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| | | DL sicurezza - Modifiche per cittadinanza e rimedi | |
| | Autore | Messaggio |
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Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1606 Età: 62 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | Oggetto: DL sicurezza - Modifiche per cittadinanza e rimedi Mer Ago 26, 2009 11:17 am | |
| Un saluto a tutti. Com'è noto il DL sicurezza ha modificato le norme per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio e la Circolare Mnisteriale del 6.8.2009 ne ha dato le modalità attuative. | Citazione: | MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze Circolare Prot. 10652 del 06/08/2009 Roma
[size=7]SIGG.RI PREFETTI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE e, per conoscenza, GABINETTO DELL’ON.LE MINISTRO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Oggetto: Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” - Modifiche in materia di cittadinanza.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009 è stata pubblicata la legge n. 94 del 15/07/2009, in vigore dall’8 agosto 2009, concernente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che reca tra l’altro alcune norme di modifica della attuale legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla cittadinanza. La normativa in argomento infatti, con l’art. 1, comma 11, ha introdotto nuove disposizioni per quanto concerne le domande per matrimonio. L’art. 5 nella nuova formulazione stabilisce che “il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi”. La nuova norma porta quindi, per il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano che intende acquistare la cittadinanza italiana, il periodo di residenza legale in Italia da sei mesi ad almeno due anni dalla celebrazione del matrimonio, stabilendo altresì che il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento. Rimane la previsione dei tre anni dalla data del matrimonio per i residenti all’estero. L’art. 5, come modificato dalla nuova legge, prevede inoltre che i predetti termini siano ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
L’art. 1 della nuova legge al comma 12 ha introdotto inoltre l’art. 9-bis in base al quale alle domande di cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza - cosi come alle dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia - deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, che non potranno quindi più essere autocertificati anche da parte dei cittadini comunitari. Il comma 2 del citato art. 9-bis stabilisce infine che le domande - così come le dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia - sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. Si forniscono alcune indicazioni sull’applicazione delle nuove norme, in particolare per quanto riguarda le istanze il cui procedimento non si è ancora concluso alla data di entrata in vigore della legge.
| Citazione: | ISTANZE IN ISTRUTTORIA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 94/2009
ISTANZE PER MATRIMONIO
A) ISTANZE PER LE QUALI RISULTA SCADUTO IL TERMINE BIENNALE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO Alle istanze già presentate e ancora in istruttoria per le quali, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, risulti decorso il termine biennale per la conclusione del procedimento, previsto dal combinato disposto degli art. 5 (nella precedente formulazione) e art. 8 della legge 91/1992 deve essere applicata la norma vigente al momento di presentazione della domanda. Infatti, secondo la giurisprudenza costante, il richiedente, alla scadenza dei due anni dalla data di presentazione della domanda - termine di natura perentoria - diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, tanto che, ai sensi del citato art, 8, comma 2, non è più possibile il diniego dell'istanza per i motivi previsti dall’art. 6 della legge n. 91/1992.
B) ISTANZE PER LE QUALI NON RISULTA SCADUTO IL TERMINE BIENNALE Le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale - come sopra evidenziato - previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell’applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno. Per dette fattispecie occorrerà verificare se, alla data di entrata in vigore della nuova legge, l’interessato risulti in possesso dei due anni di residenza legale dopo i matrimonio (o altri termini stabiliti dalla norma) nonché accertare se il vincolo matrimoniale non sia cessato al momento dell’adozione del provvedimento, acquisendo la relativa documentazione.
ISTANZE PER RESIDENZA In ordine alle istanze per residenza per le quali risulti ancora in corso l’iter istruttorio, si fa presente che, qualora l’interessato non abbia ancora sostenuto il previsto colloquio, in tale sede lo stesso provvedere a consegnare la documentazione in originale, ove precedentemente autocertificata (che sarà scansionata a cura di codeste Prefetture). Viceversa, nel caso in cui l’interessato abbia già sostenuto il suddetto colloquio, dovrà essergli richiesta, prima della notifica del provvedimento, documentazione in originale, ove precedentemente autocertificata. |
| Citazione: | ISTANZE PRESENTATE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 94/2009
1 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE Alle predette istanze devono essere applicate integralmente le nuove disposizioni e pertanto si dovrà procedere ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge e acquisire, oltre ai consueti documenti originali (nascita e penale debitamente tradotti e legalizzati) la relativa documentazione concernente:
Per le istanze per matrimonio: • regolarità della residenza, legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) da almeno due anni nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio o altri termini previsti dalla norma; • certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; • stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Per le istanze per residenza: • regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il periodo previsto dalla legge; • composizione del nucleo familiare; • certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; • redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali. |
2- CONTRIBUTO DI 200 EURO Il contributo introdotto, di importo pari a 200 euro per le istanze di concessione della cittadinanza così come per le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto o rinuncia, è da ritenersi applicabile solo alle istanze o dichiarazioni presentate dopo l’entrata in vigore della legge in argomento, in quanto riferito esclusivamente alle istanze e non al provvedimento concessorio conclusivo. Per quanto riguarda il versamento, si fa riserva di comunicare le relative modalità non appena sarà perfezionato l’accordo con Poste Italiane S.p.A. Pertanto gli Uffici riceveranno le istanze in argomento con riserva e con l’avvertimento che dovranno essere regolarizzate nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 60 giorni dalla presentazione.
***
Si pregano le SS. LL. di voler disporre affinché il contenuto della presente circolare venga portato a conoscenza anche di tutti i Sigg. Sindaci dei Comuni del proprio ambito territoriale, per gli adempimenti di competenza. Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO (Mario Morcone)[/size] |
Ora l'interpretazione di Gianfranco di Siena di un altro forum, che riporta giustamente:
| Citazione: | | Da tanto premesso si evince che solo alle istanze presentate dopo l’ 8 agosto 2009 saranno applicate integralmente le nuove disposizioni ( es.“” regolarità della residenza, legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) da almeno due anni nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio o altri termini previsti dalla norma;…………….”). Poiché nulla si dice con riferimento alle istanze presentate prima dell’ 8 agosto 2009 ( requisito di legge rappresentato dalla residenza legale da almeno due anni ) è da ritenere che tale circostanza non sia da considerare come un requisito di legge tale da portare al rigetto della domanda. |
Detto questo, mi è giunta oggi la prima notifica di preavviso di rigetto che riporto, ovviamente in forma anonima.
| Citazione: | Prefettura di Roma Area IV-bis - Cittadinanza Corrispondenza: Via IV novembre 119/a - 00187 Sportelli aperti al pubblico: Pia.zza T. De Cristqforis n. 3 - 00159 Fax: 06 -13.587476
K10/C/XXXXXX
Roma, (data non riportata)
RACCOMANDATA A./R.
Sig.ra XXXXXXXXXXXX
e, per conoscenza:
AL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze ROMA
OGGETTO: Istanza di concessione della cittadinanza italiana. Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Con riferimento all'istanza in oggetto pervenuta in data 29/01/2009 si fa presente che, sulla base degli atti in possesso di questo Ufficio, non è possibile concedere la cittadinanza italiana alla S.V. a causa della carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cittadinanza.
Si ricorda intatti che ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, art. 5, come sostituito dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 "1. // coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'esiero qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma I, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma I sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi ".
Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, art. 1, comma 2, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risieda avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli XXX x XXX e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica.
Dalla documentazione presentata a questo ufficio, la S.V. non risulta avere maturato i requisiti sopra elencati.
Tanto premesso, si invita la S.V. a presentare eventuali osservazioni, corredate dalla relativa documentazione, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente. In mancanza dì comunicazioni, o di elementi di sufficiente integrazione della documentazione già prodotta, si procederà all'adozione di provvedimento declaratorio dell'inammissibilità dell'istanza.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
|
si evince che una prima considerazione da inoltrare all'Ufficio Preposto sarà proprio quella indicata.
Se proprio volessero ancora procedere al rigetto della domanda, non si potrà evitare l'ovvio ricorso al TAR. Ricorso che si ritiene quanto mai necessario in considerazione di due fattori:
1) Dalla lettura dell'art. 8 della legge sulla cittadinanza risulta:
| Citazione: | | 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta puo' essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento. |
per le quali si possono fare due sotto-considerazioni: la prima riguarda la possibilità di rigetto solo (che conforta quanto già indicato da Gianfranco di Siena) per cause ostative di cui all'art.6 (sicurezza), ma la seconda riguarda la possibilità che sia preclusa una nuova richiesta prima dei cinque anni.
2) Come ho già scritto altre volte, in base all'art. 29 della Costituzione italiana, permanendo uno stato di diversità di cittadinanza fra i coniugi, non vi sarebbe la prescritta parità giuridica. Nel corso del giudizio si può porre, quindi, la questione di legittimità costituzionale.
Aspetto pareri tra i più discordanti.
Un saluto a tutti, |
|  | | Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1606 Età: 62 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | Oggetto: Re: DL sicurezza - Modifiche per cittadinanza e rimedi Mer Ago 26, 2009 2:26 pm | |
| Un saluto a tutti. Ho fatto un conteggio ed ho calcolato che le persone che si troveranno nella situazione di prossimo rigetto della domanda di cittadinanza sono non meno di 5.000. Costoro si potrebbero ben "consorziare" per inoltrare un eguale ricorso al TAR per il tramite di un solo avvocato (molto preparato in materia!!!), abbattendo le relative spese. Un saluto, |
|  | | Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1606 Età: 62 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | Oggetto: Re: DL sicurezza - Modifiche per cittadinanza e rimedi Lun Ago 31, 2009 3:55 pm | |
| Un saluto a tutti. La Prefettura di Roma mi ha costretto a redigere un modello di replica al suo preavviso di rigetto. Lo posto anche quì, con l'avvertenza che è suscettibile ancora di ritocchi e modifiche, va adattato al caso specifico e non può certo garantire nulla sull'esito. Città, __ ____________ 200_ -
All’ On. Giorgio NAPOLITANO - S.P.M. Presidente della Repubblica italiana Palazzo del Quirinale, 00187 - ROMA
All’ On. Roberto MARONI – S.P.M. Ministro dell'Interno Piazzale del Viminale, 1 00184 - ROMA
Al MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Cittadinanza piazzale del Viminale, 1 (controllare) 00184 - ROMA
Alla PREFETTURA DI ______________ a.c.a. ______________ ___________________ _____ - ____________ RACCOMANDATA a. R.
OGGETTO: osservazioni e contestazioni sulla comunicazione della prefettura di ______, del ___________, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 sulla pratica di cittadinanza n. ________
I sottoscritti,
- _________________________, cittadin_ _________, nat_ in ________ - _______ il __.__._____, residente in _____________ - ______ - ___________, - _________________________, cittadin_ italian_, nato a ______ il __.__.____, residente in ____________ - _____ - ________, tel ________, cell. _________, ciascuno per le proprie ragioni e competenze,
premesso
1) che in data __.__.____ hanno contratto matrimonio in ________ - _______, 2) che in data __.__.____ la/il sottoscritta/o ha prodotto domanda di acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 corredata della prescritta documentazione; 3) che in data __________ la Prefettura di Roma notificava alla/al sottoscritta/o una comunicazione di preavviso di rigetto per intervenute variazioni normative a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009; 4) (altre informazioni determinanti) _______________________________;
considerato
a) che un indiscriminato rigetto delle domande di cittadinanza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 a seguito delle predette variazioni normative coinvolgerà non meno di 7.000 coniugi stranieri di cittadini italiani; b) che è stata emessa in proposito e con straordinaria tempestività una circolare del 6.08.2009 da parte del Ministero dell’Interno che dovrebbe regolamentare la situazione delle domande di cittadinanza presentate e da produrre; c) che in detta circolare, le istanze per le quali non sia ancora decorso il termine biennale previsto dall’art. 8 della legge n. 91/1992 “ricadranno nell’applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno.”; d) che nella dottrina giuridica corrente un diritto soggettivo non può certo definirsi pieno o parziale, ma si può solo discutere se c’è o non c’è; e) che nel caso di acquisizione della cittadinanza per matrimonio il diritto soggettivo nasce dal matrimonio stesso, tanto è vero che all’art. 5 della legge si scrive “può acquistare” e non “può essere concessa” (come per esempio all’art. 9) la cittadinanza italiana; f) che poiché in detta circolare nulla si precisa, con riferimento alle istanze presentate prima dell’ 8 agosto 2009 che non hanno maturato i due anni dal matrimonio, sulle modalità di un possibile rigetto è da ritenere che tale circostanza non sia da considerare come un requisito di legge suscettibile di portare al respingimento della istanza; g) che l’art. 8 della legge n. 91/1992 precisa che le uniche cause ostative all’accoglimento dell’istanza sono quelle di cui al precedente art. 6 (sicurezza nazionale) e non certo altre che si sarebbero potute anche esplicitare; h) che la situazione familiare in cui uno dei coniugi è italiano e l’altro straniero è difficile e fortemente discriminante, sia nei confronti delle altre famiglie interamente italiane, sia tra gli stessi coniugi; i) che la norma che posticipa a due anni la possibilità di presentare istanza di acquisizione della cittadinanza italiana è comunque chiaramente contraria all’art. 29 della Costituzione Italiana in quanto non vi sarebbe parità giuridica fra i coniugi per un periodo lunghissimo, ma è anche contraria per analoghi motivi alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, Protocollo 7, art. 5 non essendovi uguaglianza di diritti; j) che le variazioni normative che impongono il pagamento di un diritto di 200 euro, con l’aggiunta del rifacimento dei documenti stranieri che scadranno (cosa che può comportare un rientro nella nazione di origine dello straniero), nonché l’aggiunta di documenti italiani in bollo in quanto non più autocertificabili, (che fa regredire i passi avanti fatti dal paese in materia di semplificazione amministrativa), comportando costi complessivi che possono facilmente raggiungere anche i 1.000 euro, non fanno che aumentare le discriminazioni fra le famiglie composte di soli cittadini italiani da quelle miste; k) la disposizione di cui all’art. 8 della legge n. 91/1992, in caso di rigetto della istanza, non consentendo una sua riproposizione prima che siano trascorsi ben altri 5 anni, creeranno ulteriori discriminazioni;
respingono totalmente
le motivazioni addotte al preavviso di rigetto di cui all’oggetto e, in caso di rigetto definitivo dell'istanza, si riservano di compiere tutte le azioni legali occorrenti, in sede sia nazionale che europea, atte a sanare la situazione in cui si trovano, compresa la richiesta di un adeguato risarcimento danni sia ai funzionari responsabili che allo Stato Italiano, e nel contempo
chiedono
al Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napoletano, un personale intervento al fine di ristabilire i diritti delle circa 7.000 coppie miste in questa paradossale situazione ed eliminare le discriminazioni così createsi con le coppie italiane.
Con osservanza,
Firma ______________ Firma _____________Attendo considerazioni, pareri, rettifiche, ecc. Un saluto a tutti, |
|  | | Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1606 Età: 62 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | Oggetto: Re: DL sicurezza - Modifiche per cittadinanza e rimedi Gio Set 03, 2009 4:49 am | |
| Un saluto a tutti.
Come giustamente mi è stato fatto osservare in altro forum, quanto affermato in questo topic da me non è, non può esserlo e non la ritengo io stesso, ovviamente, verità assoluta.
Un utente che si trovi in questa situazione può scegliere n. 3 strade.
1) Non risponde al preavviso di rigetto ed attende il provvedimento di rifiuto della cittadinanza. Vantaggi: nessuna perdita di tempo. Svantaggi: rischio di poter ripresentare l'istanza dopo 5 anni ai sensi dell'art. 8 della legge relativa.
2) Non risponde al preavviso di rigetto, va in Prefettura e ritira la domanda (come a Roma sollecitano di fare). Io non so quanto sia legittima questa procedura dopo un preavviso di rigetto, ma questa è solo la mia opinione personale. Vantaggi: possibilità di ripresentare la domanda prima possibile (a meno che non venga ritenuta illegittima la provedura di ritiro della domanda - dico io). Svantaggi: dover pagare successivamente la "tassa" di 200 euro, rifare i documenti esteri scaduti e rifare tutti i documenti italiani in bollo.
3) Replicare al preavviso di rigetto ed in caso di rigetto effettivo fare ricorso al TAR o fare ricorso gerarchico straordinario al Presidente della Repubblica (si fa senza avvocato e non ha costi se non di marche da bollo). Vantaggi: se vengono accolti i ricorsi si risparmiano soldi e si può fare richiesta di risarcimento danni (sia in sede nazionale, che europea). Svantaggi: rischio (ma solo rischio, perchè può anche andare bene) di subire quelli di cui al punto 2 con l'aggiunta di poter ripresentare la domanda dopo i 5 anni, come sopra scritto. Se si è fatto ricorso al TAR si aggiunga anche il rischio di dove pagare le spese legali relative.
A questo punto ognuno può fare le sue valutazioni personali.
Un saluto a tutti, |
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