Obiettivamente, se fossero state assunte informazioni preventive, sarebbe stato tutto pià agevole, dato che dovrebbe essere stata richiesta, per tramite dei servizi locali, la dichiarazione di idoneità all'adozione da parte del tribunale per i minorenni, quindi individuato un c.d. ente autorizzato, operante nel Paese, l'autorizaazione della C.A.I., sia per lo svolgimento delle procedure adottive nel Paese estero, sia, concluse queste, per l'autorizzazione all'ingresso in Italia, ecc.
Tuttavia (ma solo in parte), se il Paese non faccia parte della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 (come sembrerebbe, salve verifiche di dettaglio), l'adozione pronunciata all'estero potrebbe essere "riconosciuta", previa verifica delle condizioni, in Italia ai sensi dell'art. 36, commi 1, 2 e 3 L. 4 maggio 1983, n. 183, con decreto del tribunale per i minorenni che ha emesso la dichiarazione di idoneità all'adozione.
E, nel caso, sembrerebbe che questa non sia intervenuta.
Il solo suggerimento che appare utile, a questo punto, è quello di prendere contatti direttamente con il tribunale per i minorenni, rappresentando la situazione (ed evitando di assumere informazioni in sedi non ... istituzionali).