La condizione degli sposi di essere di cittadinanza di Paese membro dell'Unione europea non ha rilievo, nell'ipotesi di celebrazione di matrimonio in Italia, dal momento che le condizioni di capacità al matrimonio attengono alla (singola) legge nazionale.
I cittadini stranieri, anche se appartenenti a Paese membro dell'Unione europea, che intendano contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a presentare all'Ufficiale dello stato civile del comune di loro residenza in Italia ed a cui devono rendere le dichiarazioni previste per l'avvio del c.d. procedimento di pubblicazione, una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio, tenendo presente che, in ogni caso, possono/potrebbero (in relazione al caso specifico) trovare applicazione gli impedimenti considerati non derogabili (cioè, gli impedimenti di cui agli artt. 85, 86, 87 (ma, solo per i numeri 1, 2 e 4), 88 ed 89 C.C.
Tra l'Italia ed alcuni altri Stati (alcuni di questi - anche - menbri dell'Unione europea, ma altro non appertenenti a quest'ultima) è in vigore la Convenzione fatta a Monaco il 5 settembre 1980 relativia al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale, che altro non è se non una "forma" della dichiarazione sopra indicata.
Tra Italia ed Austria vi è altresì una Convenzione (bi-laterale) che regola i documenti e le procedure di pubblicazione e di matrimonio tra i rispettivi cittadini (vi sarebbe un'analoga Convenzione, sempre bi-laterale, anche tra Italia e Svizzera, di cui si da mera notizia, non essendo la Svizzera aderente all'Unione europea).
articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.