Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

Consolato, Ambasciata, Matrimonio all'estero, Divorzio all'Estero, Visto di Ricongiungimento familiare e di Turismo, Immigrazione, Stranieri in Italia, Matrimoni misti, Materia Fiscale. Sezione speciale dedicata alla REPUBBLICA DOMINICANA
 
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 Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos

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bostik
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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Gio Lug 22, 2010 8:14 am

lales ha scritto:
Gentile Amedeo,

Purtroppo nel nostro caso il ricorso al TAR non ci ha dato ragione. Benché nella memoria del Consolato ci fossero asserzioni false e prive di fondamento (anche con riferimenti erronei alle leggi congolesi puntualmente evidenziati dai nostri avvocati), dopo averci fatto aspettare circa 5 mesi il TAR ha sentenziato che il visto turistico non era la tipologia adatta di visto da richiedere e che dovevamo fare invece ricorso al Tribunale ordinario per il diniego del visto di familiare al seguito. Chiaramente nei tempi tecnici di attesa abbiamo presentato un'altra domanda (puntualmente ignorata dal Consolato, ho dovuto scrivere a chiunque per sollecitare una risposta, che formalmente non ci hanno ancora dato). Ora con tutti questi dinieghi faremo ricorso al Tribunale. Sarà molto interessante vedere come si esprime, visto che Ministro, sotto segretario e compagnia del MAE dicono che non abbiamo diritto al visto. E la coppia italo liberiana l'ha ottenuto soltanto in quanto a chiederlo personalmente al Ministro è stato un deputato amico... così funziona il nostro paese.

Cordiali saluti



E pure un esposto alla commissione europea mi sembra d'obbligo.
Saluti
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Amedeo
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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Gio Lug 22, 2010 9:50 am

lales ha scritto:
Gentile Amedeo,

Purtroppo nel nostro caso il ricorso al TAR non ci ha dato ragione. Benché nella memoria del Consolato ci fossero asserzioni false e prive di fondamento (anche con riferimenti erronei alle leggi congolesi puntualmente evidenziati dai nostri avvocati), dopo averci fatto aspettare circa 5 mesi il TAR ha sentenziato che il visto turistico non era la tipologia adatta di visto da richiedere e che dovevamo fare invece ricorso al Tribunale ordinario per il diniego del visto di familiare al seguito. Chiaramente nei tempi tecnici di attesa abbiamo presentato un'altra domanda (puntualmente ignorata dal Consolato, ho dovuto scrivere a chiunque per sollecitare una risposta, che formalmente non ci hanno ancora dato). Ora con tutti questi dinieghi faremo ricorso al Tribunale. Sarà molto interessante vedere come si esprime, visto che Ministro, sotto segretario e compagnia del MAE dicono che non abbiamo diritto al visto. E la coppia italo liberiana l'ha ottenuto soltanto in quanto a chiederlo personalmente al Ministro è stato un deputato amico... così funziona il nostro paese.

Cordiali saluti



Si, ma il fatto che doveste fare ricorso in Tribunale e non al TAR, gli avvocati dovevano saperlo!!! Infatti io ho proprio scritto "Tribunale o TAR", perchè l'uno o l'altro dipendono da certe condizioni.

Un saluto,

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Amedeo Intonti

Autore di:
- Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
- Ricongiungimento ... step by step
reperibili su www.edizionidellimpossibile.com

solo per casi riservatissimi, e-mail: amedeointonti@burocraziaconsolare.com
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lales



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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Gio Lug 22, 2010 11:01 am

La nostra è un po' complessa, ci sono diversi passaggi:
facemmo una prima richiesta di visto per Turismo (suggerimento di un funzionario del Consolato che cercava di venirci incontro) e ottenuto il primo diniego, poi una domanda di visto per familiari al seguito e ottenuto il secondo diniego (tutto ciò nel 2009).
Decidemmo di fare ricorso e gli avvocati ci dissero che era preferibile iniziare con quello al TAR per il rifiuto di visto turistico, poi non sono molto esperta come, vi avevano allegato il diniego per il visto familiari al seguito.
In realtà vedendo le cose a posteriori credo che il fatto che ci fosse l'adozione congolese non li rendesse sicuri, presumo che volessero puntare tutto su aspetti amministrativi. Invece chiaramente la questione dell'adozione venne sollevata.
Sono d'accordissimo con lei c'è stato un grande sbaglio degli avvocati, sarebbe stato molto più opportuno fare direttamente ricorso contro il diniego del visto familiari al seguito. Lo pensavamo anche allora ma non essendo degli esperti...

Un saluto
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Guido Baccoli
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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Ven Ago 06, 2010 7:29 am

lales ha scritto:
La nostra è un po' complessa, ci sono diversi passaggi:
facemmo una prima richiesta di visto per Turismo (suggerimento di un funzionario del Consolato che cercava di venirci incontro) e ottenuto il primo diniego, poi una domanda di visto per familiari al seguito e ottenuto il secondo diniego (tutto ciò nel 2009).
Decidemmo di fare ricorso e gli avvocati ci dissero che era preferibile iniziare con quello al TAR per il rifiuto di visto turistico, poi non sono molto esperta come, vi avevano allegato il diniego per il visto familiari al seguito.
In realtà vedendo le cose a posteriori credo che il fatto che ci fosse l'adozione congolese non li rendesse sicuri, presumo che volessero puntare tutto su aspetti amministrativi. Invece chiaramente la questione dell'adozione venne sollevata.
Sono d'accordissimo con lei c'è stato un grande sbaglio degli avvocati, sarebbe stato molto più opportuno fare direttamente ricorso contro il diniego del visto familiari al seguito. Lo pensavamo anche allora ma non essendo degli esperti...

Un saluto
Torno dopo un'interruzione incredibile e prolungatissima del servizio internete e non so se il ripristino sia definitivo (tra l'altro fino a tre gg fa io e mia moglie eravamo con la febbre a 39, quindi non dico altro)
Io credo che una legge non puó essere disconosciuta insieme a tutta la giurisprudenza che nella maggior parte dei casi prende in considerazione il superiore interesse del minore. Ripetiamo:
l'art 29, comma 2, DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 sull'unitá familiare dei minori e che recita:
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

É assurdo che si continuino a tenere questi tipi di atteggiamento e credo che bisognerebbe seminare il caos assoluto in tutte le direzioni possibili. Il visto di turismo speciale, esattamente come quello che si da ai coniugi di cittadini italiani residenti all'AiRE deve essere assolutamente concesso altrimenti aggiungendo il superiore interesse del fanciullo a mio avviso si sta omettendo atti dovuti. Credo invece che per l'acquisizione della cittadinanza italiana del minore non ci siano i requisiti, ma questo é altro argomento.

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Dr. Guido Baccoli
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(PRIMA DI SCRIVERMI guidobaccoli@hotmail.com
O TELEFONARMI Uff. 001-809-412-5535; Cell. 001-809-630-6546, LEGGERE E RISPETTARE http://www.burocraziaconsolare.com/t422-prima-della-consultazione-o-di-porre-domande-in-forum
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Altri Forum: Italiani nel Mondo, tutto ció che riguarda diritti e doveri - http://www.tuttostranieri.it/forum/default.asp?CAT_ID=13
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É meglio non avere legge, che non farla osservare.
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stefer



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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Sab Ago 07, 2010 10:25 am

Citazione:
Io credo che una legge non puó essere disconosciuta insieme a tutta la giurisprudenza che nella maggior parte dei casi prende in considerazione il superiore interesse del minore. Ripetiamo:
l'art 29, comma 2, DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 sull'unitá familiare dei minori e che recita:
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli


Anche io la penso come Lei, ma leggendo alcuni ricorsi per diniego di visto ho trovato una sentenza della Cassazione nei confronti di un cittadino italiano e marocchino che voleva ricongiungersi con la moglie marocchina e minore affidata in marocco, sembra si sia conclusa con il diniego del visto perchè tale visto si può applicare per il cittadino italiano ma solo nei confronti degli altri stati membri ma non per l'entrata in italia del minore affidato o adottato.
Secondo la Corte poichè nel presupposto di ricongiungimento c'è la residenza in Italia il cittadino italiano doveva passare attravero il CAI....
Poi ci sono state altre avversità, circa il fatto che era un affidamento da parte della kefahla, ma in conclusione (se ho ben capito) il visto di riconguingimento e quello di familiare al seguito si rilascia solo ai cittadini italiani e stranieri residenti, mentre per gli stranieri l'adozioneestera viene riconosciuta, per i cittadini italiani ci deve essere l'autorizzazione CAI perchè sono residenti e quindi tale visto si deve considerare applicabile solo per gli altri stati membri.
Sentenza datata nel 2010 dopo molte sedute dove apparentemente tale visto fù inizialmente rilasciato ma poi rifiutato....
Io non sono un'esperta in materia e magari ho capito male, però se le capita di dare uno sguardo a questa sentenza che mi sembra sia arrivata in Farnesina e se si rivelasse giusta la mia interpretazione allora il visto per ricongiungimento ai cittadini italiani per minori in affidamento e adozione praticamente NON VALE in Italia ma solo negli altri stati membri......
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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Ven Ago 20, 2010 8:40 am

Per inciso, in Marocco (e non solo) è presente un istituto dio affidamento (kafalah) che non è presente in Italia, e, per alcuni versi, ricorda la "vecchia" affiliazione, abrogata dal 1983, che non è "riconoscibile" in Italia per vari ordini di motivi, primo di tutti quello che la kafalah non induce rapporti di parentela od altro, ma solo attribuisce un certo quale esercizio della potesta' genitoriale. Anche per questo, la Corte di Cassazione, Sez. 1^ civ., con la sent. 4868 del 1/3/2010 ha deciso in senso negativo.


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Guido Baccoli
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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Ven Ago 20, 2010 3:13 pm

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Per inciso, in Marocco (e non solo) è presente un istituto dio affidamento (kafalah) che non è presente in Italia, e, per alcuni versi, ricorda la "vecchia" affiliazione, abrogata dal 1983, che non è "riconoscibile" in Italia per vari ordini di motivi, primo di tutti quello che la kafalah non induce rapporti di parentela od altro, ma solo attribuisce un certo quale esercizio della potesta' genitoriale. Anche per questo, la Corte di Cassazione, Sez. 1^ civ., con la sent. 4868 del 1/3/2010 ha deciso in senso negativo.
Grazie Dr Scolaro per la sua preziosa precisazione. Comunque si sta parlando di un istituto particolarmente controverso che puó operare in casi sostanzialmente diversi, dove l'affidamento o tutela é valido in certi casi, mentre non lo é per altri.
Uscendo dai Paesi (Arabi) dove esiste questo tipo particolare di Istituto,
ed esiste una sentenza del Giudice tutelare di altro Stato, il visto invece deve essere concesso....(ricordando che questo non da un diritto automatico ad essere cittadino italiano)...parliamo solo di concessione di visto assolutamente dovuto per diritto consolidato, sia per i principi Costituzionali che per il superiore interesse e protezione del minore, per ricongiungimento familiare.

Ritornando alle apparenti opposte e contradditorie decisioni della Cassazione sull'Istituto , la dice lunga la sentenza di Cassazione civile , sez. I, 20 marzo 2008, n. 7472 che spiega perché non esiste contraddizione in casi specifici e di diversa origine decisionale. La riporto per intera perché la ritengo importante per le spiegazioni e per la non contraddizione con precedente sentenza che si é occupata per la prima volta del kafalah e che trattava non del diritto di un visto, quanto alla dichiarazione in stato di adottabilità del minore, adozione quindi assolutamente non permessa.
Fatto-Diritto
1. Il Ministero degli Affari Esteri ricorre per cassazione avverso il decreto in data 6 marzo 2007, con il quale la Corte di appello di Bologna, in modifica del contrario precedente provvedimento del Tribunale di Modena, ha disposto il rilascio del visto (inizialmente negato dal Consolato d'Italia in Casablanca) alla minore J. A. (nata in (OMISSIS)) per il ricongiungimento familiare (in Italia), al cittadino marocchino A.C., e alla di lui moglie, ai quali la piccola era stata affidata in custodia " K.", dai suoi genitori (con atto notarile del luglio 2004, redatto da due notai in carica presso il Tribunale di Inzegane), Resiste il C. con controricorso.
2. Con i due connessi motivi di cui si compone l'odierna impugnazione il Ministero - nel denunciare (anche, non ritualmente, in termini di "vizi di motivazione") la "violazione e falsa applicazione", nella fattispecie, del D.Lgs. n. 21 del 1998, art. 29 dalla Corte territoriale posto a base del decreto impugnato (in correlazione all'art. 20 della Convenzione di New York, sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989) - formula conclusivamente (ex art. 366 bis c.p.c.) il seguente quesito di diritto: "se la kafalah di diritto islamico possa essere considerata rilevante al fine del ricongiungimento familiare ai sensi del D.Lgs. n. 286, predetto art. 29 nonostante la sua natura esclusivamente negoziale e l'assenza di ogni intervento giurisdizionale volto alla verifica dei presupposti di fatto della situazione di abbandono del minore e dell'idoneità dei kafil (o affadatari)".
3. La tesi per cui al riferito quesito andrebbe data risposta negativa è sostenuta dall'Amministrazione ricorrente sulla base di un sillogismo argomentativo.
La cui premessa maggiore è costituita dalla presupposta "natura eccezionale" ("in linea con le politiche di contenimento della immigrazione")
dell'istituto del ricongiungimento familiare, che la richiamata disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 (non suscettibile per ciò, a suo avviso, di interpretazione analogica od estensiva) circoscriverebbe ai soli specifici rapporti (di filiazione, adozione, affidamento e tutela) ivi testualmente elencati.
E la cui premessa minore si risolverebbe nell'assunto che a nessuno di tali rapporti - e non a quello in particolare dell'affidamentoL. n. 184 del 1983, ex art. 4 (cui a torto, quindi l'avrebbe ritenuta equipollente la Corte bolognese) - sia viceversa equiparabile, per la sua natura prettamente "negoziale", quello di Kafalah.
4. Nessuna delle riferite premesse pare, però, condivisibile.
4/1. Quanto, in primo luogo, alla norma del D.Lgs. n. 28 del 1998, art. 29 vale, infatti, per questa, come per ogni altra, il canone ermeneutico, di chiusura, della esegesi costituzionalmente adeguata.
Laddove, ove plurimi, ed antagonisti, siano i valori costituzionali di riferimento (come, appunto, nel caso del ricongiungimento familiare, con riguardo al quale vengono in gioco, da un lato, l'esigenza di protezione dei minori e dall'altro, la tutela democratica dei confini dello Stato), potrà considerarsi "adeguata" solo quella interpretazione, della norma ordinaria, che realizzi l'equo bilanciamento di tali superiori interessi, alla luce anche della scala, di valori presupposta dal Costituente.
Bilanciamento - questo - che con riguardo al T.U. sulle immigrazioni, la stessa Corte Costituzionale (Giudice naturale, in materia) ha già avuto appunto occasione di operare (in sede di controllo di legittimità di altre sue denunziate disposizioni), nel segno di una tendenziale prevalenza del valore di protezione del minore, anche in relazione al minore straniero, rispetto a quelli di difesa del territorio e contenimento dell'immigrazione (cfr. sent.ze nn. 198 e 205/2003). Prevalenza che, a maggior ragione, appare peraltro coessenziale ad una esegesi costituzionalmente orientata della disciplina sul ricongiungimento, per lo specifico profilo che qui viene un rilievo, ove si consideri che - mentre ai "pericoli di strumentalizzazione ai fini di elusione della normativa in materia di immigrazione", non irragionevolmente paventati dal Ministero ricorrente, può comunque porsi in qualche modo rimedio attraverso i controlli interni al complesso e articolato procedimento autorizzatorio che (previo nulla osta dello Sportello Unico per l'immigrazione e visto d'ingresso dell'autorità consolare) si conclude con il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari - una pregiudiziale esclusione (come quella che pretende l'Amministrazione) del requisito per il ricongiungimento familiare per i minori affidati in "Kafalah", penalizzerebbe (anche con vulnus al principio di eguaglianza) tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per i quali la kafalah è - come si dirà- l'unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici.4/2. Negli ordinamenti musulmani, infatti - stante la sancita illiceità di qualsiasi rapporto sessuale fuori dal matrimonio, l'esclusa giuridicità, ad ogni effetto, nei confronti del padre, dei figli naturali, e la considerazione di quelli adottati come "non veri figli" (Sura, 33^, versetto 4) - il dovere di fratellanza e di solidarietà, cui pure esorta il Corano ivi, versetto 5, è assolto, nei confronti dei minori illegittimi, orfani o comunque abbandonati, attraverso l'unico strumento, appunto, di tutela e protezione dell'infanzia, definito "Kafalah". Mediante il quale il minore, per il quale non sia possibile attribuire la custodia ed assistenza (hadana) nell'ambito della propria famiglia (legittima), può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil), che si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l'affidato (makful) entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che così lo accoglie.Ogni singolo Paese di area islamica ha disciplinato, in maniera più o meno dettagliata, la Kafalah.
La quale - espressamente riconosciuta come istituto di protezione del fanciullo anche nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (sub. art. 20) - è nella maggior parte delle legislazioni disposta con procedura giudiziaria, o previo accordo (tra affidanti e affidatari) comunque autorizzato da un Giudice, e con previsione di autorizzazioni, da richiedersi dal Kefil all'Autorità competente, per atti di particolare rilievo, come, tra l'altro, l'espatrio.
E ciò anche nel caso specifico del Marocco (cui appartengono il richiedente e la minore di cui li discute), che ha regolato, con tali modalità, la kafalah (non espressamente menzionata nel Code du statuti personnel et successoral) nel (successivo) dahir portant loi n. 1-93-165 del 10 settembre 1993 e nell'ancor più recente d.p.l. n. 1-02-172 del 13 giugno 2002, intitolato alla "prise en charge des enfant abbandonnes".
4/3. Venendo allora al secondo assunto dell'Avvocatura, non si vede (alla luce di una interpretazione costituzionalmente adeguata, come detto, della normativa di riferimento) come possa quindi pregiudizialmente escludersi, agli effetti del ricongiungimento familiare, l'equiparabilità della Kafalah islamica all'affidamento.
Atteso, in definitiva, che - fuori dai casi (per cui restano margini di dubbio) in cui la Kafalah abbia base esclusivamente negoziale, in assenza di controllo alcuno della autorità sull'idoneità dell'affidatario e l'effettività delle esigenze dell'affidamento (quale invece previsto dallo Stato del Marocco) - tra la Kafalah islamica e il modello dell'affidamento nazionale prevalgono, sulle differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti, a differenza dell'adozione, effetti legittimanti, e non incidendo, sia l'uno che l'altro, sullo stato civile del minore; ed essendo anzi la Kafalah, più dell'affidamento, vicina all'adozione, in quanto, mentre l'affidamento ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah (ancorchè ne sia ammessa la revoca) si prolunga tendenzialmente fino alla maggiore età dell'affidato.
4/4. Per cui, conclusivamente, può darsi risposta affermativa al quesito di diritto, come sopra formulato, con enunciazione del principio per cui la Kafalah di diritto islamico, come disciplinata (nella specie) dalla legislazione del Marocco, può fungere da presupposto per il ricongiungimento familiare, e dare titolo allo stesso, ai sensi, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 2.
5. Il principio così enunciato non si pone in contrasto con la precedente sentenza n. 21395/2005 di questa stessa Sezione che (occupandosi, per la prima volta, dell'istituto della kafalah prevista dalla legge marocchina) ha bensì escluso il potere di rappresentanza legale dell'affidatario nei confronti di un makful espatriato in Italia (con riconoscimento della permanenza di un siffatto potere in capo all'autorità del Marocco competente), ma ciò per il profilo esclusivamente processuale della (denegata) legittimazione autonoma del kafil (nella specie per altro rappresentato da una coppia italiana) ad opporsi alla dichiarazione dello stato di adattabilità del minore - mentre, sul plano sostanziale, anche quella sentenza ha a sua volta, riconosciuto che "la kafalah attribuisce agli affidatari un potere di custodia, a tempo sostanzialmente indeterminato, con i contenuti educativi di un vero e proprio affidamento preadottivo".
5, Il ricorso dell'Amministrazione) va, pertanto, respinto.
6. La novità e delicatezza della questione dibattuta giustifica la integrale compensazione delle spese di questo giudizio tra le parti.

P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008

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stefer



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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Mar Set 07, 2010 10:59 pm

Citazione:
)La nostra è un po' complessa, ci sono diversi passaggi:
facemmo una prima richiesta di visto per Turismo (suggerimento di un funzionario del Consolato che cercava di venirci incontro) e ottenuto il primo diniego, poi una domanda di visto per familiari al seguito e ottenuto il secondo diniego (tutto ciò nel 2009).
.

tanto per tenere informato il forum...
Da oggi siamo in 2 ad avere lo stesso problema, anche a noi come a Iales, ci hanno rifiutato il visto turistico a caracas che ci fu invece concesso lo scorso anno.
La ns console fece un mail di chiarimento all'ambasciata perchè ricevendo il plico avevano allegato le normative del visto adozione e tutta la storia del cai ed adozioni internazionali.....quindi giustamente fu chiesto il perchè del visto adozione in quanto fu richiesto un semplice visto turistico....beh hanno trattato scortesemente anche lei RIBADENDO che senza visto adozione il bambino non entra.....in altre parole NIENTE VISTO.
Insomma in Italia non si va neanche come turisti...figuriamoci se provo a chiedere il familiare al seguito nel senso che se nostro figlio non può viaggiare neanche come turista non ha senso chiedere il familiare......eccoci qui esiliati e chissà per quanto, non che noi volessimo tornare a vivere in Italia la nostra intenzione è di stare qui ma il desiderio di far passare del tempo al bambino e a noi con la mia famiglia italiana specie con i nonni materni è umano, come è umano preoccuparsi del fatto che in caso ci sia necissità di rientrare per es un'emergenza nella mia famiglia il bambino non possa seguirci e come si fà? Il bambino ha solo 1 anno e non lo lascerei mai solo........
Allora mi chiedo ma l'altra coppia è entrata e perchè noi no? Ma qual'è questo visto a loro rilasciato che invece non può essere concesso a noi (me e Iales) e PERCHE'?
Per fortuna noi qui abbiamo casa e lavoro e quindi life goes on ma ciò non toglie che mi chieda spesso quando terminerà quest'incubo...perchè alla fine ci stanno dando solo 2 scelte o lasciare il bambino/a o la ns famiglia in italia......
Secondo l'avvocato si può chiedere il riconoscimento dimostrando la ns residenza di fatto all'estero....io non so cosa fare d'altronde aspettare e chiedere un altro visto non avrebbe senso...dopo la risposta inviataci meglio risparmiare i soldi di rispedizione dei documenti per il visto e darli invece all'avvocato....anche se mi chiedo se non sia il caso di approfondire cerca il diniego ma se ho capito bene essendo il visto turistico un privilegio concesso penso sia una causa persa dall'inizio...l'avvocato sembra propenso per il riconoscimento.... study d'altronde ci sono casi in cui la residenza sia stata rivista non solo in base all'aire ma anche sulla situazione di fatto...ora è da capire se si possa applicare in campo di adozione.... scratch

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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Mer Set 08, 2010 1:59 am

stefer ha scritto:
Citazione:
)La nostra è un po' complessa, ci sono diversi passaggi:
facemmo una prima richiesta di visto per Turismo (suggerimento di un funzionario del Consolato che cercava di venirci incontro) e ottenuto il primo diniego, poi una domanda di visto per familiari al seguito e ottenuto il secondo diniego (tutto ciò nel 2009).
.

tanto per tenere informato il forum...
Da oggi siamo in 2 ad avere lo stesso problema, anche a noi come a Iales, ci hanno rifiutato il visto turistico a caracas che ci fu invece concesso lo scorso anno.
La ns console fece un mail di chiarimento all'ambasciata perchè ricevendo il plico avevano allegato le normative del visto adozione e tutta la storia del cai ed adozioni internazionali.....quindi giustamente fu chiesto il perchè del visto adozione in quanto fu richiesto un semplice visto turistico....beh hanno trattato scortesemente anche lei RIBADENDO che senza visto adozione il bambino non entra.....in altre parole NIENTE VISTO.
Insomma in Italia non si va neanche come turisti...figuriamoci se provo a chiedere il familiare al seguito nel senso che se nostro figlio non può viaggiare neanche come turista non ha senso chiedere il familiare......eccoci qui esiliati e chissà per quanto, non che noi volessimo tornare a vivere in Italia la nostra intenzione è di stare qui ma il desiderio di far passare del tempo al bambino e a noi con la mia famiglia italiana specie con i nonni materni è umano, come è umano preoccuparsi del fatto che in caso ci sia necissità di rientrare per es un'emergenza nella mia famiglia il bambino non possa seguirci e come si fà? Il bambino ha solo 1 anno e non lo lascerei mai solo........
Allora mi chiedo ma l'altra coppia è entrata e perchè noi no? Ma qual'è questo visto a loro rilasciato che invece non può essere concesso a noi (me e Iales) e PERCHE'?
Per fortuna noi qui abbiamo casa e lavoro e quindi life goes on ma ciò non toglie che mi chieda spesso quando terminerà quest'incubo...perchè alla fine ci stanno dando solo 2 scelte o lasciare il bambino/a o la ns famiglia in italia......
Secondo l'avvocato si può chiedere il riconoscimento dimostrando la ns residenza di fatto all'estero....io non so cosa fare d'altronde aspettare e chiedere un altro visto non avrebbe senso...dopo la risposta inviataci meglio risparmiare i soldi di rispedizione dei documenti per il visto e darli invece all'avvocato....anche se mi chiedo se non sia il caso di approfondire cerca il diniego ma se ho capito bene essendo il visto turistico un privilegio concesso penso sia una causa persa dall'inizio...l'avvocato sembra propenso per il riconoscimento.... study d'altronde ci sono casi in cui la residenza sia stata rivista non solo in base all'aire ma anche sulla situazione di fatto...ora è da capire se si possa applicare in campo di adozione.... scratch



Posso solo dire che il rilascio di un visto turistico è discrezionale, cioè il consolato può non rilasciarlo pur in presenza di tutte le garanzie possibili. Questo fatto mette al riparo il consolato da possibili contestazioni.

Un visto per ricongiungimento o per adozione, non è affatto discrezionale edilconsolato, se lo rifiuta, deve indicare per bene i motivi e per iscritto e deve assumersene le responsabilità.

Un saluto,

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Amedeo Intonti

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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Mer Set 08, 2010 5:49 am

Grazie dell'aiuto Amedeo purtroppo l'ambasciata ha risposto al console che il SOLO e UNICO visto che concede è quello di adozione per il bambino ma sempre previa autorizzazione del CAI ......e non a me ma al ns console.....!!!!!!
Qui si tratta di capire se il ricongiungimento è EFFETTIVAMENTE da attribuire al caso ns o no visto che siamo entrambe cittadini di entrambe i luoghi a differenza di Iales che potrebbe invece farlo chiedere al marito essendo solo cittadino congolese o se provare il riconscimento come consigliato dall'avvocato.........
Altro dubbio noi ci siamo iscritti all'AIRE visto che quest'anno compiremmo questi benedetti 12 mesi all'estero, ma se risultiamo residenti all'estero il ricongiungimento si potrà chiedere?
Io e Iales siamo sulla stessa onda e vorrei capire che intenzioni ha l'Italia stessa e la farnesina nei ns confronti se la situazione non si risolve......ci dimenticheranno così per sempre? esiliati a vita senza neppure la concessione di brevi visite ai familiari?
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MessaggioOggetto: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos   Gio Set 09, 2010 2:17 am

stefer ha scritto:
Grazie dell'aiuto Amedeo purtroppo l'ambasciata ha risposto al console che il SOLO e UNICO visto che concede è quello di adozione per il bambino ma sempre previa autorizzazione del CAI ......e non a me ma al ns console.....!!!!!!
Qui si tratta di capire se il ricongiungimento è EFFETTIVAMENTE da attribuire al caso ns o no visto che siamo entrambe cittadini di entrambe i luoghi a differenza di Iales che potrebbe invece farlo chiedere al marito essendo solo cittadino congolese o se provare il riconscimento come consigliato dall'avvocato.........
Altro dubbio noi ci siamo iscritti all'AIRE visto che quest'anno compiremmo questi benedetti 12 mesi all'estero, ma se risultiamo residenti all'estero il ricongiungimento si potrà chiedere?
Io e Iales siamo sulla stessa onda e vorrei capire che intenzioni ha l'Italia stessa e la farnesina nei ns confronti se la situazione non si risolve......ci dimenticheranno così per sempre? esiliati a vita senza neppure la concessione di brevi visite ai familiari?


Quando rifiutano quesi visti devono mettere per iscritto i motivi. A voce possono dire tutto ed il suo contrario. Mettere per iscritto qualcosa da loro molto fastidio, perchè sono costretti ad assumersi responsabilità. In questi casi "stranamente" esce poi fuori qualche soluzione!!!

Un saluto,

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Amedeo Intonti

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