Ospite Ospite
 | Oggetto: visto al seguito di coniuge italiano Mer Mar 23, 2011 2:30 am | |
| Gentili Signori,
mi sembra di aver letto che sposandosi all'estero si può immediatamente portare in Italia il proprio coniuge con il visto "familiare al seguito", così come disciplinato dal dlgs 30/07 in recepimento di direttiva europea.
Mi sembra anche di aver capito che detto visto viene concesso a prescindere da un provvedimento di espulsione (salvo situazione di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale) oppure a prescindere da un voluto ritardo di rientro nel paese di origine oltre il tempo massimo concesso in visto turistico precedentemente concesso. Sostanzialmente, mi sembra, il visto di familiare al seguito di coniuge deve sempre essere rilasciato in brevissimo tempo.
E' vero quanto ho capito?
Grazie della risposta.
Saluti a tutti gli amici |
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bostik Amministratori

Numero di messaggi: 2073 Località: Colombia Data d'iscrizione: 22.07.08
 | Oggetto: Re: visto al seguito di coniuge italiano Mer Mar 23, 2011 12:43 pm | |
| | flamagal ha scritto: | Gentili Signori,
mi sembra di aver letto che sposandosi all'estero si può immediatamente portare in Italia il proprio coniuge con il visto "familiare al seguito", così come disciplinato dal dlgs 30/07 in recepimento di direttiva europea.
Mi sembra anche di aver capito che detto visto viene concesso a prescindere da un provvedimento di espulsione (salvo situazione di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale) oppure a prescindere da un voluto ritardo di rientro nel paese di origine oltre il tempo massimo concesso in visto turistico precedentemente concesso. Sostanzialmente, mi sembra, il visto di familiare al seguito di coniuge deve sempre essere rilasciato in brevissimo tempo.
E' vero quanto ho capito?
Grazie della risposta.
Saluti a tutti gli amici |
Se vi é la segnalazione al SIS,bisogna aspettare la cancellazione che puó arrivare fino ad un anno. Saluti |
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Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 2415 Età: 59 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: visto al seguito di coniuge italiano Mer Mar 30, 2011 7:38 pm | |
| | bostik ha scritto: | | flamagal ha scritto: | Gentili Signori,
mi sembra di aver letto che sposandosi all'estero si può immediatamente portare in Italia il proprio coniuge con il visto "familiare al seguito", così come disciplinato dal dlgs 30/07 in recepimento di direttiva europea.
Mi sembra anche di aver capito che detto visto viene concesso a prescindere da un provvedimento di espulsione (salvo situazione di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale) oppure a prescindere da un voluto ritardo di rientro nel paese di origine oltre il tempo massimo concesso in visto turistico precedentemente concesso. Sostanzialmente, mi sembra, il visto di familiare al seguito di coniuge deve sempre essere rilasciato in brevissimo tempo.
E' vero quanto ho capito?
Grazie della risposta.
Saluti a tutti gli amici |
Se vi é la segnalazione al SIS,bisogna aspettare la cancellazione che puó arrivare fino ad un anno. Saluti | Non mi stanco di ricordare la sentenza che si trova nel mio indice personale e che ha trovato sentenze simili a mai contrarie durante questi anni:
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Ricongiungimento familiare - Visto - Diniego - Motivi - Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen - Sufficienza - Esclusione - Effettiva verifica della pericolosità - Necessità - Tutela di cui all'art. 30, comma 6, del d.lg. n. 286 del 1998 - Condizioni
In tema di disciplina dell'immigrazione, è illegittimo il rifiuto del visto per ricongiungimento familiare ad un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, per il solo fatto che sul suo conto sussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, senza una preliminare verifica se la presenza di tale persona costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. Tuttavia, colui che intenda far valere la tutela prevista dall'ordinamento ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, invocabile anche da parte di cittadini extracomunitari coniugi di cittadini italiani (in forza delle disposizioni speciali che disciplinano gli accordi di Schengen e l'istituto della segnalazione), non può limitarsi a dedurre la mera illegittimità del provvedimento di diniego, ma ha l'onere quantomeno di allegare l'ininfluenza delle ragioni di detta segnalazione ai fini della proposta richiesta di visto.
Cassazione civile , sez. I, 14 novembre 2008, n. 27224
Una cosa é che non vogliano per loro abuso ed altra é quello che dovrebbero applicare e che la Giustizia ha ormai confermato nella sua giurisprudenza massima e d'Appello. |
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