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 CITTADINANZA DOPO E PRIMA IL PACCHETTO DI SICUREZZA

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MessaggioOggetto: CITTADINANZA DOPO E PRIMA IL PACCHETTO DI SICUREZZA   Dom Feb 07, 2010 1:58 pm

salve a tutti.allla luce delle novità introdotte dalla 94 del 2009, è possibile presentare la richiesta di cittadinanza per una cittadina straniera legalmente residente in italia da 6 anni , coniugata con cittadino italiano da 7, ma non piu convivente con il marito da 3 anni? grazie
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MessaggioOggetto: Re: CITTADINANZA DOPO E PRIMA IL PACCHETTO DI SICUREZZA   Dom Feb 07, 2010 2:31 pm

In realtá, la legge 94/2009 da nessuna parte detta che la sua validitá é retroattiva, per cui nel caso in oggetto si dovrebbe applicare la vecchia legge che prevedeva al compiersi i sei mesi ed un giorno di matrimonio con residenza in Italia senza separazione, l'acquisizione del diritto alla cittadinanza, senza importare che si sia presentata o meno l'istanza, il diritto acquisito rimane tale. Piuttosto della 94/2009 é possibile che invece visto che la domanda non é stata ancora presentata, si debbano pagare i previsti 200 euro.

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MessaggioOggetto: Re: CITTADINANZA DOPO E PRIMA IL PACCHETTO DI SICUREZZA   Dom Feb 07, 2010 2:50 pm

Guido,peró credo ,con l'aria che tira, che difficilmente la questura dará parere positivo non vivendo piú col marito;Da quello che scrive Amedeo,adesso la prefettura vuole vedere l'atto di matrimonio dove non appaiano note marginali di separazione o divorzio ma piú di questo i problemi dovrebbe darli la mancata convivenza.
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MessaggioOggetto: Re: CITTADINANZA DOPO E PRIMA IL PACCHETTO DI SICUREZZA   Dom Feb 07, 2010 9:02 pm

Caro bostick, che ci trovi di tanto strano? Per caso moltissimi utenti non si lamentano che non gli vogliono concedere la CDS e impogono un PDS? Amedeo si limita a riportare ció che le Prefetture chiedono, ma non mi pare che abbia detto che sia corretto e giusto.

Le Prefetture possono e purtroppo lo vediamo dalle tante testimonianze, confondersi o essere male informate e richiedere ció che non é richiesto, ma ció che conta é la legge e noi giusta o sbagliata che sia abbiamo il dovere di indichare cosa dice il diritto e la giurisprudenza ed a volte anche la dottrina. Senza contare che questo pacchetto sicurezza é addirittura in parte anticostituzionale ed in parte é inapplicabile (vedi p.e. la regolazione della comunicazione in Internet),

Il mio eccellente ex docente di diritto privato, tra l'altro avvocato con carriera piuttosto lunga e brillante, batteva spesso su questo punto e sia durante le lezioni che ad ogni esame non mancava di chiedere a noi alunni quando la norma é retroattiva e quando no, facendo anche casi di processi in corso con date del successo contenzioso, chiedendo a noi la sentenza.

Un diritto acquisito per legge in precedenza, non é possibile cancellarlo a meno che la legge nuova che cambia la vecchia, non riporti a chiare lettere ed anche eventualmente per un solo articolo o anche un suo comma o punto, che entra in vigore retroattivamente a partire dal gg/mm/aa.

Poiche il pacchetto di sicurezza non riporta ne' nell'articolo interessato e nemmeno in nessun'altra parte, che entra in vigore a partire da una data antecedente (nel caso specifico della cittadinanza per matrimonio dovrebbe riportare a partire da prima del 1992), mentre sappiamo che la nuova legge é entrata in vigore dal 04/08/2009.

A mio avviso si deve reagire richiedendo alla Prefettura la motivazione scritta della richiesta e come spiegato, non possono far riferimento ad una legge nuova quando il diritto é stato acquisito in precedenza. Se lo fanno si deve rispondere per iscritto esattamente ció che ho sopra riportato e se continuano a rifiutare e non si informano, escono dalla giuridicamente detta ''normale'' diligenza'' e possono incorrere in omissioni di atti di ufficio.

Aggiungo anche che, essendo l'acquisizione della cittadinanza un diritto soggettivo, si puó ricorrere immediatamente al Giudice Ordinario e non al TAR.

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MessaggioOggetto: Re: CITTADINANZA DOPO E PRIMA IL PACCHETTO DI SICUREZZA   Lun Feb 08, 2010 3:02 am

Dimenticavo....anche la Circolare esplicativa emessa ha un errore di fondo sul diritto che ho spiegato sopra. Secondo la Circolare, tra le altre cose, il diritto soggettivo pieno (non esiste un diritto soggetivo pieno, esiste un diritto soggettivo o un interesse leggittimo o nessun diritto) si ottiene solamente dopo due anni:

Citazione:
Infatti, secondo la giurisprudenza costante, il richiedente, alla scadenza dei due anni dalla data di presentazione della domanda - termine di natura perentoria - diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, tanto che, ai sensi del citato art, 8, comma 2, non è più possibile il diniego dell'istanza per i motivi previsti dall’art. 6 della legge n. 91/1992.
La confusione anche per i riferimenti giuridici e riguardante solamente la cittadinanza per matrimonio, mentre per le altre é valido ció che dice la circolare (vecchio art 9: La cittadinanza italiana può essere concessa) a mio avviso sta nel fatto che l'interesse leggittimo si ha nei confronti del procedimento di istanza di cittadinanza per matrimonio, ma dopo sei mesi (tre anni per i residenti all'estero) per la vecchia legge si acquisiva un diritto soggettivo a meno che non fosse stata sentenziata una separazione legale o un divorzio durante lo scadere dei sei mesi o dei tre anni.


Prima vediamo il confronto tra i vecchi artt ed i nuovi:

VECCHIO ART 5:

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

NUOVO ART. 5
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda
legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente
all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo
scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei
coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi



Come si puó notare ad ''occhio nudo'' le differenze sono molte e sostanziali:
nel vecchio si detta ed usa il tempo presente del verbo acquista mentre nel nuovo si usa tutt'altro tempo del verbo (il condizionale) puó acquistare. Innegabile che prima si acquisiva il diritto soggettivo allo scadere dei sei mesi o tre anni se nel frattempo non fosse intervenuta separazione legale o divorzio, mentre con la nuova si specifica che il diritto soggettivo si acquisisce solo al momento dell'adozione del decreto, per cui fino a quel momento (due anni dall'istanza) si ha solamente un interesse legittimo, specificando una data precisa e trasformando il vecchio diritto soggettivo in un interesse legittimo.
A queste mie specifiche sul diritto soggettivo e l'interesse legittimo (parliamo sempre di cittadinanza per matrimonio) rispondono anche:
T.A.R. Veneto, sez. III, 16 dicembre 2002, n. 6563
GIURISDIZIONE CIVILE
Giurisdizione ordinaria e amministrativa
autorita' giudiziaria ordinaria


LS 5 febbraio 1992 n. 91 art. 6 L.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 5 febbraio 1992 n. 91, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la questione attinente ad un diniego di concessione della cittadinanza italiana richiesta da un soggetto, coniuge di un cittadino italiano, condannata, con sentenza patteggiata, per reato non colposo, attesa la consistenza di diritto soggettivo della situazione dedotta in giudizio.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cassazione civile , sez. un., 27 gennaio 1995, n. 1000
Fatto


Il cittadino greco residente in Italia, S. F., avendo contratto matrimonio con una cittadina italiana, propose istanza per l'acquisto della cittadinanza italiana in base alla legge n. 123 del 1983, ma l'istanza fu respinta dal Ministero dell'interno per essere stata pronunciata, nel frattempo, sentenza di separazione legale contro i coniugi.
Il F. convenne, quindi, il Ministero dinanzi al Tribunale di Trieste, che dichiarò l'avvenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'attore. In particolare, il primo giudice ritenne sussistere la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sul presupposto che le questioni sul diritto alla cittadinanza rientrano nel più ampio oenus delle azioni di stato.
La sentenza, impugnata dal Ministero, è stata riformata dalla Corte d'appello di Trieste, la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, argomentando che il conseguimento dello status di cittadino costituisce un diritto soggettivo quando l'acquisto della cittadinanza discende direttamente ed automaticamente da situazioni giuridiche perfettamente delimitate dall'Ordinamento, mentre, quando il conseguimento della cittadinanza è il risultato di un procedimento amministrativo, in relazione ad esso è configurabile solo un interesse legittimo.
Il F. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, illustrati con memoria, cui il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso.
Diritto


Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e delle norme e principi in materia di giurisdizione esclusiva, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, per essere a tale giudice devolute, in via esclusiva e senza distinzioni, le questioni di stato, e negando efficacia innovativa in materia alla legge n. 123-83. In presenza dei requisiti prescritti, prosegue il ricorrente, il coniuge straniero del cittadini italiano ha diritto allo status civitatis, solo che manifesti la propria volontà in tal senso, e, decorso un anno dalla presentazione dell'istanza, è preclusa in ogni caso l'emanazione del decreto di rigetto.
Il motivo è fondato.

La questione si è di recente presentata, in termini analoghi, alle Sezioni unite, le quali hanno affermato il principio, secondo cui, in tema di acquisto della cittadinanza italiana jure communicatione,il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica Amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4, 2 comma, della legge 21 aprile 1983 n. 123, elevato a due anni per il primo triennio di applicazione, in forza dell'art. 6) - in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo all'emanazione dello stesso, per il richiedente, che può adire il giudice ordinario al fine di far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino (set. 7 luglio 1993 n. 7441).
Poiché nel caso concreto non è contestato che il rigetto dell'istanza di attribuzione della cittadinanza, non solo non fu pronunciato nell'esercizio del potere discrezionale di valutazione di motivi inerenti alla sicurezza della repubblica (Bensì per la ritenuta mancanza di uno dei requisiti di legge, in relazione alla separazione legale che vi sarebbe stata tra i coniugi), ma sopravvenne oltre i due anni dalla presentazione dell'istanza, si da non poter determinare l'affievolimento del diritto, deve concludersi, alla stregua del richiamato precedente ed in accoglimento del primo motivo del ricorso, che nella crescente controversia la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, che verificherà - nel merito - la sussistenza o meno dei requisiti legali richiesti per l'attribuzione della cittadinanza.
Resta assorbito il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della pronunzia delle spese.
P.Q.M


La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, che statuirà, inoltre, sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 22 settembre 1994.

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MessaggioOggetto: Re: CITTADINANZA DOPO E PRIMA IL PACCHETTO DI SICUREZZA   Ven Lug 23, 2010 6:39 pm

Mi permetto di chiedere delle delucidazioni, perché sono alquanto in dubbio.

Mi sono letto molti dei post qui presenti nonché quelli del forum TuttoStranieri (che penso posso citare dato che i post sono emessi dagli stessi soggetti qui presenti) perché indirettamente interessato all'argomento.

Dalle argomentazioni del Dr. Baccoli, si evince (o almeno io ho inteso così) che una volta che il diritto è acquisito tale rimane anche se non si esercita tale diritto e che conta solo se il diritto era già acquisito o meno all'atto dell'entrata in vigore della legge 2009 per decidere sotto quale legge (versione 1992 o 2009) di cittadinanza.

Mi spiego meglio con esempi inventati:

  1. Coppia sposatasi nel 2006 (con ovviamente uno dei coniugi italiano e l'altro no) e residente in Italia da subito.
    Diritto di cittadinanza per l'altro coniuge acquisito nel 2006 + 6 mesi data matrimonio ma non esercitato (ossia non viene fatta richiesta).
    In qualunque data futura arrivasse la richiesta di cittadinanza, essa sarebbe sempre da processare con la vecchia normativa (anche se per esempio la domanda arrivasse nel 2015)
  2. Coppia sposatasi a fine 2008 (con ovviamente uno dei coniugi italiano e l'altro no) e residente in Italia da subito.
    Diritto di cittadinanza per l'altro coniuge acquisito a circa metà 2009 e prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
    Anche qui si applica la vecchia normativa e non servono i 2 anni di matrimonio, la domanda può essere fatta subito ed il coniuge ha diritto alla cittadinanza
  3. Coppia sposatasi nel 2006 (con ovviamente uno dei coniugi italiano e l'altro no) e residente in Italia da subito.
    Diritto di cittadinanza per l'altro coniuge acquisito nel 2006 + 6 mesi data matrimonio.
    La richiesta avviene nel 2010 ma nel 2011 la coppia si separa.
    Anche se la richiesta avviene nel 2010 si applica la vecchia normativa (e cmq nel 2008 c'erano già i 2 anni della nuova normativa) ed il coniuge non italiano mantiene il diritto alla cittadinanza nonostante la separazione in corso
  4. Coppia sposatasi nel 2006 (con ovviamente uno dei coniugi italiano e l'altro no) e residente in Italia da subito.
    Diritto di cittadinanza per l'altro coniuge acquisito nel 2006 + 6 mesi data matrimonio.
    Nel 2010 la coppia si separa senza che fosse mai stata presentata prima la domanda di cittadin., però tempo dopo (es. diciamo nel 2011) il coniuge straniero decide che vuole diventare italiano e ne fa richiesta per ex matrimonio.
    Nonostante la domanda arrivi dopo la separazione il diritto era già pienamente acquisito nel 2006/7 quindi si mantiene ed tale soggetto ha legalmente tutti i requistiti per ottenere la cittadinanza nonostante non sia più insieme all'ex-coniuge

Ho interpretato giusto, quindi le mie affermazioni sono tutte e 4 vere o mi sbaglio ?

I miei dubbi maggiori arrivano dal fatto che:

  • Il testo del vecchio articolo 5 (del 1992) esplicita che la separazione o divorzio sono causa di dienego della richiesta, però la frase la con cui lo dice secondo me potrebbe lasciare aperta una doppia interpretazione della norma.
    La prima interpretazione possibile (nonché quella del Dr. Baccoli e con cui io sarei d'accordo) intende che "non deve esserci separazione o divorzio nell'intervallo di tempo che va dal matrimonio all'acquisizione del diritto", insomma la coppia non si deve lasciare prima di 6 mesi (se residenti in Italia).
    La seconda interpretazione possibile intende che "non deve esserci separazione o divorzio nell'intervallo di tempo che va dal matrimonio alla presentazione della domanda di cittadinanza".
    Se valesse questa seconda interpretazione allora i miei esempi n.3 e n.4 qui sopra non sarebbero veri
  • In molti siti o blog sulle nuove norme (che non linko perché non so se ammesso dal forum) continuo a leggere affermazioni del tipo
    "L'unica discriminante per determinare a quale normativa si è soggetti è la data di presentazione della domanda" o "Le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale, come sopra evidenziato, previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell’applicazione delle nuove disposizioni"
    E molte di queste affermazioni sono fatte da avvocati o da altri presunti esperti di diritto e non da semplici cittadini che hanno dato la loro interpretazione soggettiva.
    La prima affermazione in pratica dice che tutte le domande da agosto 2009 in poi sono comunque da gestire con la nuova regola (fregandose dell'eventuale diritto già acquisito) e la seconda frase porta ulteriormente indietro l'orologio dicendo che finiscono nella nuova normativa tutte le domande, ancora aperte, da agosto 2007 in poi.
    Sono loro in errore (in buona fede) o lo siamo noi ?
  • La maggior parte delle prefetture sta operando in una maniera che avvalora il punto qui sopra, sconfessando le ns deduzioni
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MessaggioOggetto: Re: CITTADINANZA DOPO E PRIMA IL PACCHETTO DI SICUREZZA   Sab Lug 24, 2010 2:41 am

John71 ha scritto:
Mi permetto di chiedere delle delucidazioni, perché sono alquanto in dubbio.

Mi sono letto molti dei post qui presenti nonché quelli del forum TuttoStranieri (che penso posso citare dato che i post sono emessi dagli stessi soggetti qui presenti) perché indirettamente interessato all'argomento.

Dalle argomentazioni del Dr. Baccoli, si evince (o almeno io ho inteso così) che una volta che il diritto è acquisito tale rimane anche se non si esercita tale diritto e che conta solo se il diritto era già acquisito o meno all'atto dell'entrata in vigore della legge 2009 per decidere sotto quale legge (versione 1992 o 2009) di cittadinanza.

Mi spiego meglio con esempi inventati:

  1. Coppia sposatasi nel 2006 (con ovviamente uno dei coniugi italiano e l'altro no) e residente in Italia da subito.
    Diritto di cittadinanza per l'altro coniuge acquisito nel 2006 + 6 mesi data matrimonio ma non esercitato (ossia non viene fatta richiesta).
    In qualunque data futura arrivasse la richiesta di cittadinanza, essa sarebbe sempre da processare con la vecchia normativa (anche se per esempio la domanda arrivasse nel 2015)
  2. Coppia sposatasi a fine 2008 (con ovviamente uno dei coniugi italiano e l'altro no) e residente in Italia da subito.
    Diritto di cittadinanza per l'altro coniuge acquisito a circa metà 2009 e prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
    Anche qui si applica la vecchia normativa e non servono i 2 anni di matrimonio, la domanda può essere fatta subito ed il coniuge ha diritto alla cittadinanza
  3. Coppia sposatasi nel 2006 (con ovviamente uno dei coniugi italiano e l'altro no) e residente in Italia da subito.
    Diritto di cittadinanza per l'altro coniuge acquisito nel 2006 + 6 mesi data matrimonio.
    La richiesta avviene nel 2010 ma nel 2011 la coppia si separa.
    Anche se la richiesta avviene nel 2010 si applica la vecchia normativa (e cmq nel 2008 c'erano già i 2 anni della nuova normativa) ed il coniuge non italiano mantiene il diritto alla cittadinanza nonostante la separazione in corso
  4. Coppia sposatasi nel 2006 (con ovviamente uno dei coniugi italiano e l'altro no) e residente in Italia da subito.
    Diritto di cittadinanza per l'altro coniuge acquisito nel 2006 + 6 mesi data matrimonio.
    Nel 2010 la coppia si separa senza che fosse mai stata presentata prima la domanda di cittadin., però tempo dopo (es. diciamo nel 2011) il coniuge straniero decide che vuole diventare italiano e ne fa richiesta per ex matrimonio.
    Nonostante la domanda arrivi dopo la separazione il diritto era già pienamente acquisito nel 2006/7 quindi si mantiene ed tale soggetto ha legalmente tutti i requistiti per ottenere la cittadinanza nonostante non sia più insieme all'ex-coniuge

Ho interpretato giusto, quindi le mie affermazioni sono tutte e 4 vere o mi sbaglio ?

I miei dubbi maggiori arrivano dal fatto che:

  • Il testo del vecchio articolo 5 (del 1992) esplicita che la separazione o divorzio sono causa di dienego della richiesta, però la frase la con cui lo dice secondo me potrebbe lasciare aperta una doppia interpretazione della norma.
    La prima interpretazione possibile (nonché quella del Dr. Baccoli e con cui io sarei d'accordo) intende che "non deve esserci separazione o divorzio nell'intervallo di tempo che va dal matrimonio all'acquisizione del diritto", insomma la coppia non si deve lasciare prima di 6 mesi (se residenti in Italia).
    La seconda interpretazione possibile intende che "non deve esserci separazione o divorzio nell'intervallo di tempo che va dal matrimonio alla presentazione della domanda di cittadinanza".
    Se valesse questa seconda interpretazione allora i miei esempi n.3 e n.4 qui sopra non sarebbero veri
  • In molti siti o blog sulle nuove norme (che non linko perché non so se ammesso dal forum) continuo a leggere affermazioni del tipo
    "L'unica discriminante per determinare a quale normativa si è soggetti è la data di presentazione della domanda" o "Le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale, come sopra evidenziato, previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell’applicazione delle nuove disposizioni"
    E molte di queste affermazioni sono fatte da avvocati o da altri presunti esperti di diritto e non da semplici cittadini che hanno dato la loro interpretazione soggettiva.
    La prima affermazione in pratica dice che tutte le domande da agosto 2009 in poi sono comunque da gestire con la nuova regola (fregandose dell'eventuale diritto già acquisito) e la seconda frase porta ulteriormente indietro l'orologio dicendo che finiscono nella nuova normativa tutte le domande, ancora aperte, da agosto 2007 in poi.
    Sono loro in errore (in buona fede) o lo siamo noi ?
  • La maggior parte delle prefetture sta operando in una maniera che avvalora il punto qui sopra, sconfessando le ns deduzioni


Non entro nel merito della comunque bella ed interessante analisi. Purtroppo, però, il campo del diritto è soggetto ad interpretazioni e per questo motivo esistono ormai da millenni avvocati e giudici che dibattono in continuazione di diritto.

C'è un principio applicato, nei paesi nordici ed anglosassoni, ma non certo da noi, per il quale se un utente è soggetto alla interpretazione di una norma, deve venire applicata quella a lui più favorevole. Noi ci battiamo da anni per questo principio di alta civiltà giuridica.

Un saluto,

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Amedeo Intonti

Autore di:
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reperibili su www.edizionidellimpossibile.com

e-mail: amedeointonti@burocraziaconsolare.com
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