IL SOGGIORNOOgni straniero che entri legalmente in Italia - esente da obbligo di visto ovvero soggetto a visto dovrā obbligatoriamente attenersi al rispetto delle norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia, presentandosi entro 8 (otto) giorni dallingresso nel Territorio Nazionale presso la Questura territorialmente competente, e richiedendo come previsto dallart. 5 del T.U. 286/1998 il permesso di soggiorno. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno č sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
E il permesso di soggiorno, che sarā rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul Territorio Nazionale.
Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta d'identitā diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per soggiorno di lunga durata, fatta salva uneventuale limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validitā, di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Lo straniero resta tuttavia obbligato a dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen, alle rispettive Autoritā di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.