Salve,
premetto che sono un lettore di Amedeo, e che la mia questione e' piu' "esplorativa", in quanto sono stato sposato in Italia con un'italiana ma in seguito ho ottenuto annullamento presso Sacra Rota, accettato dalla Corte di Appello in sede civile, per cui sono tornato "single".
Ora pensavo di sposarmi in Giappone con una Giapponese.
Vista l'epopea che ho passato per la separazione/divorzio/annullamento (avevo iniziato con la separazione consensuale, pensando al divorzio consensuale, ma alla fine l'annullamento e' sembrato piu' "tombale"), mi sono chiesto cosa sarebbe successo se poi avessi deciso di divorziare.
Ho capito che posso sposarmi in Giappone con rito civile giapponese e poi dare notifica dell'avvenuto matrimonio in consolato, per cui questo ha validita' anche in Italia.
In Giappone sembra che ci si possa divorziare molto molto facilmente, basta firmare un modulo, presentarlo in comune ed e' fatta. (!)
Leggendo sul sito del consolato Italiano in Giappone, leggo:
Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero.
Prima di tutto bisogna tener presente che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia e in ogni caso può essere presentata all’Ambasciata unicamente qualora la persona richiedente sia registrata all’A.I.R.E. o lo sia stata all’epoca della pronuncia della sentenza di divorzio.
In Giappone, in caso di divorzio consensuale, la richiesta viene presentata da entrambi i coniugi all’Ufficio Anagrafe del Comune giapponese di residenza degli interessati. Il Comune rilascia un “certificato d’accettazione della denuncia di divorzio consensuale” e il divorzio viene annotato nel Registro di Famiglia (koseki tohon). Questa procedura, non essendo conforme a quanto previsto dall’ordinamento italiano, non è trascrivibile da parte del Comune italiano.
In caso di divorzio non consensuale si ricorre al Tribunale Familiare dove, dopo un intervento di conciliazione fra i coniugi, viene rilasciato un Verbale conclusivo (chosho) che ha valore di sentenza definitiva che sarà annotata nel Registro di famiglia del coniuge giapponese. Se l’intervento del giudice conciliatore è fallito ci si rivolge alla Corte Distrettuale dove verrà pronunciata una sentenza che, divenuta definitiva, sarà annotata nel registro di Famiglia degli interessati.
I documenti che occorrono per la trascrizione in Italia sono:
- modulo di richiesta (scarica qui), firmato dal cittadino italiano;
- istanza di trascrizione della sentenza straniera di divorzio (scarica qui);
- sentenza integrale, passata in giudicato (in originale), legalizzata con APOSTILLE
rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri giapponese (contattabile al seguente
numero: 03-3580-3311);
- registro di famiglia (koseki tohon) (recente dove sia registrato il divorzio ) del
coniuge giapponese;
- fotocopia predetti documenti giapponesi con l’esatta lettura in “furigana” dei “kanji”
relativi ai nomi di persona e località presenti nel certificato.
le mie domande sono:
- Se io mi sposo e poi ottengo il divorzio in Giappone (in tribunale, come chiarito sopra), cosa vuol dire che viene "registrato" in Italia ? Vuol dire che sono definito come "divorziato" nel registro di stato civile italiano, a tutti gli effetti ?
- Posso essere costretto da un giudice italiano a pagare alimenti, se nel divorzio giapponese non erano previsti ?
- Se ottengo il divorzio in diciamo 6 mesi (invece dei 3 anni minimi richiesti in Italia), e chiedo la trascrizione all'ambasciata italiana in Giappone, e' comunque valido in Italia o devono passare anni ?
Mi scuso per la mia confusione relativamente ai termini usati....
Grazie in anticipo per il Vs. riscontro.
Dancer