Non è agevole una risposta "secca", poiché i tribunali per i minorenni sono del tutto divisi su questi aspetti, seguendo linee interpretative differenti.
Infatti, nel caso di specie, si tratta di un'adozione di un minore nel c.d. casi particolari, cioè nei casi considerati dall'art. 44 L. 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modif. (uno dei quali riguarda, per l'appunto, l'adozione da parte di uno dei coniugi del figlio dell'altro coniuge), istituto che non ha effetti legittimanti, ma ha i medesimi effetti dell'adozione di persone maggiori di età (per la legge italiana).
Per semplificare, il figlio così adottato rimarrà figlio di ... e di ... (i propri genitori "originari"), cui si aggiunge il fatto di essere adottato da ..., aspetto che si riflette, per quanto riguarda gli effetti, anche sul cognome, assumendo il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio 8art. 299 C.C.).
Di cui le diverse interpretazioni dei tribunali per ui minorenni, in relazione all'applicabilità, a questi tipo di adozione, dell'art. 41, comma 2 L. 31 maggio 1995, n. 218, norma che fa salne le speciali procedure previste per l'adozione di minori, dato che alcuni tribunali per i minorenni ritengono che, trattandosi comunque di minorenni, sia necessario un provvedimento di riconoscimento dell'adozione ai sensi degli artt. 35 o 36 (in realtà, queste disposziioni comprendono ben 4 ipotesi) L. 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modif., mentre altri tribunali per i minorenni, argomentando che tale tipologia di aodzione non ha effetti "legittimanti", opinano per l'applicazione dell'art. 41, comma 1 L. 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modif., cioè che la sentenza estera di adozione sia riconoscibile, anche con provedimenti amministrativi, a mente degli artt. 64 oppure 65 L. 31 maggio 1995, n. 218.
Forse, non guasterebbe capire se il tribunale per i minorenni del distretto giudiziario interessato aderisca all'una od all'altra delle due impostazioni ...