La normativa indicata dal Dr. Scolaro é quella che devono seguire le Ambasciate italiane attraverso i loro servizi consolari. La chiamano validazione del titolo di studio che non si limita a legalizzare il titolo di studio, ma anche a decidere l'equipollenza in Italia.
Il TAR recentemente, conferma la discrezionalitá della P.A.:
T.A.R. Lazio, sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14790
Ai sensi degli art. 49 e 50, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, come modificato dall'art. 43, d.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334, legittimamente la p.a. nega il riconoscimento diretto di un titolo di studio conseguito in un paese extracomunitario sia pure da un cittadino comunitario, trattandosi di una determinazione di carattere discrezionale. .
Peró la stessa sentenza, da anche una possibilitá che prima non era ben chiara:Ai sensi degli art. 49 e 50, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, come modificato dall'art. 43, d.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334, è legittimo il riconoscimento di un titolo di studio conseguito in un paese extracomunitario subordinato ad una misura compensativa consistente nella sottoposizione ad una prova attitudinale volta ad accertare le conoscenze professionali nelle sole materie di importanza essenziale per l'esercizio della particolare professione. (Nella specie, il riconoscimento era stato richiesto per l'esercizio della professione di odontoiatra).
Quindi é possibile che alla tua ragazza, pur con la validazione e la legalizzazione del titolo, le chiedano di sottoporsi anche ad una prova attitudinale, limitatamente alla sua specialitá.