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 Emigrante cubano equiparato ad apolide

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bostik
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MessaggioOggetto: Emigrante cubano equiparato ad apolide   Mer Set 01, 2010 12:55 pm

Importante novità sullo status migratorio dei cubani,che non possono più tornare a Cuba a viverci per motivi politici o per aver superato il limite massimo dei giorni consentiti fuori dall'isola,se non autorizzati.

05 marzo 2010
Trib. civ. Lecce, Sez.I, 5 marzo 2010, Pres. C. Invitto, Rel. M. De Lecce - "LO STATUS DI EMIGRANTE CUBANO E' EQUIPARABILE A QUELLO DI APOLIDE"




Il Tribunale di Lecce
sezione I civile
in composizione collegiale, in persona di:
dott.ssa Consiglia Invitto Presidente
dott.ssa Rossana Giannaccari Giudice
dott.ssa Michela De Lecce Giudice rel.-est.
decidendo nella causa iscritta al n.1757/2009 V.G., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26.2.10;
esaminati gli atti;
ritenuto, con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate dal Ministero, di aderire all’orientamento giurisprudenziale (che peraltro appare maggioritario) secondo cui l’accertamento dello stato di apolide deve svolgersi nelle forme del rito camerale e non presuppone il preventivo esperimento della procedura amministrativa, disciplinata dall’art.17 del D.P.R. n.572/1993. Invero, per come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Lucca nella decisione del 16.12.02, <> (cfr. pure Trib. Reggio Emilia 22.6.05, Trib. Milano 5.3.03, Trib. Prato 14.1.1997, Trib. Firenze 29.1.1996);
osservato, con riguardo al merito, che l’apolide è il soggetto che nessuno Stato considera proprio cittadino, mentre restano esclusi da siffatto status i soggetti che beneficiano di protezione ed assistenza degli organismi internazionali o che, comunque, siano destinatari, nello Stato di residenza, degli stessi diritti e doveri spettanti ai cittadini (cfr. Cass. n.14918/07);
ritenuto inoltre che, ai fini dell’accertamento de quo, non occorre la prova dell’atto formale di privazione della cittadinanza originaria, ben potendo tale condizione desumersi da atti di rifiuto delle singole prestazioni o prerogative spettanti al cittadino alla stregua dell’ordinamento, ovvero dalla denegata tutela dell’individuo come cittadino (Cass. cit.; Trib. Milano cit.);
rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente, già cittadina cubana, per come attestato dall’Ambasciata cubana a Roma “a causa della sua permanenza all’estero per un periodo superiore agli undici mesi, ha acquisito lo status di emigrante, pertanto le è stato applicato quanto stabilito dalla legislazione cubana, vale a dire, la perdita del diritto di residenza a Cuba, dei beni immobili e di qualsiasi forma di reddito” (cfr. attestazione datata 8.10.08, prodotta dall’istante): in definitiva, per come rappresentato nel ricorso introduttivo, sebbene non sia intervenuta una formale revoca della cittadinanza, comunque i cubani che restino all’estero per oltre undici mesi – come, per l’appunto, l’odierna istante – subiscono una significativa limitazione, anzi, una caducazione, dei loro diritti, sia di natura personale che patrimoniale, sicchè vengono sostanzialmente privati della tutela e delle prerogative proprie dei cittadini di quello Stato;
ritenuto, pertanto, alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata, che la ***** si trovi nella condizione dell’apolide, posto che, priva della cittadinanza italiana e di altri Stati (nonché di forme di protezione internazionale), è rimasta sostanzialmente privata di quella cubana, avendo acquisito rispetto a detto ordinamento la qualifica di emigrante e perciò perduto diritti e prestazioni essenziali, costituenti l’in se della cittadinanza cubana;
ritenuto, infine, in ordine alle spese, che le stesse debbano essere compensate, in considerazione della obiettiva sussistenza di diversi orientamenti in materia (per quanto quelli difformi dalla tesi seguita con la presente decisione appaiano minoritari);
P.Q.M.
dichiara l’apolidia di D**.P**.M**., nata a *** (Cuba) il **/**/****, ed ordina alle competenti autorità amministrative di rilasciare in suo favore il conseguente titolo di soggiorno;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella C.C. del 5.3.2010.
Il Giudice est. dr.ssa Michela De Lecce
Il Presidente dr.ssa Consiglia Invitto
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