Uhm ... non e' che il riconoscimento di filiazione naturale sia "impossibile", ma esso costiturebbe fattore che fa emergere la sussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 10.bis D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
In secondo luogo, se non sia gia' intervenuto un riconoscimento di filiazione naturale, detto (anzi, sedicente) genitore non è - giuridicamente - genitore.
Un suggerimento "misto" rispetto a quello precedente, potrebbe essere quello di effettuare, in una delel forme dell'art. 254 C.C., il riconoscimento del figlio naturale, assieme, fin da ora (è ammesso il riconoscimento del nascituro) e, immediatamente dopo, lasciare il territorio nazionale (sperando ...).
Va ricordato che, in quest'ultima ipotesi, il genitore straniero dovra' documentare il possesso della capacità al riconoscimento, secondo la propria legge nazionale (art. 35, comma 2 L. 31 maggio 1995, n. 218), con atto, proveniente dalle autorità dello Stato cui appartiene, avente i requisiti stabiliti dall'art. 2, commi 2 e 2.bis d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e succ. modif.