Art. 49 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e succ. modif.
Per le procedure di riconoscimento dei titoli di stuidio conseguiti allìestero si applicano le disposizioni dei D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.