La soluzione é fattibile, seppure non sanarį la clandestinitį precedente, ed é stata specificata dal Dr Scolaro la cui risposta riporto testualmente:
Se entramni i coniugi siano cittadini dello Stato di appartenenza del consolato, il matrimonio ha effetti (anche per l'Italia). Il consolato, se previsto dalla legge dello Stato di appartenenza, puo' anche rilasciarne certificazioni, soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 33, comma 4 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 qualora debbano essere fatte valere in Italia (la legalizzazione delle "certificazioni" consolari non č necessaria se si tratti di Stato aderente alla Convenzione fatta a Londra il 7 giugno 1968).
Uno straniero che non sia iscritto in Anagrafe (ma se sia in possesso di C.d.S., oggi "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunga durata", non potrebbe non esservi iscrizione anagrafica), in caso di cambiamento di indirizzo ha l'obbligo di darne comunicazione, entro 15 giorni, alla questura.