 | Italiani all'Estero e Stranieri in Italia Consolato, Ambasciata, Matrimonio all'estero, Divorzio all'Estero, Visto di Ricongiungimento familiare e di Turismo, Immigrazione, Stranieri in Italia, Matrimoni misti, Materia Fiscale. Sezione speciale dedicata alla REPUBBLICA DOMINICANA |
| | | Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni | |
| | Autore | Messaggio |
|---|
Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1606 Età: 62 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | Oggetto: Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni Dom Ott 19, 2008 11:07 am | |
| Un saluto a tutti. Leggevo giorni fa un topic sul forum di www.comuni.it di cui al link diretto: Matrimonio religioso all'estero http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?t=4099
in cui ad un certo punto un utente chiedeva: | Citazione: | PETRAIA Il "mio" parroco mi ha fatto pervenire atto di matrimonio da lui celebrato relativo a due stranieri non iscritti in anagrafe, che da me non hanno fato o non fatto le pubblicazioni; che faccio, trascrivo? |
Questa la risposta:
| Citazione: | Sereno.SCOLARO
Art. 13 L. 27/5/1929, n. 847.
Ovviamente, o le parti interessate o il parroco (se questi ne disponga) dovranno - anche - presentare quanto previsto dall'art. 116, 1 CC, oltre all'acquisizione dei documenti previsti per provare le condizioni di trascrivibilita' del matrimonio, nei casi in cui sia celebrato a mente di questa disposizione. |
Riporto quindi n. 3 articoli connessi della legge richiamata:
| Citazione: |
Legge 27 maggio 1929, n.847
Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1929, n.33)
Art. 7
Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del codice civile (1), l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione. L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli artt. 56 e 61 prima parte del codice civile (2). In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare (3).
(1) Ora, art. 103 c.c. vigente (infra, p. 631 s.). (2) Ora, artt. 85 e 86 c.c. vigente (infra, p. 626). (3) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio-1° marzo 1971, n. 31, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del terzo ed ultimo comma; successivamente, con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 1982, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità parziale del terzo comma; da ultimo, con ordinanza 30 settembre-8 ottobre 1987, n. 313 ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla luce dello jus superveniens (Accordo 18 febbraio 1984, art. 8 e Protocollo addizionale, n. 4). Vedasi infra, p. 676, p. 687, p. 697.
Art. 12
Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti: 1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato; 2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti' civili, in qualunque forma celebrato; 3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente (1).
(1) La Corte costituzionale con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 1982, n. 16, ne ha dichiarato la parziale illegittimità. Vedasi infra, p. 687.
Art. 13
Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12. A questo scopo l'ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti' occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del Ministro del culto avanti al quale è avvenuta. L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi' alla trascrizione del matrimoni . o, per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio. L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli' artt. 89 e seguenti del codice civile civ. (1), in quanto applicabili.
(1) Ora, artt. 102 s. c.c. vigente (infra, p. 631 s.). |
Dove voglio allora andare a parare?
Il problema che pongo è:
può un parroco celebrare matrimonio valido agli effetti civili tra due persone, che non abbiano impedimenti in proposito, senza passare per la procedura delle pubblicazioni di matrimonio?
Da quanto leggo sopra la risposta sarebbe affermativa. Peraltro l'assenza di pubblicazioni non rende invalido il matrimonio, ma rende i coniugi (entrambi o uno solo?) suscettibili alla applicazione di una piccola sanzione pecuniaria.
Tutto ciò, perchè le recenti norme del cosiddetto "pacchetto sicurezza" renderebbero molto pericolose le procedure ordinarie per il matrimonio tra un cittadino italiano ed un cittadino straniero irregolare.
Un parroco non ha gli obblighi del sindaco di segnalare l'eventuale presenza di stranieri irregolari sul proprio comune. Se, poi, si riesce a non passare prorpio per gli uffici comunali, ogni rischio è superato.
Ho potuto percepire di persona l'angoscia di un temuto rimpatrio coatto nell'espletamento delle procedure per il matrimonio per oltre un mese. Matrimoni, peraltro, effettivi e non certo di "comodo".
Un saluto a tutti, |
|  | | Sereno.SCOLARO Moderatore

Numero di messaggi: 407 Data d'iscrizione: 02.03.08
 | Oggetto: Re: Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni Mar Ott 21, 2008 11:31 am | |
| A parte le peculiarità del matrimonio canonico e delle condizioni della sua trascrivibilità nei registri di stato civile (condizione affinché produca effetti civli), date dall'art. 8 L. 25 marzo 1985, n. 121 e dall'art. 4 Protocollo addizionale alle modifiche del concordato del 1984, se gli sposi siano cittadini stranieri è, anche, necessario che sia prodotto quanto prescritto dall'art. 116, comma 1 C.C. Il Decreto generale sul matrimonio della C.E.I. prevede che il matrimonio canonico, non preceduto da pubblicazioni "civili" sia oggetto di autorizzazione da parte dell'Ordinario (= Vescovo) del luogo di celebrazione, in considerazione del fatto che la Chiesa cattolica tende a privilegiare, e fortemente, il matrimonio c.d. concordatario, cioe' quello celebrato con le modalita' che consentano di far attribuire, oltre agli effetti canonici, anche gli effetti civili al matrimonio. Infatti, se non vi sia (o, fino a che non vi sia) la trascrizione nei registri di stato civile, tali matrimonio non producono effetti civili (ma, solo, canonici). E un matrimonio canonico (solo canonico) in quanto privo ancora di effetti civili, non determina alcuna situazione che abbia rilevanza dal punto di vista della legge civile (per la quale le persone interessate non sono "coniugi"). |
|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 2415 Età: 59 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni Lun Ott 27, 2008 6:35 pm | |
| Ciao Amedeo, se il matrimonio é avvenuto con il regolare Nulla Osta dell'Ambasciata corrispondente alla cittadinanza del coniuge straniero e il parroco ha fatto firmare il doppio originale dell'atto di matrimonio ed uno é stato trasmesso all'UdSC, la trascrizione non puó essere rifiutata e il matrimonio ha validitá anche per gli effetti civili. La mancanza delle pubblicazioni non puó in nessun modo inficiare il matrimonio, semmai possono essere multati (entrambe). Tribunale Salerno, sez. I, 16 gennaio 2007LS 25 marzo 1985 n. 121 art. 8 L. La previsione normativa della formazione di un doppio originale dell’atto di matrimonio concordatario (previsione rientrante nell’ambito delle condizioni previste dall'art. 8 comma 1 l. 25 marzo 1985 n. 121, insieme alla lettura da parte del parroco degli articoli del codice civile italiano riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, ed all’invio di un esemplare dell’atto di matrimonio al competente ufficiale di Stato civile italiano) non configura la fattispecie giuridica dell’atto complesso, ma è funzionalizzata alla necessità che i coniugi ribadiscano la propria volontà di attribuire, mediante la sottoscrizione dell’originale da trasmettere all’ufficiale dello stato civile, effetti civili al matrimonio celebrato secondo il rito religioso. |
|  | | Sereno.SCOLARO Moderatore

Numero di messaggi: 407 Data d'iscrizione: 02.03.08
 | Oggetto: Re: Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni Mar Ott 28, 2008 12:43 am | |
| Mi sia, sommessamente, permesso di ricordare come la trascrizione puo' essere rifiutata se (o, meglio, solo se) sussistano alcune condizioni di intrascrivibilitù, espressamente previste (indicate nell'art. 8 L. 25 marzo 1985, n. 121 e alcune di queste (quanto riguarda gli impedimenti considerati dalla legge civile come non derogabili) specificate nell'art. 4 al Protocollo addizionale alle modifiche concordatarie del 1984). Ma se si tratti di cittadini stranieri (o anche se uno solo degli sposi lo sia), essendosi celebrato (canonicamente) il matrimonio in Italia, affinché questo possa produrre (a seguito della trascrizione nei registri "civili") anche gli effetti civili è sempre necessario che sia prodotto quanto previsto dall'art. 116, comma 1 C.C. |
|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 2415 Età: 59 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni Mar Ott 28, 2008 2:48 pm | |
| Gentile Dr Scolaro, sommessamente? Oltre che essere un pilastro e un punto di riferimento per la sua preparazione in materia amministrativa é anche simpatico. Se il mio intervento non é stato sufficientemente chiaro me ne scuso, infatti concordo assolutamente con lei su quanto asserito nei suoi interventi, prima e dopo. Ció che volevo dire corrisponde totalmente alla sua interpretazione infatti:
- nella sussistenza dei requisiti sullo stato e la capacità delle persone previsti dall'ordinamento italiano, il matrimonio è immediatamente valido e rilevante indipendentemente dall'omissione delle pubblicazioni;
- come lei riporta deve essere rispettato il 1° comma dell'art 116 c.c., che recita:
Matrimonio dello straniero nello Stato. [I]. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [17 prel.]. Quindi il nulla osta dell'Ambasciata corrispondente alla cittadinanza straniera del nubendo;
- l'art. 135 specifica: Omissione di pubblicazione. . Sono puniti con l'ammenda (1) da 41 euro a 206 euro gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione [93 ss.].
Per cui, alla luce di tutto, il matrimonio tra cittadini italiani e stranieri, é valido: a) se é stato presentato il nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Ambasciata straniera;b) se il Parroco procede a far firmare il [i]doppio originale dell’atto di matrimonio concordatario (previsione rientrante nell’ambito delle condizioni previste dall'art. 8 comma 1 l. 25 marzo 1985 n. 121, c) se legge agli sposi gli articoli del codice civile italiano riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi e provvede all’invio di un esemplare dell’atto di matrimonio al competente ufficiale di Stato civile italiano;Sono invece ininfluenti per quanto riguarda la validitá, le pubblicazioni, per la cui omissione (art. 135 c.c.) é previsto solamente una multa per gli sposi e per l'UDSC. Poi a chi arrivi la multa, se al parroco o all'UDSC davvero non saprei. |
|  | | Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1606 Età: 62 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | Oggetto: Re: Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni Mar Ott 28, 2008 3:31 pm | |
| Un saluto a tutti ... i contendenti!!! ... diciamo le stesse cose, ma ....!!!! | Guido Baccoli ha scritto: | Gentile Dr Scolaro, sommessamente? Oltre che essere un pilastro e un punto di riferimento per la sua preparazione in materia amministrativa é anche simpatico. Se il mio intervento non é stato sufficientemente chiaro me ne scuso, infatti concordo assolutamente con lei su quanto asserito nei suoi interventi, prima e dopo. Ció che volevo dire corrisponde totalmente alla sua interpretazione infatti:
- nella sussistenza dei requisiti sullo stato e la capacità delle persone previsti dall'ordinamento italiano, il matrimonio è immediatamente valido e rilevante indipendentemente dall'omissione delle pubblicazioni;
- come lei riporta deve essere rispettato il 1° comma dell'art 116 c.c., che recita:
Matrimonio dello straniero nello Stato. [I]. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [17 prel.]. Quindi il nulla osta dell'Ambasciata corrispondente alla cittadinanza straniera del nubendo;
- l'art. 135 specifica: Omissione di pubblicazione. . Sono puniti con l'ammenda (1) da 41 euro a 206 euro gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione [93 ss.].
Per cui, alla luce di tutto, il matrimonio tra cittadini italiani e stranieri, é valido: a) se é stato presentato il nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Ambasciata straniera; b) se il Parroco procede a far firmare il [i]doppio originale dell’atto di matrimonio concordatario (previsione rientrante nell’ambito delle condizioni previste dall'art. 8 comma 1 l. 25 marzo 1985 n. 121, c) se legge agli sposi gli articoli del codice civile italiano riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi e provvede all’invio di un esemplare dell’atto di matrimonio al competente ufficiale di Stato civile italiano;
Sono invece ininfluenti per quanto riguarda la validitá, le pubblicazioni, per la cui omissione (art. 135 c.c.) é previsto solamente una multa per gli sposi e per l'UDSC. Poi a chi arrivi la multa, se al parroco o all'UDSC davvero non saprei. |
Una precisazione, allora, facilissima per me, dovendomi confrontare molto spesso con matrimoni di questo tipo.
La legge prevede: una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese.
Non è detto che questa dichiarazione sia rilasciata dal consolato straniero in Italia, ma può benissimo essere rilasciata dal comune (p.e.) straniero. Così come il nostro certificato di capacità matrimoniale (di cui alla convenzione di Monaco) non viene rilasciato dai nostri consolati, ma proprio dal comune.
Il problema l'ho toccato con mano più volte proprio per i Nulla-Osta moldavi. Se si chiede il Nulla-Osta al consolato moldavo, chiederanno un mare di documenti. Il certificato di stato civile rilasciato dai comuni moldavi in Moldova, a richiesta, riporta la dizione "non sono stati rilevati impedimenti al matrimonio con un cittadino straniero" e ciò è quanto basta per qualificare come Nulla-Osta il documento stesso.
Quindi il Nulla-Osta può essere rilasciato dal consolato straniero, ma si può anche ottenere direttamente in patria. Tutto quì!!!
Un saluto a tutti,
|
|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 2415 Età: 59 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni Mar Ott 28, 2008 3:54 pm | |
| Vero, ma apostillato se lo Stato é parte della Convenzione di Ginevra, oppure legalizzato dall'Ambasciata italiana in paese straniero, poi a sua volta legalizzato dalla Prefettura, altrimenti il documento straniero non ha nessun valore per l'amministrazione italiana.  |
|  | | Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1606 Età: 62 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | Oggetto: Re: Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni Dom Ago 30, 2009 3:46 pm | |
| Un saluto a tutti. Riprendo l'argomento per affrontare un nuovo "particolare" introdotto per gli stranieri con il cosiddetto DL sicurezza all'art. 116 del codice civile: un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia. Se un parroco celebrasse il matrimonio senza le preventive pubblicazioni (e come sopra già dicusso, appare possibile) e in assenza del predetto documento sulla regolarità del soggiorno, sia pure: | Citazione: | Per cui, alla luce di tutto, il matrimonio tra cittadini italiani e stranieri, é valido: a) se é stato presentato il nulla osta al matrimonio; b) se il Parroco procede a far firmare il doppio originale dell’atto di matrimonio concordatario (previsione rientrante nell’ambito delle condizioni previste dall'art. 8 comma 1 l. 25 marzo 1985 n. 121); c) se il Parroco legge agli sposi gli articoli del codice civile italiano riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi e provvede all’invio di un esemplare dell’atto di matrimonio al competente ufficiale di Stato civile italiano; |
il matrimonio avrebbe effetti civili??? Si tenga conto che le pubblicazioni si potrebbero anche fare per delega di uno straniero (magari in patria) e, quindi, senza il predetto documento, dato che la legge non indica quale sia il momento esatto della sua produzione (anche il giorno del matrimonio). In questo caso (a pubblicazioni eseguite) siamo sicuri che la mancanza del documento attestante la regolarità del soggiorno inibisca in modo assoluto la produzione degli effetti civili di un matrimonio??? Un saluto a tutti, |
|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 2415 Età: 59 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni Dom Ago 30, 2009 11:46 pm | |
| Il fatto secondo me, è che non si proibiscono le pubblicazioni (pacchetto di sicurezza nuovo) che oltre tutto non vincolano alla celebrazione del matrimonio, ma si fa espresso divieto all'UdSC di celebrare le nozze (ancher a pubblicazioni eseguite) senza un documento attestante la regolarità della presenza dello straniero in territorio italiano nel giorno del matrimonio. |
|  | | Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1606 Età: 62 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | Oggetto: Re: Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni Lun Ago 31, 2009 12:28 am | |
| | Guido Baccoli ha scritto: | | Il fatto secondo me, è che non si proibiscono le pubblicazioni (pacchetto di sicurezza nuovo) che oltre tutto non vincolano alla celebrazione del matrimonio, ma si fa espresso divieto all'UdSC di celebrare le nozze (ancher a pubblicazioni eseguite) senza un documento attestante la regolarità della presenza dello straniero in territorio italiano nel giorno del matrimonio. |
In realtà la norma prevede che per il matrimonio sia prodotto dallo straniero un documento di riconoscimento, il Nulla-Osta ed il famigerato documento attestante la regolarità del soggiorno. Non si parla di divieti!!! Se un sindaco o un parroco "disobbedienti" celebrassero lo stesso un matrimonio in assenza del documento attestante la regolarità del soggiorno, il matrimonio avrebbe valore civile??? Poi discutiamo delle eventuali sanzioni a tutti i soggetti!!! Un salutone, |
|  | | bostik Amministratori

Numero di messaggi: 2066 Località: Colombia Data d'iscrizione: 22.07.08
 | Oggetto: Re: Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni Lun Ago 31, 2009 12:05 pm | |
| Il parrocco non può rifiutare di celebrare un matrimonio,una volta che i documenti "ecclesiastici",siano apposto...non a caso viene richiesto uno stato libero ecclesiastico e non quello civile...ed un certificato di battesimo con nota marginale di cresima ed assenza di quella matrimoniale!  |
|  | | bostik Amministratori

Numero di messaggi: 2066 Località: Colombia Data d'iscrizione: 22.07.08
 | Oggetto: Re: Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni Lun Ago 31, 2009 2:01 pm | |
| | Amedeo ha scritto: | | Guido Baccoli ha scritto: | | Il fatto secondo me, è che non si proibiscono le pubblicazioni (pacchetto di sicurezza nuovo) che oltre tutto non vincolano alla celebrazione del matrimonio, ma si fa espresso divieto all'UdSC di celebrare le nozze (ancher a pubblicazioni eseguite) senza un documento attestante la regolarità della presenza dello straniero in territorio italiano nel giorno del matrimonio. |
In realtà la norma prevede che per il matrimonio sia prodotto dallo straniero un documento di riconoscimento, il Nulla-Osta ed il famigerato documento attestante la regolarità del soggiorno. Non si parla di divieti!!!
Se un sindaco o un parroco "disobbedienti" celebrassero lo stesso un matrimonio in assenza del documento attestante la regolarità del soggiorno, il matrimonio avrebbe valore civile???
Poi discutiamo delle eventuali sanzioni a tutti i soggetti!!!
Un salutone, |
Amedeo,non sarà un caso che Bossi ha minacciato di rivedere il Concordato...? Ma non erano loro,i difensori della società cristiano-occidentale...gli eredi di Lepanto,pronti ad erigersi a muro contro lo straniero invasore,portatore di nuove nefaste religioni o addiritura senza Dio...?  |
|  | | Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1606 Età: 62 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | |  | | | | Matrimonio concordatario (in chiesa) senza pubblicazioni | |
|
Argomenti simili |  |
|
| | Permesso del forum: | Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum
| |
| |
| |
|