Addirittura ... si tratta, semplicemente, di un obbligo da adempiere senza indugio. Infatti l'art. 15, 2 dPR 3/11/2000, n. 396 (che poi e' solo l'ultima, attualmente vigente, delle disposizioni corrispondenti vigenti in materia, almeno dal 1/1/1866 (si, proprio 1866 !), prevede che in caso di nascita (o, morte) di cittadino italiano all'estero debba provversersi - senza indugio - a far pervenire all'autorita' consolare italiana l'atto di nascita (full entry of birth) (dato il Paese, munito di apostille, trattandosi di Stato membro della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961), ai fini delle successive registrazioni (= trascrizione) in Italia, la quale avverra' nel comune di iscrizione AIRE del genitore cittadino italiano.
La figlia, in quanto figlia di (almeno) un genitore italiano e' anche cittadina italiana e potra', adempiuti gli obblighi non derogabioli di cui in precedenza, ottenere l'iscrizione nel passaporto della madre o, a certe condizioni, ottenere un passaporto proprio.
Ovviamente, il genitore che ha figli minori, ai fini del rilascio/rinnovo del passaporto, deve avere anche l'assenso dell'altro genitore.