Sembrerebbe (dall'indicazione di iscrizione AIRE da, circa, un anno) che non vi sia il requisito della residenza all'estero dei coniugi da almeno due anni che consentirebbe di richiedere, al tribunale per i minorenni, il riconoscimento della sentenza estera di adozione, previo accertamento della sua conformità ai principi della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulle adozioni internmazionali (art. 36, comma 4 L. 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modif.).
Se cosi' sia, non resterebbe che avviare un procedimento di adozione internazionale avanti al tribunale per i minorenni ai fini di ottenere la dichiaarzione di idoneita' all'adozione, e con le autorizzazioni della Commissione per le Adozioni Internazionali ad avvalersi di un c.d. ente autorizzato operante nel Paese, ecc.; solo che, a questo punto, potrebbe essere un fattore di criticità il fatto che, in sede locale, sia già stata disposta un'adozione.
Anche un'ipotesi, alternativa, di prevedere che il coniuge, una volta rientrato in Italia e ottenuta la carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione europea (art. 10 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e succ. modif.), richieda, a titolo individuale, il ricongiungimento familiare dell'adottata appare poco sostenibile, dato che gli adottati non rientrano tra le categorie di persone per cui l'istituto sia applicabile. Anche se si arrivasse a questo, magari per il fatto che la legge locale qualifichi l'adottata quale "figlia", si tratterebbe solo di un ricongiungimento "uni-laterale", operante, cioè, in relazione al coniuge straniero (e non operante nei riguardi di entrambi i coniugi), che consentirebbe, al più, il rilascio del visto per l'ingresso in Italia, mentre rimarrebbe aperta la questione - sostanziale - del riconoscimento della sentenza estera di adozione da parte di entrambi i coniugi.
Probabilmente la sola via sostenibile potrebbe essere quella di richiedere al tribunale per i minorenni la dichiaarzione di idoneita' all'adozione internazionale, magari rappresentando (qualora non sia possibile, transitoriamente, richiedere localmente la revoca dell'adozione con la prospettiva di richiedere, successivamente, una seconda sentenza (cosa da verificare, dato che può aversi che, localmente, una tale revoca non consenta una successiva, e nuova, adozione della medesima persona) la situazione, le condizioni di (evidente ed indubbia) buona fede di quanto sinora posto in essere, ecc. Ma si tratta di un'ipotesi che potrebbe, comunque, scontrarsi su una sorta di non riconoscibilità, abbastanza assoluta, della sentenza di adozione estera.