di localizzazione che aveva un ruolo meramente supplettivo, il richiamo del diritto del Paese nel quale entrambi i coniugi risiedono. Per alcuni accenni sull'esclusione di tale criterio dal testo definitivo vedi R. Clerici,
op. cit., p. 154.
(343) U. Villani,
I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato, in
Giust. civ., 1996, p. 445 ss.
(344) Vedi al riguardo T. Ballarino,
op. cit., p. 420, secondo il quale "se i coniugi hanno una residenza comune, non si può dubitare che la vita matrimoniale possa essere prevalentemente localizzata in quel luogo".
(345) V. comunicato stampa 8832/00 (183) III.
(346) Per tutti i rapporti precedenti alla L. 218/95, se sono esauriti, tale legge non si applicherà. Ciò anche se l'art. 72 della L. 218/75 non può essere utilizzato in quanto si riferisce solo a processi che sono già in corso all'entrata in vigore della L. 218/95.
(347) Mentre la regola generale è quella per la quale i diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, viene prevista un'eccezione per i "diritti che derivano da un rapporto di famiglia", i quali sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
(348) Per un'analisi delle convenzioni che regolano tale materia v. A. Di Blase,
Art. 24, in
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995, n. 218, Commentario, in
Riv. dir. int. priv. proc., 1995, p. 1026 ss. e Id., voce
Nome (dir. int. priv.), in
Enc. giur. Treccani, Aggiornamento, VII, Roma, 1999; M. Baruffi,
Art. 24 (diritti della personalità), in
Nuove leggi civili comm., 1996, p. 1104 ss.
(349) Sul tema dei rapporti patrimoniali, v. anche Garofalo,
I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, cit.; F. Salerno Cardillo,
Regime patrimoniale fra coniugi nel diritto internazionale privato italiano: sintesi della normativa dei principali paesi europei, Milano, 1998; I. Viarengo,
Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato, Padova, 1996, U. Villani, cit., p. 445 ss.
(350) Per un'analisi di questi aspetti vedi R. Clerici,
Rapporti patrimoniali fra coniugi, in
Commentario del nuovo diritto internazionale privato, cit., p. 159.
(351) Ci si chiede, nel caso di cambiamento del regime matrimoniale in senso stretto, ad esempio da separazione a comunione, quale sia la sorte dei beni acquistati in precedenza. Il cambiamento non dovrebbe fare retroagire la disciplina, come si ricava dell'art. 11 preleggi e dalla Convenzione dell'Aja del 1973 che prevede una sorta di irretroattività e intangibilità dei rapporti che siano maturati sotto il precedente regime. Sui problemi che si pongono rispetto ai diritti acquisiti, v. F. Zabban,
I rapporti patrimoniali fra coniugi e la riforma del diritto internazionale privato, in
Comitato regionale notarile lombardo a cura di Zabban;
La riforma del diritto internazionale privato, Milano, 1996, p. 109 ss.
(352) La valorizzazione della volontà delle parti era stata proposta anche dall'
Institut de Droit International, come soluzione per ovviare agli inconvenienti dovuti all'inconciliabilità fra le posizioni dei Paesi che regolano i rapporti patrimoniali fra coniugi sulla base del criterio della cittadinanza e di quelli che li regolano sulla base di un criterio di tipo domiciliare (domicilio o residenza). Sul recepimento dei suggerimenti dell'
Institut de Droit International all'interno della L. 218/95, vedi P. Mengozzi,
La riforma del diritto internazionale privato italiano, cit., p. 33 ss.
(353) Sulla necessità di applicare l'art. 30 anche alle convenzioni prematrimoniali che prevedano la scelta di un futuro regime patrimoniale, vedi R. Clerici,
Rapporti patrimoniali fra coniugi, cit., p. 164.
(354) Secondo R. Clerici,
Rapporti personali tra coniugi, cit., " L'inquadramento di tali doveri nella norma in esame deriva dal superiore interesse dei bisogni della famiglia al quale essi ineriscono" e ciò si giustifica anche grazie all'abbandono della tradizionale distinzione secondo la quale i rapporti personali comprendono "qualsiasi situazione giuridica di carattere non patrimoniale che contribuisca a definire la posizione di un coniuge rispetto all'altro".
(355) U. Villani,
op. cit.(356) Per altri richiami all'applicazione della
lex rei sitae, vedi gli artt. 51, 2° comma e 55 della L. 218/95 che in tema rispettivamente di acquisto e perdita di diritti reali e di pubblicità degli atti relativi ai diritti reali, prevedono la regolazione di tali materie per il tramite della legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.
(357) Vedi al riguardo R. Clerici,
Rapporti patrimoniali fra coniugi, cit., p. 166-167, dove si suggerisce di far derivare l'opponibilità del regime patrimoniale dalla mera trascrizione di questo nei registri immobiliari, nel caso di coniugi stranieri residenti in Italia ma sposati all'estero, che decidano di stipulare convenzioni sulla base del diritto italiano.
(358) U. Villani,
op. cit.(359) Sul tema v. in particolare N. Boschiero,
Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Torino, 1996, p. 184 ss.
(360) Parte della dottrina ritiene che, anche se non è prevista un'espressa limitazione per questo caso specifico, il rinvio oltre non possa operare nel caso si applichi il criterio della localizzazione prevalente, poiché in caso contrario verrebbe frustrato lo scopo di tale criterio che vuole far applicare alla fattispecie la legge più adatta. Sul punto vedi G. Conetti,
Rapporti personali fra coniugi, cit
., p. 1175 e P. Picone,
La teoria generale dei diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia, in
La riforma del diritto internazionale privato italiano, Convegno SIDI, 11-12 aprile 1996, Napoli, 1997. Secondo quest'ultimo la presenza di casi di esplicita esclusione del rinvio (art. 13, 2° comma) non esclude la possibilità di ricostruirne altri in via interpretativa. Nel caso del criterio della prevalente localizzazione, la diretta rilevanza della normativa materiale, invece di quella di conflitto, non esclude che di tale ultima si possa tener conto "come elemento da utilizzare per la determinazione materiale diretta della legge applicabile, soprattutto al fine di valutare se tale legge
voglia o meno essere dal suo punto di vista applicata".
(361) Così R. Luzzatto,
Matrimonio, separazione, divorzio, in
Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale a cura di F. Pocar, T. Treves, R. Clerici, P. De Cesari, F. Trombetta-Panigadi, Milano, 1999, p. 8.
(362) Vedi al riguardo E. Jayme,
Le norme tedesche sul diritto di famiglia: un confronto, in
La riforma del diritto internazionale privato italiano, Convegno SIDI, cit., p. 147.
(363) In senso contrario alla restrizione del principio di prevalente localizzazione vedi P. Picone,
La teoria generale del diritto internazionale privato, cit., p. 101, il quale addirittura prospetta la possibilità per il giudice di sfruttare i propri poteri
ex art. 14, 2° comma (conoscenza della legge straniera), in modo da incidere sulla mancata prova della legge richiamata tramite il primo criterio di collegamento, ossia quella nazionale ed eventualmente quella di rinvio, procedendo direttamente a designare come legge applicabile quella della prevalente localizzazione in quanto più idonea.
(364) U. Villani,
I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato, in
Giust. civ., 1996, p. 445 ss. Sul tema dei rapporti patrimoniali v. anche F. Salerno Cardillo,
Regime patrimoniale fra coniugi nel diritto internazionale privato italiano: sintesi della normativa dei principali paesi europei, cit. e I. Viarengo,
Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato, cit.
(365) Cfr. G. Conetti,
Rapporti personali fra coniugi, cit
., p. 1175.