 | Italiani all'Estero e Stranieri in Italia Consolato, Ambasciata, Matrimonio all'estero, Divorzio all'Estero, Visto di Ricongiungimento familiare e di Turismo, Immigrazione, Stranieri in Italia, Matrimoni misti, Materia Fiscale. Sezione speciale dedicata alla REPUBBLICA DOMINICANA |
| | | VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE | |
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| Autore | Messaggio |
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Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 2415 Età: 59 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Gio Mar 20, 2008 1:52 am | |
| In altre discussioni e forum dove ho risposto per tre anni a tutti coloro che avevano dubbi e cercavano orientamento legale, ho anche dibattuto trovando posizioni contrarie e a favore dei moderatori, se i fratelli o le sorelle di extracomunitari, coniugi di cittadini UE abbiano o no il diritto al visto di familiare al seguito o ricongiungimento familiare, che non siano figli minori d'etá. In effetti la legge in questo caso il DL 30/2007, non é molto chiara, dando adito a possibili diverse interpretazioni del suddetto diritto se non é stata letta e studiata con attenzione, ma la risposta é piuttosto chiara ed é positiva. Non esiste alcun dubbio e contrariamente a ció che sostiene per esempio, il Consolato Generale Italiano a Casablanca http://www.conscasablanca.esteri.it/Consolato_Casablanca/Archivio_News/familiariUE.htm, per quanto riguarda il diritto di fratelli e sorelle di CITTADINI UE e quindi anche italiani. Nel caso di Casablanca, ma abbiamo risposte simili anche almeno in un altra rappresentanza, negando la possibilitá, citando proprio il Decreto Legislativo 30 del 6.2.2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, che detta: Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro; b) «familiare»: 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
É evidente che leggendo solamente l'art. 2, che oltrettutto non detta tutti gli aventi diritto o quelli che non li hanno, ma solamente le definizioni di certe parole, i fratelli e sorelle non essendo coniugi, ne' discendenti o ascendenti diretti, non sono inclusi nelle definizioni dell'art. 2. Come qualsiasi normativa, per capire esattamente cosa sta dettando, deve essere letta per intero ed é sufficiente arrivare all'art 3, che al contrario dell'art.2, intitolato Definizioni specifica gli aventi diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di entrare, circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Leggiamolo insieme: Art. 3. Aventi diritto 1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. 2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione. 3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
L'errore é quindi clamoroso, lapalissiano e gigantesco. Quando il suddetto art. 3, specifica: ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico, sta precisando inequivocabilmente e senza possibili altre interpretazioni che, ogni altro familiare che non sia descritto nelle definizioni dell'art.2, ricordiamo e riassumiamo quali siano: a) coniuge b) discendenti c) ascendenti ha il diritto al ricongiungimento familiare o familiare al seguito se a carico o ...omissis. con OGNI ALTRO FAMILIARE, non compreso quindi tra il coniuge, i discendenti e gli ascendenti di cittadini UE, si intende invece, TUTTI gli altri familiari se a carico, incluso ovviamente, i fratelli e le sorelle.
Chiarisce bene questo diritto ingiustamente negato, il MAI, Ministero competente e regolatore dell'immigrazione, con la Circolare del 18 luglio 2007, avente per oggetto: Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, Prot. n. 200704165/15100/14865 (39),, nella quale si specifica e si chiarisce definitivamente. Riporto testualmente: ''....L'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l'ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione Europea non compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 2, a carico o...omissis.... Tale disposizione ha la finalità, prevista dalla direttiva europea, di preservare le relazioni del cittadino dell'Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare stabilita nell'articolo 2, anche in considerazione di una eventuale loro dipendenza finanziaria o fisica ovvero della relazione di stabile convivenza con il cittadino dell'Unione. Oltre a non essere attenti nel dare informazioni sulle disposizioni di legge, ci si trova anche davanti a una clamorosa ''interpretazione'', assolutamente anticostituzionale, in quanto i fratelli e le sorelle si troverebbero DISCRIMINATI nei confronti di nipoti, genitori e coniuge. Discriminazione proibita dall'Art. 3 della nostra Costituzione. Si potrebbe obbiettare che il DL parli di cittadini UE e che si tratta di familiari di cittadini UE, presumibilmente di cittadinanza UE e non di extracomunitari?
NEANCHE A DUBITARLO!!!
Le normative vanno lette per intero come detto al principio e a parte che giá l'art 3 succitato, riporta testualmente ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza , basta arrivare all'Art 23, per leggere: Art. 23. Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
Altro grave errore che si sta commetendo in alcuni Consolati od Uffici Consolari é far pagare i diritti consolari sui visti quando si tratta di ricongiungimento familiare, motivando che solamente il visto per i coniugi é a titolo gratuito. Niente di piú errato e pericolosamente arbitrario. Basta riprendere ancora una volta il DL 30/2007 succitato, all'art. 5, commi 2 e 3: 2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto. 3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.
Sempre ci si augura che gli errori vengano corretti e in fretta, soprattutto quando l'informazione proviene da Istituzioni cosí altolocate e di gran prestigio, come un Consolato o un Ufficio Consolare italiano, quindi tutti noi ci aspettiamo, fiduciosi nelle nostre istituzioni, che l'errore d'interpretazione venga immediatamente corretto onde evitare gravi torti agli aventi diritto.
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Ultima modifica di Guido Baccoli il Dom Ott 31, 2010 1:22 pm, modificato 5 volte |
|  | | tezio
Numero di messaggi: 2 Data d'iscrizione: 11.04.08
 | Oggetto: Domanda Ven Apr 11, 2008 11:52 am | |
| sono cittadina italiana da 3 anni,sono sposata con un italiano da 13 anni etutto questo tempo mi dicono che non ho il diritto di far venire in italia mia sorella;mi potete spiegare dove devo andare e cosa devo fare  aspetto con molta pazienza e fiducia nel risolvere questo mio problema |
|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 2415 Età: 59 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | |  | | tezio
Numero di messaggi: 2 Data d'iscrizione: 11.04.08
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Ven Apr 18, 2008 4:40 am | |
| | Guido Baccoli ha scritto: | | tezio ha scritto: | sono cittadina italiana da 3 anni,sono sposata con un italiano da 13 anni etutto questo tempo mi dicono che non ho il diritto di far venire in italia mia sorella;mi potete spiegare dove devo andare e cosa devo fare aspetto con molta pazienza e fiducia nel risolvere questo mio problema |
Benvenuta al Forum Italiani all'estero e Starnieri in Italia. Scusa se ho spostato la tua domanda qui, ma era fuori Topic (tema di discussione). Il tuo problema é comune a molti altri, con l'aggravante che nei tuoi tre anni le leggi sono cambiate. Nell'attualitá le legge che regola questo diritto é il DL 30/2007 sopra citato + la Circolare esplicativa del Ministero degli Interni. Il diritto esiste, é ineludibile e inviolabile, peró dipende se la tua richiesta é per un V. turistico o per ricongiungimento familiare. Nel caso sia un ricongiungimento, la problematica che si trova piú spesso é dimostrare inequivocabilmente la dipendeza economica del familiare. Per cui, prima di risponderti con cognizione di causa, ti invito a specificare meglio quale tipo di visto richiedi e di che nazionalitá é tuo fratello. Grazie per il tuo intervento. | Nazionalita di mia surella russa,io sono spozata da 13 anni,ho 2 figlii -12 anni,8 anni- che anche vorey chi mi gvarda figlii -nel caso di necesario,sono sposata, problemi economici non ho,io non lavoro,perche non ho nessuno -chi mi gvarda figlii,mio marito ha unna attivita,vorey sapere in etrambi casi come posso fare?, |
|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 2415 Età: 59 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Ven Apr 18, 2008 5:44 pm | |
| Bene, direi che mi manca un'ultima informazione: tua sorella é a carico tuo e/o di tuo marito? Ossia, avete ricevute di spedizione denaro da parte vostra destinati a tua sorella? Gli importi sono alti, costanti o come? Se non é possibile dimostrare il carico economico, puoi sempre chiedere il visto di turismo per familiari di cittadini italiani e per saperne di piú VEDI QUI . I documenti sono quelli normali per il visto di turismo CLICK QUI PER I DOCUMENTI E ALCUNI CONSIGLI PRATICI, con l'aggiunta di un certificato di nascita tuo e di tua sorella che dimostri la parentela. É bene che ti legga altre discussioni sul tema CLICK QUI e ANCHE QUI |
|  | | Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1606 Età: 62 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Sab Feb 21, 2009 11:18 am | |
| | Guido Baccoli ha scritto: | Bene, direi che mi manca un'ultima informazione: tua sorella é a carico tuo e/o di tuo marito? Ossia, avete ricevute di spedizione denaro da parte vostra destinati a tua sorella? Gli importi sono alti, costanti o come? Se non é possibile dimostrare il carico economico, puoi sempre chiedere il visto di turismo per familiari di cittadini italiani e per saperne di piú VEDI QUI . I documenti sono quelli normali per il visto di turismo CLICK QUI PER I DOCUMENTI E ALCUNI CONSIGLI PRATICI, con l'aggiunta di un certificato di nascita tuo e di tua sorella che dimostri la parentela. É bene che ti legga altre discussioni sul tema CLICK QUI e ANCHE QUI |
Vorrei aggiungere una considerazione ed una informazione.
Per i parenti di cui all'art. 3 è necessario dimostrare il "carico". Si può dimostrare raccogliendo le ricevute dei versamenti effettuati (banca, W,U,, ecc.) per almeno sei mesi precedenti. Non è necessario, peraltro, un "carico" completo, ma anche una integrazione del reddito. Se la persona ha una pensione di 10 euro mese ed io la integro inviando 90 euro/mese, il visto non può essere certo rifiutato con la motivazione che la persona era titolare di pensione.
Sorge ora un secondo problema: quale è il reddito minimo per un certo paese al di sotto del quale una integrazione può divenire "carico"? La domanda non è di poco conto ed il MAE si è da tempo attrezzato!!! So, da fonti attendibili, che esiste una apposita tabella riportante tutti i paesi del mondo con i redditi minimi riportati. Il problema sarebbe quello di ottenere questa tabella, ma io non ho provato e non conosco persone che ne dispongano.
Ritengo, però, che questo reddito vada rapportato al tenore di vita della familgia originaria (un po' come avviene nella cause di divorzio per la determinazione degli assegni di mantenimento). Se questa tabella non viene reperita, si può sempre far riferimento al principio appena indicato.
Un saluto a tutti, |
|  | | Sereno.SCOLARO Moderatore

Numero di messaggi: 407 Data d'iscrizione: 02.03.08
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Sab Feb 21, 2009 11:09 pm | |
| Per notizia: il D. M. 28 gennaio 2009 < http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-02-07&task=dettaglio&numgu=31&redaz=09A01292&tmstp=1234013748702 > definisce, aggiornandoli, i coefficienti, per ciascun Stato estero, per i quali moltiplicare la misura massima dell’integrazione al minimo |
|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 2415 Età: 59 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Dom Feb 22, 2009 12:16 am | |
| Grazie Dr Scolaro per il suo contributo sempre prezioso, ma sará che sono stanco (e mo' me ne vado a dormire), mi pare che questi parametri siano quelli da tenere in conto per chi extracomunitario, residente ed impiegato in Italia, richiede il ricongiungimento familiare con ottenimento del nulla osta e deve avere/dimostrare un suo reddito minimo per ogni familiare che ricongiunge. Non mi pare invece, ma aspetto sua conferma o smentita, un parametro da poter considerare per la L 30/2007, che oltrettutto non viene nemmeno citata nel provvedimento, dove si parla di familiari di italiani che possono ressere ricongiunti,i solamente se dimostrano che sono a loro carico economico. Quindi, sostanzialmente la differenza e la poca chiarezza di cosa, quanto e quando si possa considerare dii essere a carico di un familiare di un cittadino italiano, in relazione ai denari che riceve all'estero, mi pare non si sposti di un centimetro, rimanendo alquanto arbitraria per gli U.V.. |
|  | | Sereno.SCOLARO Moderatore

Numero di messaggi: 407 Data d'iscrizione: 02.03.08
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Dom Feb 22, 2009 2:26 am | |
| Rispetto a questo aspetto, occorre fare riferimento ai limiti reddituali previsto dalla mormativa in materia di assegno di famiglia (www.inps.it). |
|  | | Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1606 Età: 62 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Dom Feb 22, 2009 11:38 am | |
| | Sereno.SCOLARO ha scritto: | | Rispetto a questo aspetto, occorre fare riferimento ai limiti reddituali previsto dalla mormativa in materia di assegno di famiglia (www.inps.it). |
Verificato che il parametro per la Repubblica Dominicana è 0,29, mi sembra di capire che:
a) il reddito minimo di "sopravvivenza" sia di 580 x 0,29 = 168, 2 euro/mese (se il familiare percepisce meno di questo importo e questo viene integrato, è da considerare a carico); b) il reddito al di sotto del quale è possibile percepire assegni familiari sia di (ricordo a memoria) 2.400 euro/anno x 0,29 = 696 euro/anno (se il familiare percepisce meno di questo reddito si possono percepire gli assegni familiari).
Non posso che attendere conferme o smentite in proposito.
Un saluto a tutti, |
|  | | Berta
Numero di messaggi: 2 Data d'iscrizione: 26.02.09
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Ven Feb 27, 2009 2:19 am | |
| Salve, prima di tutto vi faccio i complimenti per il forum. Mi sembra buono e ben organizzato. Io sono una cittadina albanese sposata con un cittadino italiano. Quattro mesi fa siamo diventati genitori di una bambina e in occasione abbiamo fatto venire in Italia mia madre e una delle mie due sorelle con un visto turistico (mio marito ha fatto le dichiarazioni d'ospitalità per entrambe) che non hanno nemmeno pagato. Questo a novembre del 2008. A marzo volevamo far venire anche l'altra mia sorella insieme all'altra che era già stata. Siccome la più piccola (quella che doveva venire per la prima volta) studia e non ha ancora un lavoro (come l'altra sorella e mia madre) insieme alla dichiarazione d'ospitalità mio marita ha fatto anche una fideiussione bancare. Il 16/02/09 le mie sorelle avevano l'appuntamento al consolato e li hanno accetato i documenti, chiedendo anche un certificato di matrimonio nostro per la mia piccola sorella. Però questa volta le hanno fatto pagare entrambe (può essere cambiato qualcosa da novembre a 3 mesi di distanza??!!) e alla piccola, che l'aspettavamo con più voglia, non le hanno concesso il visto. Non vi dico tutto sul mio e sua e nostro stato d'animo, ma accorcio e dico " ci siamo rimasti molto male tutti". Prima voglio chiedere se è cosi grave che una studentessa chieda il visto (il primo visto). Poi il fatto del pagamento che è cambiato da novembre a febbraio, oppure sono degli errori degli ufficiali. Poi la fideiussione le hanno tenuto l'originale. Possiamo chiederla indietro? Siamo sicuri che non è stato comesso nessun errore dall'amministrazione del consolato. Quando può mia sorella ripresentarsi per chiedere un altro visto turistico? E' possibilie che glielo diano? Oppure dobbiamo aspettare la laurea, che inizi a lavorare per poter fare un altra domanda? Mio marito può chiedere il ricongiungimento familiare per lei? E io, che forse tra uno-due anni magari avrò la cittadinanza italiana, posso farlo per una sorella? Un mio conoscente connazionale una volta acquisita la cittadinanza italiana ha fatto il ricongiungimento con un suo cugino di II grado. Come ha fatto? Il mio punto era far venire mia sorella a breve a conoscere e vedere mia figlia, perchè poi lei da aprile a luglio (periodo in cui noi abbiamo deciso di andare in Albania) deve studiare e non sarà libera di godere tempo con sua nipote (mia figlia). Noi non siamo liberi di andare quando vogliamo anche perchè ci sono appuntamenti dalla pediatra, vaccini, documenti da fare anche per la bambina e fino a fine aprile non riusciamo a finire tutto.
Ringrazio per aver letto la mia lettera e anche per l'eventuale risposta che attendo con ansia. Cordiali saluti |
|  | | Sereno.SCOLARO Moderatore

Numero di messaggi: 407 Data d'iscrizione: 02.03.08
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Ven Feb 27, 2009 3:09 am | |
| Il riconosciungimento familiare puoè essere richiesto per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Tale disposizione è stata, così modificata, dall'art. 1 D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 (in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta il 21 ottobre 2008). |
|  | | Amedeo Amministratori

Numero di messaggi: 1606 Età: 62 Data d'iscrizione: 14.06.08
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Ven Feb 27, 2009 3:26 am | |
| | Sereno.SCOLARO ha scritto: | Il riconosciungimento familiare puoè essere richiesto per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Tale disposizione è stata, così modificata, dall'art. 1 D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 (in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta il 21 ottobre 2008). |
Si, ma questa legge si riferisce ai cittadini stranieri in generale. Il caso si riferisce invece a congiunti di cittadini italiani. La signora albenese è coniuge di cittadino italiano.
Un saluto, |
|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 2415 Età: 59 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Ven Feb 27, 2009 3:36 am | |
| Gentile Dr. Scolaro, probabilmente, come puó capitare a tutti per rispondere in tutta fretta, non ha osservato che la cittadina extracomunitaria é sposata con cittadino italiano, per cui si applica il DL 30/2007, che all'art 3 prevede il ricongiungimento familiare per tutti i familiari non compresi nell'art 2, purché si dimostri che siano a carico economico del richiedente.
L''art. 1 D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, da lei citato, modifica la disciplina del ricongiungimento familiare per gli extracomunitari ed in particolare 1. Natura del decreto 2. Gli status familiari rilevanti per il ricongiungimento 3. Il regime probatorio degli status 4. La condizione reddituale 5. La copertura assicurativa 6. Il termine di conclusione del procedimento di rilascio del Nulla Osta. Dai punti, in particolare la copertura assicurativa e il Nulla Osta, entrambe non richiesti per i familari di cittadini italiani e familiari del coniuge extracoumunitario, si capisce perfettamente che si tratta di un'ulteriore modifica al T.U. sull'immigrazione, regolante la richiesta di cittadini extracomunitari legalmente residenti in Italia, ma che non hanno sposato un cittadino italiano.
Ultima modifica di Guido Baccoli il Ven Feb 27, 2009 3:40 am, modificato 1 volta |
|  | | Guido Baccoli Fondatore


Numero di messaggi: 2415 Età: 59 Località: Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione: 12.01.08
 | Oggetto: Re: VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE Ven Feb 27, 2009 3:38 am | |
| Beh!! Mentre scrivevo Amedeo mi ha preceduto nel fare osservare le stesse considerazioni da me fatte. |
|  | | | | VISTO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI TRA FRATELLI E SORELLE | |
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