 | Italiani all'Estero e Stranieri in Italia Consolato, Ambasciata, Matrimonio all'estero, Divorzio all'Estero, Visto di Ricongiungimento familiare e di Turismo, Immigrazione, Stranieri in Italia, Matrimoni misti, Materia Fiscale. Sezione speciale dedicata alla REPUBBLICA DOMINICANA |
| | | DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE | |
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| Autore | Messaggio |
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Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 1656 Età: 57 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Sab Feb 28, 2009 1:17 am | |
| Docente di dirtto Internazionale? ODDIO..poveri noi...povera Italia...ecco perché poi escono fuori studenti, potenziali futuri funzionari pubblici, a questo livello di @@@@@ (autocensura). Incredibile!!!! |
|  | | Michele Cecchi
Numero di messaggi: 18 Età: 33 Data d'iscrizione: 27.10.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Sab Feb 28, 2009 6:05 am | |
| Nella denuncia ai Carabinieri chiaramente racconterò anche delle sue segretarie ed in particolare di quella che mi disse:"non si preoccupi,gliela annoto...tra dieci giorni sarà tutto sistemato" (frase che mi fece pensare si trattasse di un UdSC) e che il giorno seguente mi telefonò dicendomi che il suo superiore,aveva rifiutato l'annotazione...certo le mie informazioni ai Carabinieri saranno molto dettagliate e provvederò sicuramente secondo il Suo consiglio,a fare una segnalazione anche alla Corte dei Conti. Grazie di nuovo, Michele |
|  | | Michele Cecchi
Numero di messaggi: 18 Età: 33 Data d'iscrizione: 27.10.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Lun Mar 02, 2009 6:44 am | |
| Buongiorno a tutti, questa mattina mi sono recato all'anagrafe per chiedere le motivazioni scritte del rifiuto riguardo la sentenza dominicana del mio divorzio. L'UdSC appena mi ha visto,è venuto verso di me tutto sorridente cercando di rifilarmi l'ennesima scusa:"bene signor Cecchi! Forse abbiamo buone notizie dalla Procura della Repubblica..."ma prima che finisse la frase,ho detto che doveva mettermi su carta le motivazioni del rifiuto a trascrivere. Beh inutile dire che ha letteralmente cambiato espressione e con tono di "finta tranquillità" ha risposto:"Bene,nessun problema,provvedo immediatamente"... Quell'"immidiatamente" sarà durato almeno un'ora,poi finalmente da una segretaria mi è stato consegnato un foglio in busta con su scritto quanto segue: "Questo ufficio non provvede alla trascrizione della sentenza di divorzio estera dei nominati in oggetto in quanto non è stato in grado di appurare l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza stessa stabiliti dall'art.64 della legge 218/95. Si segnala inoltre che risulta essere stato disposto da parte del competente Tribunale di Roma in data successiva al divorzio sentenziato all'estero,un provvedimento di omologazione di separazione consensuale tra i coniugi. Al fine di definire la pratica in oggetto questo ufficio ha chiesto parere al Ministero dell'Interno circa la trascrivibilità del divorzio." Mi domando,dove sono le motivazioni scritte?? Dopo più di un mese ancora non è stato in grado di capire se era trascrivibile o meno?? Questo foglio a cosa serve?? Mi scuso per essermi dilungato,aspetto fiducioso un parere. Un saluto. |
|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 1656 Età: 57 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Lun Mar 02, 2009 11:43 am | |
| A mio avviso non é sufficiente richiamare il solo art 64, ma deve specificare quale dei punti (lettere) dell'art 64 non sono stati rispettati. Poi il Ministero degli Interni non credo abbia niente a che vedere, ma lascio al Dr Scolaro la conferma o meno delle mie asserzioni sopra citate. |
|  | | Michele Cecchi
Numero di messaggi: 18 Età: 33 Data d'iscrizione: 27.10.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Lun Mar 02, 2009 11:50 am | |
| Buona sera Dr.Baccoli, in effetti per questo sono rimasto abbastanza perplesso...dopo quella sfilza di motivazioni orali,mi sarei aspettato un bel fascicolo di roba anzichè un foglietto con su scritto praticamente nulla saluti. |
|  | | Sereno.SCOLARO Moderatore

Numero di messaggi: 324 Data d'iscrizione: 02.03.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Lun Mar 02, 2009 12:56 pm | |
| Comunque, ora puo' richiede alla Corte d'appello l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della sentenza (art. 67 L. 31 maggio 1995, n. 218). |
|  | | Michele Cecchi
Numero di messaggi: 18 Età: 33 Data d'iscrizione: 27.10.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Lun Mar 02, 2009 1:11 pm | |
| Buona sera dr.Scolaro, ma il Ministero degli Interni cosa c'entra in tutto questo? Non è l'UdSC l'unico responsabile sulla decisione riguardo l'annotare o meno una sentenza? Un saluto. |
|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 1656 Età: 57 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Lun Mar 02, 2009 3:37 pm | |
| Intanto prima di tutto, doveva comunicare l'intenzione di non trascrivere ai sensi dell'art 10 bis (cosa che ho imparato dal Dr. Scolaro nel sito di comuni.it), interropendo i termini (giá peró scaduti; doveva provvedere giá da molto tempo invece di far credere che sarebbe stato trascritto) a lasciandole 10 gg di tempo per replicare alle motivazioni del rifiuto. Quindi oltre che nullo il provvedimento di diniego, ricorrendo al TAR, la mancata possibilitá di replicare ai sensi dell'art 10 bis della 241/90 (quindi del diritto alla difesa garantito dalla Costituzione) , a mio avviso, prendendo per buono tutto il susseguirsi raccontato in forum, é in flagrante omissione di atti di ufficio impedendole di replicare come la legge prevede e che le riporto: Articolo 10 Bis 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
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|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 1656 Età: 57 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Lun Mar 02, 2009 3:43 pm | |
| Dimenticavo...., ma lei aveva chiesto come indicatole da Amedeo, di darle le comunicazioni ai sensi dell'art 7 (che richiama l'8 L.241/90)? Se la risposta é positiva, avrebbe dovuto comunicare, in mancanza si é in omissioni piene di atti di ufficio: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall' articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione (2); c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza (2) ; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
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|  | | Sereno.SCOLARO Moderatore

Numero di messaggi: 324 Data d'iscrizione: 02.03.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Mar Mar 03, 2009 12:08 am | |
| A parte la sommarieta' contenutistica dell'atto di rifiuto (e, oltretutto, appare quanto meno impropria l'indicazione sul fatto di non essere in grado di appurare, dato che avrebbe avuto significato argomentare che non siano state fornite prove documentali sulla sussistenza di ciascuna delle condizioni previste per far luogo al riconoscimento della sentenza, prova il cui onere fa carico alla parte che abbia interesse al riconoscimento), si formulano alcune osservazioni. 1) l'Ufficiale dello stato civile è titolare/responsabile del procedimento e, conseguentemente, deve assumere le decisioni ed i provvedimenti che, caso per caso, ritenga dovuti. 2) sussiste la totale ed assoluta estraneità del Ministero dell'interno (così come di altri Ministeri) ad assolvere ad una quale funzione di carattere, per così dire, consulenziale (o di pareri) in questa materia. 3) il preteso fattore ostativo derivante dall'avvio di un procedimento di separazione personale tra i coniugi, trascura il fatto che il giudizio di separazione personale tra i coniugi ha tutt'altro oggetto di un giudizio che riguardi lo sciolgimento del matrimonio (purtroppo, non mancano casi in cui, specie nelle persone comuni, si percepisca la separazione personale come prodromica e strumentale al successivo ottenimento di una sentenza di scioglimento del matrimonio, il ché proprio non è (tra l'altro, la separazione personale tra i coniugi non è, formalmente, se non una delle cause, e del tutto secondaria, sulla base delle quali possa eventualmente introdursi ricorso per ottenere lo scioglimento del matrimonio, anche se spesso risulti - di fatto - quella più frequentemente utilizzabile)). Infine, 4) pare che l'atto di rifiuto non indichi l'autorita' ed i termini cui fare ricorso, aspetto essenziale e sostanziale. In ogni caso, con riferimento al già citato art. 67 L. 31 maggio 1995, n. 218, in caso di contestazione od opposizione alla sentenza, è previsto che possa richiedersi l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento alla Corte d'appello. |
|  | | Michele Cecchi
Numero di messaggi: 18 Età: 33 Data d'iscrizione: 27.10.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Mar Mar 03, 2009 12:26 pm | |
| Ringrazio come sempre i Dottori Scolaro e Baccoli per le risposte,oggi sono stato dai carabinieri che però mi hanno detto (pur avendogli elencato dettagliatamente tutte le omissioni commesse dall'UdSC),che in questo caso,non si tratta di rifiuto inquanto lui scrive:"Al fine di definire la pratica in oggetto questo ufficio ha chiesto parere al Ministero dell'Interno circa la trascrivibilità del divorzio."e che per tanto non sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio. Mi hanno consigliato quindi di mettere tutto quanto in mano ad un avvocato (cosa che ho già provveduto a fare). |
|  | | Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1062 Età: 60 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Mar Mar 03, 2009 12:51 pm | |
| Gent.mo sig. Checchi, un saluto. | Michele Cecchi ha scritto: | Ringrazio come sempre i Dottori Scolaro e Baccoli per le risposte,oggi sono stato dai carabinieri che però mi hanno detto (pur avendogli elencato dettagliatamente tutte le omissioni commesse dall'UdSC),che in questo caso,non si tratta di rifiuto inquanto lui scrive:"Al fine di definire la pratica in oggetto questo ufficio ha chiesto parere al Ministero dell'Interno circa la trascrivibilità del divorzio."e che per tanto non sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio. Mi hanno consigliato quindi di mettere tutto quanto in mano ad un avvocato (cosa che ho già provveduto a fare). |
Per quanto possibile i carabinieri, ma anche la polizia, cercano sempre di non dar seguito alle querele. Un po' come il burocrate che non vuole dar corso ad una prcedura per non vedere il suo ufficio gravato da situazioni un po' lunghe e complesse.
Si aggiunga, inoltre, che spesso in piccoli centri si conscono tutti ed il carabiniere può ben conoscere l'USC. Così dicendo gli risparmierebbe un bel po' di fastidi.
Come ha specificato il dott. Scolaro, l'USC deve procedere in modo autonomo. Può anche farsi consigliare da organismi gerachicamente superiori, ma l'utente non deve essere coinvolto in questo.
Se i fatti non costituissero il reato di omissione in atti d'ufficio sarà il giudice a stabilirlo e non certo un appuntato dei carabinieri.
Un saluto, |
|  | | Michele Cecchi
Numero di messaggi: 18 Età: 33 Data d'iscrizione: 27.10.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Mar Mar 03, 2009 1:05 pm | |
| Eg.Dr.Intonti, ...non volevo dirlo ma è quello che avevo pensato anch'io certo è che a questo punto,l'idea di nominare un buon avvocato (che sia chiaramente ferrato in materia di divorzi all'estero e 218/95),non mi sembra sbagliata. Anche secondo me l'omissione c'è stata ed il rifiuto è avvenuto in un modo a mio avviso assai peggiore e cioè: non gliela rifiuto,(ufficialmente)ma neanche la annoto...come anche i carabinieri mi hanno detto,sicuramente l'avvocato riuscirà a trovare le motivazioni necessarie ad una eventuale denuncia per omissione.E comunque provvedendo a sbloccare la situazione. Grazie. |
|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 1656 Età: 57 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Mar Mar 03, 2009 4:18 pm | |
| I Carabinieri devono in ogni caso, prendere la denuncia, ossia non possono dire che il reato non esiste...il loro dovere é prendere le dichiarazioni della denuncia e trasmetterli alla Procura della Repubblica: art. 328 C.P. – Omissione d’atti d’ufficio Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1). (1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. e per un semplice esempioOMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIOTribunale Crotone, 15 marzo 2008 Elemento materiale Codice Penale art. 328 Per mezzo della previsione dell'art. 328 c.p. sono sanzionati sia l'omissione dell'atto decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia l'omissione della comunicazione dei motivi del ritardo. «Atto d'ufficio» è, tuttavia, pur sempre l'atto dovuto della p.a., l'atto al cui compimento l'intraneo sia obbligato e che sia, pertanto, idoneo a esprimere utilmente la posizione della p.a. nel rapporto amministrativo con i privati. Dunque, non ogni richiesta di atto che il privato sollecita all'ente ha idoneità ad attivare il meccanismo per l'operatività della previsione di cui all'art. 328, comma 2, c.p., ma solo quelle richieste che siano funzionali a un effettivo e doveroso dinamismo della p.a. stessa. ed altro: OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO Elemento psicologicoCassazione penale , sez. VI, 05 giugno 2007, n. 31669 Codice Penale art. 328 Il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma 2, c.p.), sotto il profilo dell'elemento soggettivo, richiede la prova della consapevolezza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta all'intimazione del privato; indagine che deve essere particolarmente accurata in presenza di tempestive iniziative adottate ai fini della istruzione della pratica, di cui il privato sia stato messo a conoscenza. |
|  | | Sereno.SCOLARO Moderatore

Numero di messaggi: 324 Data d'iscrizione: 02.03.08
 | Oggetto: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Mar Mar 03, 2009 11:24 pm | |
| A parte gli aspetti penalistici, rispetto a cui il giudice potrebbe anche considerare l'assenza delle'elemento psicologico dato che una motivazione è stata comunque data e tralasciando la sua debolezza e(o i suoi vizi, considero che l'aspetto penale non avrebbe esiti: infatti, anche nell'evenienza che vi sia condanna (in sede penale; e sia lecito dubitare su tale conclusione del procedimento penale), questa non porterebbe al risultato atteso, che è quello di ottenere il riconoscimento dell'efficacia della sentenza di scioglimento del matrimonio pronuncia all'estero. Richiamo, ancotra una volta, l'art. 67 L. 31 maggio 1995, n. 218 che non considera un "rimedio" contro un rifiuto, ma considera un aspetto forse più importante, cioè tale norma a per oggetto la richiesta di accertamento della sussistenza delel condizioni per il riconoscimento, in presenza di un fatto (l'opposizione o la contestazione attorno all'efficacia della sentenza emessa all'estero), senza neppure entrare nel merito sulla fondatezza, od altri fattori, di tali opposizioni e/o contestazioni, neppure rilevando il soggetto da cui queste ultime derivino. |
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