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 Puó chiederla comunque?

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bostik
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Numero di messaggi: 2073
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MessaggioOggetto: Puó chiederla comunque?   Mar Gen 20, 2009 8:30 am

Dott.Scolaro,mi scusi:un cittadino extra-UE coniugato con cittadina italiana sono circa 6 mesi che aspetta che gli venga concessa la residenza...il comune dice che é ancora in fase di accertamento(la polizia municipale ha giá riscontrato la presenza nella dimora abituale).Puó questo cittadino fare comunque istanza di cittadinanza,solamente in possesso dell'attestato di iscrizione anagrafica?
É possibile una diffida ad adempiere verso l'USC o una richiesta di accesso agli atti visto il ritardo nella concessione della residenza?
Grazie in anticipo.
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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Re: Puó chiederla comunque?   Ven Gen 23, 2009 9:46 am

Va ricordato come, in ogni caso, la decorrenza dell'iscrizione anagrafica sia quella del giorno in cui e' stata richiesta, anche se il c.d. perfezionamento del procedimento avvenga ben successivamente (art. 18, comma 2 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif.).
Nel merito, si osserva come i termini del procedimento siano di 90 giorni, interrompibili per gli accertamenti (e per questi la legge non stabilisce un termine); in altre parole, i termini che vanno dalla trasmissione, da parte dell'Ufficio di Anagrafe, al Comando di Polizia Locale (o, Municipale) della richiesta di accertamento fino al momento in cui l'accertamento sia reso all'Ufficio di anagrafe richiedente, non si computano. (Art. 2, commi 3 e 4 L. 7 agosto 1990, n. 241, con semplificazioni, nel senso che non si fa cenno a situazioni inapplicabili alla fattispecie).

Per la domanda di cittadinanza, se solo si fa riferimento al modulo ufficiale con qui il conferimento di questa va richiesto (modulistica reperibile al sito del Ministero dell'interno [Cittadinanza], si noterà come non sia richiesta la presentazione di una certificazione di residenza quanto piuttosto tale dato sia oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificatione (c.d. auto-certificazione), ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (la quale, come ogni altra dichiarazione sostitutiva di certificazione, potrà essere oggetto di accertamenti nel corso dell'istruttoria).
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Amedeo
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MessaggioOggetto: Re: Puó chiederla comunque?   Sab Gen 24, 2009 10:38 am

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Va ricordato come, in ogni caso, la decorrenza dell'iscrizione anagrafica sia quella del giorno in cui e' stata richiesta, anche se il c.d. perfezionamento del procedimento avvenga ben successivamente (art. 18, comma 2 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif.).
Nel merito, si osserva come i termini del procedimento siano di 90 giorni, interrompibili per gli accertamenti (e per questi la legge non stabilisce un termine); in altre parole, i termini che vanno dalla trasmissione, da parte dell'Ufficio di Anagrafe, al Comando di Polizia Locale (o, Municipale) della richiesta di accertamento fino al momento in cui l'accertamento sia reso all'Ufficio di anagrafe richiedente, non si computano. (Art. 2, commi 3 e 4 L. 7 agosto 1990, n. 241, con semplificazioni, nel senso che non si fa cenno a situazioni inapplicabili alla fattispecie).

Per la domanda di cittadinanza, se solo si fa riferimento al modulo ufficiale con qui il conferimento di questa va richiesto (modulistica reperibile al sito del Ministero dell'interno [Cittadinanza], si noterà come non sia richiesta la presentazione di una certificazione di residenza quanto piuttosto tale dato sia oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificatione (c.d. auto-certificazione), ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (la quale, come ogni altra dichiarazione sostitutiva di certificazione, potrà essere oggetto di accertamenti nel corso dell'istruttoria).


Mi permetto di fare due considerazioni.

La prima riguarda il non computo del periodo degli accertamenti della polizia municipale. Non credo affatto che questo periodo non vada per nulla computato. Trattasi di sottoprocedimento di un procedimento amministrativo e, se non ricordo male, i termini sono di 30 giorni per la sua esecuzione. Io al 120° giorno inoltrerei una diffida ad adempiere con richiesta di accesso agli atti.

Per quanto attiene alla dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante la residenza, effettuata nel corso della procedura di cui sopra e tenendo conto che la decorrenza relativa è dalla domanda, sarei del parere che sia possibile farla, specialmente quando vi sia una certa urgenza di ottenere la cittadinanza italiana. Pur tuttavia essa presenta ovvi margini di rischio, nel senso che, se per un malaugurato motivo la residenza non dovesse essere poi concessa, colui che chiede la cittadinanza si troverebbe in un bel guaio burocratico, avendo affermato un qualcosa di non vero.

Un saluto a tutti,

_________________
Amedeo Intonti

Autore di:
- Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
- Ricongiungimento ... step by step
reperibili su www.edizionidellimpossibile.com

solo per casi riservatissimi, e-mail: amedeointonti@burocraziaconsolare.com
indice generale: http://www.burocraziaconsolare.com/amedeo-f80/indice-generale-di-amedeo-t767.htm#4762
Difensore Civico di www.tuttostranieri.it/forum/
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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Re: Puó chiederla comunque?   Sab Gen 24, 2009 11:19 am

Sulla questione dei termini, mi limito a riportare l'art. 2, commi 3 e 4 L. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente.
"""3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
"""

Gli accertamenti rientrano nella seconda fattispecie considerata dal comma 4, cioè con riferimento a: " .... per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. "
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