La motivazione del rifiuto e' del tutto poco convicente.
Non e' chiaro, tra l'altro, se l'indicazione (relativa al cognome) debba essere considerata come una mera indicazione "nominalistica", cioè se sia una (mera) componente del norme (composto da cognome e prenome), cioe' se si tratti (sia permessa lì'espressione) di una semplice "etichetta" identificativa della persona, oppure se sia un'indicazione che derivi dalla partenita' (vi sono Stati in cui lì'indicazione di un geneitore e' ammessa, o prevista, anche se il genitore non abbia provveduto ad alcun atto (volontario, rispondente a certe forme e condizioni, ecc.) di riconoscimentom, in cio' differenziandosi dalle previsioni dell'ordinamento giuridico italiano che esclude che talòi indicazioni possano aversi se non vi sia riconoscimento di filiazione naturale).
Tra l'altro, avendo la figlia la cittadinanza locale alla nascita (come risulta dalla titolarità di passaporto di quello Stato), per quanto concernete le condizioni per far luogo ad un riconoscimento di filiazione naturale, si applica la legge dello Stato di cui il figlio naturale (termine che si usa quale forma "neutra") ha la cittadinanza al momento della sua nascita.
Sotto il profilo procedurale, l'Ufficiale dello stato civile non ha legittimazione a ricevere una dichioarazione di riconoscimento di filiazione naturale relativa a persona straniera che non sia nata, ne' residente in Italia. Incompetenza, funzionale, che potrebbe trovare soluzione ricorrendo a all'altra delle forme previste dall'art. 254 C.C., cioè ad atto pubblico, ricevuto da notaio, oppure, piu' semplicemente, provevdendo al riconoscimento di filiazione naturale nelle forme e modi previsti dalla legge di cui il minore ha la cittadinazna al momento della nascita, oppure, ancora, con dichiarazione resa avanti all'autorita' consolare italiana nella cui circoscrizione consolare il minore ha, all'estero, la propria dimora abituale.
Sia nella 1^ che nella 3^ ipotesi, dovra' essere comprovata, documentalmente, la legge nazionale applicabile per quanto riguarda le condizioni del riconoscimento di filiazione naturale, con atti autentici rilasciati dalle autorita' a ciò competenti dello Stato in questione.
Intervenuto il riconoscimento, potra' (= dovra') aversi la trascrizione dell'atto di nascita, l'annotazione su di esso del riconoscimento effettuato, l'iscrizione AIRE (se la figlia conservi la propria residenza all'estero), l'adozione dell'attestazione concernente l'acquisto della cittadinanza (art. 2, 1 L. 5/2/81992, n. 91) da parte del sindaco del comune competente per l'iscrizione AIRE (cioe' quello competente per la trascrizione dell'atto di nascita), ricordando, incidentalmente, che sul cognome dedicera0' il tribunale per i minoprenni (art. 262, comma 3 C.C.).