Dopo la nascita, il padre potrà fruire dei congedi di cui agli artt. 28 e ss. D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. modif., ovviamente in altrernativa al congedo materno.
Solo che le condizioni non sono auspicabili (... in caso di morte o di grave infermità della madre).
Ovviamente, cio' comporta che, senza indugio, l'atto di nascita di fatto pervenire al consolato italiano competente per luogo di nascita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Ma oltre alle ipotesi ... non auspicabili, andrebbe tenuto conto anche del fatto che l'eventuale periodo residuo del congedo non potrebbe che essere quello spettante per la legislazione nel luogo dove si trovi la madre.
Si teme, che le ipotesi fatte siano del tutto non fruibili.