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 cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia

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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mar Mar 02, 2010 8:23 am

Se scorre gli interventi precedenti avrà modo di constatare come la situazioni non sia lineare, specie considerando come si tratti di un divorzio "amministrativo".
Probabilmente, la soluzione più coerente è quella, di fronte al rifiuto scritto di "riconoscimento" della sentenza da parte dell'Ufficiale dello stato civile, di presentare ricorso (art. 67 L. 31 maggio 1995, n. 218) alla Corte d'appello, ricorso che presenta la peculiarità di non essere un ricorso "contro" il rifiuto opposto, ma volto a richiedere alla Corte d'appello l'accertamento della sussistenza delle condizioni per far luogo al predetto riconoscimento. In questa fase, si potrà misurare, ex post, quale sia l'orientamento dei giudici della Corte d'appello territorialmente competente.
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rootsman



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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mar Mar 02, 2010 10:26 am

grazie per la risposta
volevo sapere anche se sarebbe possibile anche avvalermi della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art . 3, il quale detta che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere domandato da uno dei coniugi, quando, comma 2) lettera e), l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio.
il mio problema è che loro dall'atto amministrativo in mio possesso non possono riscontrare i requisiti dell'art 64 per applicare l'art.65.
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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mar Mar 02, 2010 11:10 pm

In linea di massima, dovrebbe essere proprio possibile, specie in presenza di una tto di rifiuto che espliciti le motivazioni del mancato "riconoscimento".
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Carry



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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mer Mar 03, 2010 7:40 am

a questo punto il divirzio tramite tribunale con la sentenza potrebbe risolvere il problema di trascrizione in Italia del divorzio effettuato all'estero????
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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mer Mar 03, 2010 8:13 am

In linea di massima, si raggiungerebbe il medesimo risultato (sostanziale).
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Carry



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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mer Mar 03, 2010 8:39 am

Sereno.SCOLARO ha scritto:
In linea di massima, si raggiungerebbe il medesimo risultato (sostanziale).


perchè??

Verificata la regolarità della sentenza ed accertata la legittimità della richiesta di trascrizione, l’Ufficiale dello Stato Civile procederà a valutare la sussistenza di tutti i requisiti e delle condizioni previste dalla Legge 218/1995.

In particolare, ai sensi dell’art. 64, dovrà accertare che:



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a) Il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano.

[/size]

La verifica di questo requisito comporta non poche difficoltà, in quanto si tratta di accertare se la sentenza è stata pronunciata da un organo dell’autorità giudiziaria
in alcuni Stati, particolarmente quelli di religione islamica, il divorzio è pronunciato dall’autorità religiosa, in altri dall’autorità amministrativa competente secondo i principi del nostro ordinamento, con riferimento agli artt. 3 - 4 e 32 della stessa Legge 218.
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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mer Mar 03, 2010 10:29 am

L'ipotesi di applicazione dell'art. 3, n. 2, lett. e) L. 1° dicembre 1970, n. 898 era stata ventilata in una situazione in cui era dubbia la riconoscimbilità del divorzio, in quanto non pronunciato con sentenza, ma risultante da atto amministrativo o, meglio, conforme dichiarazione dei coniugi avanti ad autorità amministrativa.

Per quanto riguarda la condizione di cui all'art. 64, lett. a) L. 31 maggio 1995, n. 218, non vedrei molte difficoltà (almeno nei casi più frequenti), dato che puo' agevolmente comprovarsi se sussistano i criteri di competenza conmsiderati: per ragioni di semplicità, si consideri il primo dei criteri dell'art. 3 L. 31 maggio 1995, n. 218 dove, in genere, è agevole la prova se la parte convenuta sia residente o domiciliata nello Stato in cui è stata emessa la sentenza. Forse, vi possono essere difficoltà in altre situazioni, ma credo si tratti di casi marginali.
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rootsman



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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mer Mar 03, 2010 11:25 am

la cosa tragicomica del mio caso è che l'impiegata dello stato civile mi da ragione, ma dice che dai miei documenti non può vedere se sono stati rispettati i diritti della difesa, se non è contraria all'ordine pubblico ecc ecc, il che, trattandosi di divorzio consensuale mi sembrano un pò deboli come obbiezioni, tra l'altro io mi sono presentato con tutto il codice russo che regola la meteria del divorzio, dove possono chiaramente leggere che il divorzio quando è consensuale va per via amministrativa e dopo un mese viene iscritto e diventa irrevocabile (e c'è anche scritto che se dopo la presentazione congiunta uno degli sposi cambia idea, allora si procederà con il giudice). e anche mostrandogli sentenze varie ecc ecc, non ne vengono fuori, hanno paura di prendersi responsabilità, lo trascrivono solo se qualcun'altro si prende quest'onere!!
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Guido Baccoli
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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mer Mar 03, 2010 10:29 pm

La violazione dei diritti alla difesa non esistono nel caso di divorzio consensuale a domanda congiunta e questo mi pare ovvio anche senza citare gli esistenti e chiarissimi ''ragionamenti'' e conclusioni delle molteplici sentenze di Cassazione.

Riguardo all'ordine pubblico anche se pure questo é stato da me spiegato e rispiegato secondo non il mio modo di vedere o interpretare, ma citando la ormai consolidata linea interpretativa delle sentenze di Cassazione, forse é il caso che ne citi almeno due:
Cassazione civile , sez. I, 28 maggio 2004, n. 10378
attiene in realtà all'"ordine pubblico" solo la esigenza che lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato solo all'esito di un rigoroso accertamento - condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, e sulla base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti stesse - dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare, il quale ultimo costituisce l'unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970
---------------------------------------------------------------------
Cassazione civile , sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978

Il principio della non contrarietà all'ordine pubblico dell sentenza straniera di divorzio comporta che ad essa non può essere attribuita efficacia nell'ordinamento italiano solo se non abbia accertato, pur in presenza di presupposti in parte differenti da quelli previsti dal diritto interno, il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi; pertanto non può ritenersi contraria all'ordine pubblico la sentenza statunitense di divorzio pur in assenza di una pregressa separazione personale dei coniugi e nonostante la previsione dell'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori non accompagnato dalla predeterminazione di regole di comportamento dei genitori stessi.
.........omissis......
Questa Corte ebbe a ritenere che a norma dell'art. 797 c.p.c., n. 7 - come interpretato a seguito dell'introduzione nella legislazione vigente dell'art. 10 della Convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1980, resa esecutiva con L. 10 giugno 1985, n. 301, secondo cui ciascuno Stato contraente può rifiutare il riconoscimento di un divorzio (o di una separazione personale) se è "manifestamente incompatibile con il suo ordine pubblico" - la sentenza straniera, di divorzio è contraria all'ordine pubblico italiano e non è, quindi, delibabile in Italia solo quando sia lesiva dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell'ordinamento interno. Pertanto, con riguardo al principio, fondamentale ed irrinunciabile, stabilito nel nostro ordinamento per lo scioglimento del matrimonio, dell'irreversibile dissoluzione del vincolo, non può essere negata la delibazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso dei coniugi, atteso che la disciplina processuale che attribuisce esclusivo valore alla volontà dei coniugi, quale prova esclusiva del venir meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, senza alcuna possibilità per il giudice di contrastare tale richiesta, non è contraria all'ordine pubblico italiano, tenendo anche presente l'introduzione nel nostro ordinamento della domanda congiunta di divorzio (L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11, sostitutivo della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4) che valorizza proprio la concorde volontà dei coniugi ai fini dello scioglimento del vincolo (Cass. 18/10/1991, n. 11045).
E più recentemente è stato affermato che non può essere ritenuta contraria all'ordine pubblico, per il solo fatto che il matrimonio sia stato sciolto con procedure e per ragioni e situazioni non identiche a quelle contemplate dalla legge italiana, una sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata, fra cittadini italiani, dal giudice straniero il quale abbia fatto applicazione del diritto straniero. Ed infatti attiene in realtà all'"ordine pubblico" solo la esigenza che lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato all'esito di un rigoroso accertamento - condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, e sulla base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti stesse - dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare, il quale ultimo costituisce l'unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio previste dalla
L. n. 898 del 1970, art. 3 (Cass. 28/05/2004, n. 10378).
In altri termini questa Corte sia nel vigore della disciplina dettata dall'
art. 797 c.p.c. sia interpretando la nuova normativa adottata con la L. n. 218 del 1995, ha ritenuto che in tema di divorzio il principio della non contrarietà all'ordine pubblico della sentenza straniera di cui si domanda il riconoscimento, ora previsto dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. g) comporti soltanto che non possa essere riconosciuta la sentenza straniera se non quando essa abbia accertato, pur in presenza di presupposti in parte differenti da quelli previsti dal diritto interno, il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi. Di conseguenza la circostanza che il diritto straniero, nella specie il diritto americano, non preveda che il divorzio possa essere pronunciato soltanto dopo che sia intervenuta la separazione personale dei coniugi e che sia decorso un adeguato periodo di tempo tale da consentire ai coniugi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico. Ciò che infatti rileva è che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio.

Tornando sul divorzio all'estero non per sentenza, ma per normativa interna quando é consensuale, per atto notarile o provvedimento amministrativo, nel libro che sto scrivendo e che sará edito da ''Edizione dell'Impossibile'', senza per questo ''provocare'' (bonariamente, con affetto e stima) il Dr Scolaro le cui conclusioni comunque rispetto (ma ho sempre la speranza che un giorno si avvicini alle mie conclusioni tratte dalla Giurisprudenzqa affermata), io credo che la Cassazione abbia ben specificato anche la questione dell'automatico riconoscimento anche di questo tipo di divorzio (eccetto casi dove il divorzio sia giudiziale e peggio se seguendo regole religiose di ripudio e similari) in iTalia e riporto il brogliaccio della parte del libro, dove si tratta proprio di questo aspetto.

Il Dr Scolaro ha affermato piú di una volta ribadito le seguenti considerazioni; in questo forum
Sereno.SCOLARO ha scritto:
Ri-leggerei, meglio, le sentenze citate.
Non si tratta delle "forme" o dei "modi" (comunque rimessi alle norme processuali locali), ma di aspetti sostanziali sulla base dei quali si perviene ad una sentenza.
Oppure, rovesciando il concetto, potrebbe porsi la questione se lo scioglimento del matrimonio possa essere rimesso alla comune volonta' delle parti, a prescindere dalle motivazioni o dell'accertamento dell'intervenuta, non rimediabile, cessazione della comunione morale e materiale tra i coniugi.

e nel forum di comuni.it, :
Sereno.SCOLARO ha scritto:
Non sono proprio sicuro di quanto afferma. Infatti, se il divorzio sia pronunciato da un'autorita' amministrativa non potrebbe essere minimamente riconoscibile, contrastando con l'ordine pubblico il fatto che lo scioglimento del matrimonio non sia pronunciato da un giudice.


Riguardo alla prima affermazioneche lo scioglimento del vincolo matrimoniale sia rimesso alla volontá delle parti, é proprio cosí (parliamo sempre di consensualitá) e senza citare altre sentenze, riprendiamo le due sopra citate e notiamo l'affermazione chiara e senza possibilitá di (amio avviso) di possibile fraintendimento: attribuisce esclusivo valore alla volontà dei coniugi, quale prova esclusiva del venir meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, senza alcuna possibilità per il giudice di contrastare tale richiesta, non è contraria all'ordine pubblico italiano.

Il Giudice quindi non puó far altro che (parliamo ancora e lo ribadisco alla nausea, di domanda congiunta e consensuale) attenersi alla volontá dei coniugi (in contrasto mi pare, su ció che il Dr Scolaro afferma che il matrimonio possa essere rimesso alla comune volonta' delle parti, a prescindere ...(il seguito lo vediamo dopo (1)) e per di piú senza che il Giudice possa contrastare in nessun modo questa decisione. tenendo anche presente l'introduzione nel nostro ordinamento della domanda congiunta di divorzio (L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11, sostitutivo della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4) che valorizza proprio la concorde volontà dei coniugi ai fini dello scioglimento del vincolo (Cass. 18/10/1991, n. 11045).

Passando alla seconda parte della frase
(1)L'accertamento minuzioso del disfacimento irriducibile della descomposizione del matrimonio, lo abbiamo visto in moltissime occasioni, il Giudice lo rileva dagli atti e dichiarazioni scritte ed addirittura nella sentenza citata in questo forum e riguardante l'obbligo del tentativo di riconciliazione, é stata giudicata non indispensabile in quanto la volontá e l'affermazione della non possibile riconciliazione, la si decuce dalle dichiarazioni ed il Giudice anche ed addirittura in assenza di uno dei due coniugi all'udienza, puó serenamente sentenziare il divorzio in quanto (lo dice la sentenza) la sola assenza del coniuge, rappresentato dall'avvocato, é indice chiaro ed inequivocabile di reiterare in maniera inequivocabile la non volontá ed /od interesse di dare nessuna possibilitá di ripensamenti, anzi coinferma alla grande la sua volontá, volontá che viene ovviamente anche ribadita dal coniuge presente all'udienza ed il Giudice puó sentenziare, cosí com'é avvenuto sulla base proprio di questo principio, senza come di solito si faceva con la vecchia linea interpretativa, rinviare l'udienza perché entrambe si presentino.

La tesi (di tutto rispetto e da tenere comunque in grande considerazione e rispetto del Dr Scolaro, mi pare sia in qualche modo ''rigettata'' dall'attenta analisi dei riagionamenti della Cassazione che portano ad una conclusione opposta. Continua.......sotto

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MessaggioOggetto: CONTINUA E FINALE   Gio Mar 04, 2010 1:13 am

Per finire il fatto che non sia un Giudice , ma un notaio con atto pubblico od altro Pubblico Ufficiale (in quest'ultimo caso ho anch'io molte perplessitá), non mi pare possa essere opposto ed ancora meno in quanto contrario all'ordine pubblico sia per le definizioni dei compiti e del potere del Giudice, che come abbiamo visto non ha potere di cambiare le cose e riguardo l'accertamento dell'irrimediabile disfacimento del matrimonio, non conduce nessun accertamento se non quello di prendere atto degli atti e volontá scritte dei due coniugi. In conclusione non vedo differenza tra ció che puó fare il giudice, con quella che fa il notaio (nei paesi dive é previsto appunto il divorzio consensuale per mezzo di atto notarile pubblico.) Quest'ultimo, il notaio, non va contro l'ordine pubblico interno a quel Paese straniero (anche questo concetto ben specificato) e nemmeno va contro quello italiano che é, e lo abbiamo visto, limitato solamente alla verifica (anche scritta negli atti, permettendo anche di non presenziare all'udienza) e non ai una vera e propria indagine approfondita, limitandosi quindi solamente a chiedere se ci sono ripensamenti o no riguardo la loro decisione.

Altro piccolo, ma importante particolare é quello che (sempre se la norma dello Stato estero lo permetta, come la Reppubblica Dominicana) é che non é necessario avere residenza o domicilio preso quel Paese straniero, bensí é sufficiente che vi abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (art. 64, comma 1, lettera a, in relazione all'art. 3, comma 1, della legge n. 218 del 1995).

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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mar Ago 30, 2011 6:09 am

Ciao rootsman,

anch'io devo divorziare a Mosca. Posso sapere se alla fine sei riuscito a farlo trascrivere in Italia e come?

Ti ringrazio.
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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mer Ago 31, 2011 4:38 am

Una volta emessa e divenuta definitiva la sentenza all'estero, la parte che vi abbia interesse puo' richiederne il riconoscimento, con apposita istanza all'Ufficiale dello stato civile del comune di residenza, cui va allegata la copia autentica della sentenza, debitamente munita dell'apostille (Convenzione fatta a L'Aja il 5 ottobre 1961) e, separatamente, di traduzione in forma ufficiale nella lingua italiana, nonché di ogni altro atto e documento, autentici (e, quando formati all'estero, aventi i medesimi requisiti), che si rendano, caso per caso, necessari a comprovare - documentalmente - la sussisistenzia di ciascuna delle condizioni previste per far luogo al predetto riconoscimento, condizioni elencate all'art. 64 L. 31 maggio 1995, n. 218.
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maximo70



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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mer Ago 31, 2011 6:23 am

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Una volta emessa e divenuta definitiva la sentenza all'estero, la parte che vi abbia interesse puo' richiederne il riconoscimento, con apposita istanza all'Ufficiale dello stato civile del comune di residenza, cui va allegata la copia autentica della sentenza, debitamente munita dell'apostille (Convenzione fatta a L'Aja il 5 ottobre 1961) e, separatamente, di traduzione in forma ufficiale nella lingua italiana, nonché di ogni altro atto e documento, autentici (e, quando formati all'estero, aventi i medesimi requisiti), che si rendano, caso per caso, necessari a comprovare - documentalmente - la sussisistenzia di ciascuna delle condizioni previste per far luogo al predetto riconoscimento, condizioni elencate all'art. 64 L. 31 maggio 1995, n. 218.


La ringrazio per la risposta dr. Scolaro,

quindi Lei consiglia di divorziare mediante tribunale (e non in forma amministrativa), senza bisogno poi di trascrivere la sentenza al consolato, ma di portarla direttamente all'UdSC del comune di residenza?

Mi scuso se ripropongo ancora la questione, ma vorrei essere abbastanza sicuro della strada da seguire per non avere poi degli intoppi con conseguenti perdite di tempo e di salute.

Grazie per la disponibilità.
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Sereno.SCOLARO
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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mer Ago 31, 2011 7:56 am

Non si forniscono "consigli", ma si osserva come si debba tenere presente come uno scioglimento del matrimonio che avvenga in via amministrativa (istituto presente in alcuni Stati) potrebbe non essere suscettibile di riconoscimento.
In fatti, sulla questione dell’ammissibilità di riconoscere in Italia gli effetti di uno scioglimento del matrimonio avvenuto, con questa modalità, non vi è uniformità di orientamenti, pur in presenza di impostazioni, minoritarie, che l’ammetterebbero.
Al contrario, nel caso di sentenza o, comunque, provvedimento giurisdizionale, non sono presenti interpretazioni tra loro contrastanti.
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maximo70



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MessaggioOggetto: Re: cosa fare per trascrivere un divorzio russo in italia   Mer Ago 31, 2011 2:20 pm

Gent.mo dott. Scolaro,

La ringrazio molto per il chiarimento.
Proverò a contattare il consolato ed anche l'UdSC del mio comune e poi deciderò sul da farsi.

Cordiali saluti
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